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Data pubblicazione: 14 July 2006

Delibera 14 July 2006

Delibera/Provvedimento 144/06

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2002 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A. S.I.P.P.I.C. S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2006

Visti:

  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare, l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239, in particolare l'articolo 1, comma 43;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 171 del 23 luglio 1996;
  • i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 del 7 febbraio 1997;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1998, n. 48/98;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006, n. 82/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06 (di seguito: delibera n. 85/06).

Viste:

  • la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) in data 16 marzo 2006, prot. 006395, con la quale gli Uffici della Cassa hanno trasmesso, all'Autorità documentazione inerente le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alla S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: Sippic) per gli anni dal 1999 al 2002, ivi inclusi i bilanci d'esercizio certificati;
  • la comunicazione dell'Autorità alla Cassa in data 28 marzo 2006, prot. TSE/M06/1565/fl, con la quale l'Autorità richiedeva alla Cassa medesima di procedere ad una serie di approfondimenti e di verifiche relative alle istruttorie per la determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria per il periodo 1999-2002 da erogarsi alla Sippic;
  • la comunicazione dell'Autorità in data 7 aprile 2006, prot. EF/M06/2040/segr, con la quale si sollecitava la Cassa ad accelerale la definizione delle istruttorie per la determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative al periodo 1999-2002 per la Sippic e al periodo 1999-2003 per la Società Elettrica Liparese;
  • la comunicazione della Cassa in data 14 aprile 2006, prot. 009206, con la quale l'Autorità veniva resa edotta delle attività istruttorie poste in essere dalla Cassa medesima con riferimento alle istruttorie oggetto delle presente deliberazione;
  • la comunicazione della Cassa in data 8 maggio 2006, prot. 011131, con la quale la Cassa ha segnalato all'Autorità che la Sippic aveva presentato in data 28 aprile 2006 l'istanza di cui al punto 1 della deliberazione n. 85/06;
  • la comunicazione della Cassa in data 10 maggio 2006, prot. 011523 alla Sippic e per conoscenza all'Autorità, con la quale la Cassa sollecitava la Sippic medesima a presentare la documentazione necessaria al perfezionamento del percorso istruttorio richiesta in data 3 aprile 2006;
  • la comunicazione della Cassa all'Autorità in data 8 giugno 2006, prot. 013729, con la quale la Cassa dichiarava di aver inviato alla Sippic in data 6 giugno 2006 i risultati delle istruttorie in esame, accordandole un termine di 10 giorni dalla data della comunicazione in oggetto per far pervenire eventuali osservazioni in merito alle istruttorie;
  • la comunicazione della Cassa in data 3 luglio 2006, prot. 015829, con la quale la Cassa ha trasmesso, in via ufficiale, all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti alla Sippic per gli anni dal 1999 al 2002.

Considerato che:

  • con riferimento agli anni dal 1999 al 2000, le certificazioni riguardano il bilancio d'esercizio nel suo complesso ma non il conto economico relativo alla sola  gestione del servizio elettrico;
  • l'attività istruttoria condotta dalla Cassa ha sopperito alla mancata certificazione del conto economico della gestione del servizio elettrico;
  • la Sippic ha presentato l'istanza di cui al punto 1 della deliberazione n. 85/06;
  • in ottemperanza delle disposizioni previste dalla deliberazione n. 85/06, per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa è tenuta ad adeguare l'ultima componente combustibile definitiva approvata per un coefficiente di adeguamento determinato dall'Autorità;
  • la deliberazione n. 85/06 prevede che il coefficiente di adeguamento da applicarsi alla componente combustibile venga rideterminato in occasione della definizione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative ad anni successivi al 1998;
  • in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 85/06, la Cassa è tenuta ad aggiornare gli acconti erogati ai sensi della delibera in esame, al fine di tener conto di quanto considerato negli alinea precedenti.

Ritenuto opportuno:

  • in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relativamente agli anni 1999, 2000, 2001, 2002 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel: Sippic;
  • che le aliquote definitive relative all'anno 2002 si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria con decorrenza dall'1 gennaio 2003;
  • che la Cassa, in applicazione della deliberazione n. 85/06 e per effetto di quanto indicato al precedente alinea, ridetermini la componente combustibile spettante alla Sippic a partire dal 1 gennaio 2005 e, conseguentemente, che la Cassa medesima adegui la maggiore integrazione tariffaria, calcolata secondo quanto previsto dai punti 2, 3 e 4 della citata deliberazione n. 85/06, erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio alla Sippic

DELIBERA

  1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito anche: Cassa) dell'integrazione tariffaria spettante alla S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito anche: Sippic), impresa elettrica minore non trasferita all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002 per ogni kWh venduto dalla Sippic medesima, come indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di disporre che, per l'anno 2003 e seguenti, la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda all'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata;
  3. ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 85/06 per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa adegua, per la Sippic, la componente combustibile definitiva approvata relativa all'esercizio 2002 per un coefficiente di adeguamento pari a 1,43;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

 

Tabella 1 - Aliquote dell'integrazione spettanti alla Sippic (importi in centesimi di euro per kWh)

Impresa Anni

1999

2000

2001

2002

Sippic

17,61

25,38

23,44

22,21


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