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Delibera 21 November 2002

Delibera/Provvedimento 190/02

Modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003

Pubblicata su questo sito il 19 dicembre, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 2 del 3 gennaio 2003

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 novembre 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
  • l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), dispone che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete di trasmissione nazionale la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
  • l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che, con provvedimento dell'Autorità, siano individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Visti:

  • la direttiva 96/92/CE;
  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999 (d seguito: deliberazione n. 162/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 8 del 10 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 301/01);
  • la delibera dell'Autorità 21 novembre 2002, n. 189/02 (di: seguito: delibera n. 189/02);

Considerato che:

  • nell'anno 2003, con la piena operatività dell'interconnessione elettrica con la Grecia, si manifesterà un'accresciuta esigenza, difformemente da quanto avvenuto negli anni precedenti, di utilizzare le capacità di trasporto sulle diverse frontiere elettriche dell'Italia anche ai fini di esportazione e di transito di energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, ove per transito è da intendersi l'importazione e la contestuale esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
  • con nota in data 22 ottobre 2002, prot. AD/P2002000214 (prot. Autorità n. 22042 del 22 ottobre 2002), la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ha comunicato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.79/99, i valori delle capacità di trasporto utilizzabili per l'importazione di energia elettrica sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003, articolando la medesima capacità di trasporto per frontiere elettriche, per il periodo invernale, per quello estivo e per il mese di agosto;
  • il Gestore della rete con nota in data 6 novembre 2002, prot. AD/P2002000225 (prot. Autorità n. 23426 del 7 novembre 2002) ha comunicato all'Autorità i valori delle capacità di trasporto utilizzabili per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica sulla rete di interconnessione con la Grecia (frontiera meridionale) per l'anno 2003 evidenziando, nel caso di importazione di energia elettrica dalla Grecia verso l'Italia, la sussistenza di congestioni sulla rete di trasmissione nazionale a causa dell'attuale assetto infrastrutturale della medesima rete;
  • il Ministro delle attività produttive con nota in data 13 novembre 2002, prot. n. 219231 (prot. Autorità n. 23851 in pari data) (di seguito: la nota del Ministro), ha trasmesso all'Autorità indicazioni e principi di carattere generale per la gestione dell'importazione di energia elettrica per l'anno 2003, anche con riguardo allo schema di provvedimento adottato dalla medesima Autorità recante modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003 (di seguito: lo schema di provvedimento) ed alla nota illustrativa di accompagnamento del predetto schema (di seguito: la nota illustrativa), trasmessi dall'Autorità al medesimo Ministro con nota in data 5 novembre 2002 (prot. PR/M02/3614);

Considerato che:

  • l'assegnazione delle capacità di trasporto per l'anno 2002 è stata compiuta dall'Autorità con la deliberazione n.301/01 tenendo conto della nota inviata dal Ministro delle attività produttive in data 27 novembre 2001 (prot. n. 3738), e contenente indirizzi di carattere generale , prevedendo, tra l'altro,la riserva di una quota della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione pari ad almeno 600 MW, con una soglia minima di 10 MW per banda di potenza, a contratti con clausola di interrompibilità istantanea del carico, assegnando la medesima capacità di trasporto attraverso il metodo pro-rata su base almeno triennale;
  • nel deliberare l'assegnazione della capacità di trasporto per l'anno 2002 l'Autorità ha anche recepito la richiesta del Gestore della rete , con nota in data 29 novembre 2001 (prot. AD/P/20010311), di poter disporre, a livello nazionale, di circa 1000 MW di potenza suscettibile di distacco istantaneo di carico al fine del suo utilizzo nella gestione, unitamente alle risorse di generazione, della riserva di sistema; e che detta esigenza deve considerarsi estesa ad un periodo di almeno tre anni a partire dal 2002;
  • il Gestore della rete ha assegnato, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, dell'allegato A alla deliberazione n. 301/01, ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilità istantanea di carico una quota della capacità di trasporto sulla frontiera settentrionale a 600 MW per gli anni 2002, 2003 e 2004;
  • per effetto di disposizioni del Ministro delle attività produttive, per l'anno 2002, risulta assegnata a contratti con clausola di interrompibilità istantanea del carico, oltre che la quota di capacità di trasporto di cui al precedente alinea, una quota di capacità produttiva, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, pari a 500 MW;
  • l'Autorità, nella nota illustrativa, al fine di contenere i livelli tariffari nell'anno 2003 e, conseguentemente, evitare l'introduzione di impulsi inflazionistici tramite il sistema tariffario, ha rappresentato al Ministro delle attività produttive la possibilità di assegnare, per gli anni 2003 e 2004, un'ulteriore quota di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione pari a 600 MW per l'importazione di energia elettrica da parte di clienti finali disponibili a rendere il servizio di interrompibilità istantanea del carico, in luogo dell'assegnazione ai medesimi clienti della capacità produttiva di cui al precedente alinea;
  • tale possibilità viene riconosciuta nella nota del Ministro come misura adeguata per la minimizzazione degli oneri ricadenti sulla generalità dell'utenza, e tale da consentire altresì di evitare la reiterazione dell'assegnazione, per l'anno 2003, della quota di capacità produttiva a contratti con clausola di interrompibilità istantanea del carico di cui ai precedenti alinea;
  • nella nota del Ministro si indica che, ove il Gestore della rete dovesse individuare ulteriore capacità di trasporto sulla frontiera nord-orientale da utilizzare in maniera non garantita, detta ulteriore capacità potrebbe utilmente essere attribuita a clienti finali disponibili a rendere il servizio di interrompibilità istantanea del carico, considerandola quale componente della complessiva quota di capacità di trasporto destinata a detti clienti;

