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Data pubblicazione: 20 December 2005

Delibera 19 December 2005

Delibera/Provvedimento 279/05

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione tra distributori e venditori di gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19-12-2005

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorita 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
  • la deliberazione dell'Autorita 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 6 maggio 2004, n. 70/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 28 settembre 2005, n. 203/05.

Considerato che:

  • la separazione societaria dell'attivita di distribuzione da quella di vendita del gas operata ai sensi del decreto legislativo n. 164/00 e nel rispetto della deliberazione n. 311/01 comportano l'esistenza di flussi di informazioni tra i distributori ed i venditori di gas strumentali sia all'effettuazione delle prestazioni di cui alla deliberazione n. 168/04 rich ieste dai clienti finali sia alla sostituzione del venditore nella fornitura di gas;
  • l'adozione da parte dei distributori e dei venditori di gas di canali e modalita differenti di trasmissione e ricezione delle informazioni rende da una parte difficoltosa l'apertura del mercato del gas e, dall'altra, introduce elementi di inefficienza nel sistema;
  • la deliberazione n. 40/04 definisce in tema di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza del gas obblighi di servizio e penalita per le imprese che esercitano l'attivita di distribuzione di gas con riferimento in particolare alla richiesta di attivazione della fornitura;
  • la deliberazione n. 138/04 disciplina tra l'altro i casi di sostituzione del venditore nella fornitura di gas a clienti finali mediante regole per l'accesso alla rete e per la rilevazione dei prelievi presso i punti di riconsegna interessati dalla sostituzione del venditore;
  • la deliberazione n. 168/04 definisce in tema di qualita commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita del gas livelli specifici e generali di qualita e prevede indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita con riferimento alle richieste di prestazioni da parte dei clienti finali;
  • al fine di assicurare il sostanziale rispetto della deliberazione n. 168/04, di favorire l'apertura del mercato del gas e di ridurre le inefficienze del sistema, la deliberazione 27 luglio 2005 n. 158/05 ha modificato la deliberazione n. 168/04 tra l'altro mediante l'aggiunta del comma 34.5 che prevede che "entro il 31 ottobre 2005 le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori definiscono una proposta di standard nazionale di trasmissione delle richieste di prestazione di qualita commerciale";
  • in attuazione di quanto disposto dal comma 34.5 di cui al precedente alinea le associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno fatto pervenire all'Autorita una comunicazione (Prot. 26880 del 14 novembre 2005) recante "Proposta del tavolo di lavoro interassociativo Anigas, Assogas, Federestrattiva e Federutility - Standard di comunicazione (riferimento delibera n. 168/04 comma 34.5)";
  • la proposta di cui al precedente alinea individua internet quale canale di trasmissione delle informazioni ed una e-mail con allegati file in formato Excel e/o Pdf quale modalita per l'invio delle informazioni, prevedendo che la definizione dei modelli in formato Excel sia demandata ad ogni singola impresa di distribuzione.

Ritenuto che:

  • la proposta di cui sopra presentata dalle associazioni dei distributori e dei venditori di gas costituisca un importante punto di partenza ma che non risponda alla necessita di uno standard unico nazionale di trasmissione e ricezione delle informazioni che sia in grado, mediante l'eliminazione delle differenze da impresa ad impresa, di assicurare il sostanziale rispetto delle deliberazioni dell'Autorita n. 40/04, n. 138/04 e n. 168/04 nonche di favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato del gas e di ridurre i costi complessivi per il sistema;
  • permanga quindi l'esigenza di adottare uno standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione tra i distributori ed i venditori di gas al fine di facilitare la concorrenza tra piu venditori sia in fase di acquisizione di nuove utenze sia nei casi di subentro nella fornitura rispetto ad altre imprese di vendita;
  • l'individuazione di uno standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione tra i dis tributori ed i venditori di gas sia per l'effettuazione delle prestazioni previste dalla deliberazione n. 168/04 sia per la sostituzione del venditore nella fornitura di gas debba avvenire nella massima trasparenza e debba coinvolgere in modo significativo tutti i soggetti a vario titolo interessati mediante un processo di consultazione;
  • l'individuazione dello standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione di cui sopra si presti in particolar modo alla sperimentazione della metodologia di Analisi di impatto della regolazione (Air) ai sensi della deliberazione n. 203/05

 

DELIBERA

 

  1. di avviare un procedimento ai fini della individuazione di uno standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione tra i distributori ed i venditori di gas sia per l'effettuazione delle prestazioni previste dalla deliberazione dell'Autorita n. 168/04 sia per la sostituzione del venditore nella fornitura di gas;
  2. di sottoporre il procedimento di cui al punto 1. alla sperimentazione dell'Air ai sensi della deliberazione dell'Autorita n. 203/05;
  3. di attribuire al Direttore della Direzione Consumatori e Qualita del Servizio dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas la responsabilita del procedimento;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.