Considerato che:

  • non sono disponibili indicazioni circa l'entrata in operatività della società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) con la conseguente acquisizione della titolarità della funzione di garante della fornitura del mercato vincolato;
  • la società Enel Spa, nella sua funzione di garante pro tempore della fornitura per i clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n.79/99, non ha modificato la propria posizione circa l'intendimento di avvalersi di capacità di trasporto sulla frontiera settentrionale necessaria per l'esecuzione dei contratti pluriennali di fornitura dall'estero stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, al fine dell'importazione di energia elettrica per il mercato vincolato;
  • non essendo pervenute diverse indicazioni dal soggetto a cui verrebbe intestata, nell'anno 2003, la funzione di garanzia per la fornitura dei clienti del mercato vincolato, viene attribuita al medesimo mercato, in coerenza con il principio dell'equa ripartizione della capacità di trasporto tra mercato vincolato e mercato libero di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 ed al netto delle riserve della medesima per gli Stati di cui al successivo considerato e per la Corsica, una quota di capacità di trasporto pari a 2200 MW, calcolata sulla base delle quote di potenziale domanda di energia elettrica dei due mercati che si potranno manifestare, per la prevalente parte dell'anno 2003, in corrispondenza dell'avvenuta riduzione della soglia di consumi per l'acquisizione della qualifica di cliente idoneo finale di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n.79/99;
  • della capacità di trasporto pari a 2200 MW di cui al precedente alinea risulta necessaria una quota pari a 2000 MW per l'esecuzione dei contratti pluriennali nell'anno 2003, mentre la rimanente quota di 200 MW è disponibile per nuovi contratti annuali di fornitura di energia elettrica destinata al mercato vincolato;
  • la nota del Ministro indica l'opportunità di designare la frontiera elettrica tra la Grecia e l'Italia come frontiera sulla quale assegnare, fino ad un ammontare medio su base annua, la quota di capacità di trasporto pari a 200 MW di cui al precedente alinea, anche tenendo conto delle particolari modalità di assegnazione di tale capacità fino al completamento della nuova linea elettrica a 380 kV Matera-S.Sofia;

Considerato che:

  • il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota in data 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), ha disposto che per il periodo 2002-2010 venga riservata, ai sensi del dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 79/99, alla Repubblica di San Marino una quota di capacità di trasporto sull'interconnessione incrementata rispetto all'anno precedente di un valore comunicato al Gestore della rete dalla medesima Repubblica; e che, con nota in data 31 ottobre 2000 (prot. n. 3008/SM), il medesimo Ministro ha richiesto all'Autorità di riservare alla Repubblica di San Marino, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 79/99, una quota della capacità disponibile sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero al fine di consentire il rispetto di impegni internazionali assunti in tal senso dallo Stato italiano;
  • il Ministro delle attività produttive, con nota in data 29 novembre 2001 (prot. n. 3766), ha richiesto all'Autorità di riservare una quota della capacità disponibile nella misura massima di 50 MW allo Stato della Città del Vaticano per un periodo di 10 anni a partire dall'1 gennaio 2002;

Considerato che:

  • con delibera 21 novembre 2002 n. 189/02, l'Autorità ha approvato un'intesa con la Commission de régulation de l'electricité per l'assegnazione congiunta della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2003 (di seguito: intesa tra regolatori) che prevede:
    1. la definizione di una riserva di capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica pari a 2000 MW da destinare ai clienti del mercato vincolato italiano tramite l'esecuzione dei contratti pluriennali intestati al soggetto titolare della funzione di garante della fornitura al mercato vincolato;
    2. la definizione di una ulteriore riserva di capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica pari a 100 MW da destinare ai clienti del mercato vincolato italiano per mezzo della stipula di ulteriori contratti di approvvigionamento e ripartiti tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacità di trasporto sulle medesime frontiere elettriche;
    3. sulla base delle determinazioni in materia di dichiarazione della capacità di trasporto per l'anno 2003 assunte dal Gestore della rete d'intesa con gli operatori di sistema degli Stati confinanti, l'individuazione della capacità di trasporto assegnabile sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera tenendo conto:
      • di quote di capacità di trasporto pari a 1400 MW sulla frontiera elettrica con la Francia e pari a 600 MW sulla frontiera elettrica con la Svizzera assegnata per l'esecuzione dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997;
      • di una ulteriore quota di capacità di trasporto pari a 100 MW sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera assegnata per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento per l'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato italiano;
      • di una quota di capacità di trasporto pari a 450 MW sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera destinate all'assegnazione, per gli anni 2003 e 2004, ai clienti finali che offrano il servizio di interrompibilità istantanea del carico oltre alla quota di capacità di trasporto pari a 500 MW, sulle medesime frontiere elettriche, assegnata per il triennio 2002-2004 ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione n. 301/01;
      • di quote di capacità di trasporto sulle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera riservate alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano, pari, come valore massimo, a 50 MW per ciascuno di tali Stati;
      • di una quota di capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Francia, pari a 55 MW da destinare ad un transito di energia elettrica sulla rete di trasmissione italiana per la fornitura di clienti francesi siti in Corsica;
      • di una quota di capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera per un valore massimo pari al 50% della capacità di trasporto disponibile sulla medesima frontiera elettrica e assegnata autonomamente dagli operatori di sistema di tale Paese qualora questi non partecipino alle procedure di assegnazione congiunta;
    4. l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto su base annuale attraverso il metodo pro-rata, cioè mediante razionamento delle richieste di capacità rispetto al valore disponibile in ragione del volume della singola richiesta di capacità, con l'imposizione di una limitazione pari al 10% della capacità disponibile sulla singola frontiera elettrica per ciascun soggetto giuridico, al fine di promuovere lo stabilirsi di una pluralità di soggetti per l'importazione di energia elettrica;
    5. un impegno reciproco a ricercare e definire modalità di negoziazione su base mensile o settimanale e giornaliera dei diritti di utilizzo attraverso un meccanismo di mercato organizzato; e che, in particolare per l'assegnazione giornaliera, non vi sia soluzione di continuità tra gli anni 2002 e 2003 in termini di disponibilità di meccanismi di assegnazione;
    6. l'assegnazione della capacità di trasporto disponibile su base annuale per l'anno 2003, in analogia a quanto verificatosi nel corso dell'anno 2002, vale a dire in esito ad una procedura il cui svolgimento venga curato congiuntamente dal Gestore della rete e dal gestore della rete di trasmissione francese Gestionnaire du réseau de transport de l'électricité (di seguito: RTE) relativamente all'intera capacità di trasporto assegnabile sulla frontiera nord-occidentale;
    7. l'approvazione, da parte dell'Autorità e della Commission de régulation de l'électricité, dei regolamenti attuativi mediante i quali il Gestore della rete e RTE propongono di effettuare le assegnazioni per l'anno 2003;

Considerato che:

  • nel corso degli incontri che l'Autorità ha avuto, durante l'anno 2002, con l'Agencija za energico republike slovenije e con l'Elektrizitaets-Control GmbH, al fine di esplorare la possibilità di pervenire ad un'intesa per la definizione di una procedura di assegnazione congiunta della capacità di trasporto sulle frontiere elettriche tra Austria e Italia e tra Slovenia e Italia per l'anno 2003, è emerso che i predetti organismi intendono operare, per il medesimo anno, l'assegnazione autonoma di una quota dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto pari al 50% dei valori di capacità disponibile sulle rispettive frontiere elettriche per l'anno 2002; e che, qualora si renda disponibile ulteriore capacità di trasporto rispetto ai suddetti valori, tale capacità può essere allocata in maniera coordinata tra il Gestore della rete ed i rispettivi gestori di rete;
  • in carenza di una comunicazione da parte degli operatori di sistema svizzeri circa la loro disponibilità a procedere all'assegnazione della capacità di trasporto disponibile sulla frontiera elettrica con la Svizzera congiuntamente con gli organismi italiani e francesi a ciò preposti, è necessario reiterare l'assetto vigente per l'anno 2002 ai sensi della deliberazione n. 301/01, per quanto attiene la capacità di trasporto assegnata autonomamente dagli operatori di sistema della Svizzera;

Considerato che:

  • l'assegnazione congiunta della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero è la modalità più aderente alle finalità del mercato interno; e che la medesima modalità consente di unificare la procedura di assegnazione delle capacità di trasporto sulle diverse frontiere elettriche favorendo la razionalizzazione e l'incremento dell'efficienza delle predette procedure;
  • nel corso dell'anno 2003, potrà essere operativo il mercato organizzato dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.79/99, e potranno anche essere adottate ulteriori disposizioni legislative europee e nazionali incidenti sull'assetto del settore elettrico ed, in particolare, sulla dimensione e sull'evoluzione del mercato dei clienti vincolati, tali da modificare il quadro di riferimento ad oggi prevedibile per gli anni successivi al 2003; e che, conseguentemente, non è possibile procedere ad assegnazioni dell'intera capacità di trasporto oltre l'orizzonte annuale;
  • l'assegnazione della capacità di trasporto anche su base mensile o settimanale e giornaliera mediante l'assegnazione secondaria dei diritti di utilizzo, garantisce ai soggetti assegnatari la necessaria flessibilità negli approvvigionamenti consentendo altresì il massimo sfruttamento della medesima capacità di trasporto;
  • l'impiego del metodo pro-rata, secondo quanto già previsto nella disciplina delle procedure per l'assegnazione nell'anno 2002, ai sensi della deliberazione n. 301/01, richiede, al fine di garantire l'efficienza allocativa delle procedure, la previsione di un mercato secondario nel quale possano essere scambiati i diritti attribuiti, in via primaria, secondo il suddetto metodo;
  • i meccanismi adottati per l'assegnazione su base annuale della capacità di trasporto sull'interconnessione per l'anno 2002 si sono dimostrati adeguati, in via generale, alle finalità per le quali erano stati predisposti ed, in particolare, per il contenimento del costo dell'energia elettrica importata;

Ritenuto che sia opportuno:

  • per quanto attiene alle modalità di assegnazione delle capacità di trasporto disponibili per l'esportazione di energia elettrica, introdurre parità di trattamento dei soggetti importatori ed esportatori di energia elettrica in termini di diritti ed obblighi conferiti ai medesimi soggetti qualora assegnatari di capacità di trasporto;
  • per quanto concerne le modalità di assegnazione di capacità di trasporto disponibile per i transiti di energia elettricaprevedere la parità di trattamento tra i soggetti richiedenti capacità di trasporto per l'importazione e quelli richiedenti capacità di trasporto per detti transiti, attraverso l'ammissione dei predetti soggetti alle medesime procedure di assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione;
  • fissare, a titolo di acconto, il corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n.162/99, per quanto attiene la garanzia degli impegni della capacità di trasporto sul lato italiano;
  • in assenza di operatività dell'Acquirente unico, che conservino validità le determinazioni adottate dall'Autorità per il triennio precedente l'anno 2003, le quali prevedono l'assegnazione di una quota di capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997, qualora l'energia elettrica oggetto di detti contratti sia destinata alla fornitura dei clienti del mercato vincolato; e che la complessiva quota di capacità di trasporto riservata all'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato, al netto della quota di capacità di trasporto destinata all'esecuzione, da parte del soggetto garante della fornitura del mercato vincolato, dei contratti pluriennali stipulati anteriormente al 19 febbraio 1997 (di seguito: ulteriore capacità di trasporto per il mercato vincolato), sia da destinarsi all'esecuzione, da parte del medesimo soggetto, di nuovi contratti di fornitura dall'estero per l'importazione di energia elettrica da destinarsi ai clienti del mercato vincolato;
  • al fine di consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo e destinata ai clienti del mercato vincolato in utilizzo dell'ulteriore capacità di trasporto per il mercato vincolato, prevedere che l'Autorità disponga con successivo provvedimento le modalità di trasferimento dei benefici economici derivanti da tale importazione;
  • prevedere che l'ulteriore capacità di trasporto per il mercato vincolato sia articolata in 100 MW sulla frontiera settentrionale e 100 MW sulla frontiera meridionale;
  • adottare, per l'anno 2003, meccanismi e procedure di assegnazione della capacità di trasporto sull'interconnessione per quanto possibile analoghi a quelli previsti per l'anno 2002 dalla deliberazione n. 301/01;
  • introdurre, analogamente a quanto disposto per l'anno 2002 dalla deliberazione n.301/01, condizioni per limitare la richiesta di capacità di trasporto presentata dai singoli soggetti al soddisfacimento delle esigenze dei medesimi in rapporto, per quanto attiene all'importazione di energia elettrica, ai consumi sottesi dai clienti finali idonei rappresentati nella richiesta e, per quanto concerne il transito di energia elettrica, alle effettive necessità di transito sulla rete di trasmissione nazionale corrispondenti ai diritti di utilizzo della capacità di trasporto in uscita dal sistema elettrico nazionale;
  • promuovere la pluralità di soggetti attivi nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, prevedendo una quota massima della capacità di trasporto detenibile da un singolo soggetto, nel caso in cui le richieste eccedano la capacità disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per effetto dell'assegnazione pro-rata per l'anno 2003 più del 10% della capacità disponibile su ciascuna delle frontiere nord-occidentale e nord-orientale;
  • prevedere l'assegnazione di capacità su base biennale nel caso dei contratti con clausola di interrompibilità istantanea del carico, al fine di garantire al Gestore della rete la necessaria disponibilità di servizio di inerrompibilità senza preavviso del carico;
  • prevedere che la capacità di trasporto sulla frontiera nord-orientale, sia assegnata a cura del Gestore della rete, con le medesime modalità definite per l'assegnazione della capacità di trasporto sulla frontiera nord-ovest;
  • assegnare la capacità di interconnessione su base annuale per l'anno 2003, qualora le richieste risultino superiori alla capacità di interconnessione assegnabile, disponendo, in aderenza alla direttiva 96/92/CE in materia di riconoscimento dell'idoneità ai clienti con consumi maggiori, una ripartizione pro-rata della capacità assegnabile, con esclusione dall'assegnazione di capacità delle richieste che, a seguito del razionamento pro-rata, risultino inferiori ad un livello predeterminato;
  • fissare il livello di cui al precedente alinea a 3 MW in analogia a quanto determinato per l'anno 2002;
  • prevedere, ai fini di un uso efficiente della risorsa costituita dalla capacità di trasporto, un obbligo di pieno utilizzo di detta capacità per almeno l'80% delle ore mensili per i soggetti assegnatari di capacità destinata all'importazione di energia elettrica per i clienti non interrompibili e per almeno il 90% per i clienti interrompibili, pena la decadenza dai diritti di utilizzo della capacità di trasporto acquisiti in fase di assegnazione annuale e la contestuale riassegnazione della capacità ceduta attraverso i meccanismi di assegnazione di breve termine;
  • reperire le quote massime di 50 MW, per l'anno 2003, rispettivamente da destinare alla Repubblica di San Marino ed allo Stato della Città del Vaticano a valere sulla capacità di interconnessione assegnabile a favore del mercato libero sulla frontiera nord-ovest;
  • reperire la quota da assegnare alla Francia, limitatamente al territorio della Corsica e per l'anno 2003 nella quota massima di 55 MW nell'ambito della frontiera elettrica tra Francia e Italia;
  • prevedere la definizione di meccanismi di assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base mensile o settimanale e giornaliera al fine di consentire la cessione dei diritti di accesso all'interconnessione successivamente all'esito della procedura di assegnazione su base annuale nonché l'assegnazione di ulteriore capacità di trasporto che si rendesse disponibile nel corso dell'anno 2003 in modo da favorire la massima possibile riduzione del costo dell'energia elettrica per i consumatori;
  • prevedere che i meccanismi di cui al precedente alinea siano basati su:
    1. criteri di compatibilità con i meccanismi di assegnazione su base annuale;
    2. modalità di assegnazione della capacità di trasporto con un criterio di merito basato su offerte al ribasso del prezzo dell'energia elettrica;
    3. il riconoscimento di una remunerazione ai soggetti cedenti la capacità di trasporto;
  • pervenire alla definizione dei diritti e degli obblighi dei soggetti assegnatari di capacità di trasporto nell'ambito del dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, qualora esso fosse reso operativo dall'Autorità;
  • prevedere che, successivamente alla data di avvio del dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, la capacità disponibile su base giornaliera possa essere assegnata nell'ambito del medesimo sistema delle offerte;
  • differire la definizione della destinazione degli eventuali ricavi conseguiti dal Gestore della rete nell'ambito dei meccanismi di assegnazione della capacità di trasporto su base mensile o settimanale e su base giornaliera, da determinarsi con successivo provvedimento dell'Autorità;

DELIBERA

Di approvare le modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica settentrionale per l'anno 2003 come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di inviare per informazione copia dell'Allegato A a Commission de régulation de l'électricité, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria ed all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i trasporti ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua adozione.

 


Allegati: