Follow us on:






Data pubblicazione: 29 November 2006

Delibera 27 November 2006

Delibera/Provvedimento 258/06

Approvazione di proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificate e integrate

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 novembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006, n. 195/06 (di seguito: deliberazione n. 195/06).

Considerato che:

  • in data 30 ottobre 2006 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità le proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 di 207 (duecentosette) tra imprese di distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n.173/04;
  • con nota del 30 ottobre 2006, prot. TSG/M06/4989, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione alle 207 imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese medesime a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'articolo 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;
  • a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea:
  • 138 (centotrentotto) imprese hanno confermato le proposte tariffarie nei termini previsti;
  • 25 (venticinque) imprese non hanno confermato le proposte tariffarie né hanno segnalato difformità riscontrate nelle stesse;
  • 39 (trentanove) imprese non hanno confermato le proposte tariffarie, comunicando l'intenzione di presentare l'istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04, ovvero di voler presentare la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria per le proprie località in avviamento, prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04, e dall'articolo 12, comma 12.4.1, lettera c), della deliberazione n.173/04;
  • 2 (due) imprese non hanno confermato le proposte tariffarie comunicando modifiche strutturali tali da rendere le proposte stesse non più compatibili con la realtà aziendale;
  • la società Gas Natural Distribuzione gas S.p.A., anche per conto della controllata società Nettis Gestioni S.r.l., ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04, e che tale istanza risulta inammissibile in quanto non conforme al disposto dell'articolo 7, comma 5.1, della medesima deliberazione n. 170/04;
  • l'impresa Azienda Territoriale Energia Ambiente S.p.A. di Vercelli non ha confermato le proposte tariffarie esponendo argomentazioni tali da non inficiare le valutazioni poste alla base della determinazione tariffaria;
  • dall'esame della documentazione è emerso che, in alcune località, il valore della quota ammortamento risulta negativo per effetto dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altre località, il valore del capitale investito risulta negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli investimenti;
  • con deliberazione n. 195/06 è stato avviato un procedimento volto a definire, tra l'altro, le tariffe relative al servizio di fornitura di gas diversi dal gas naturale, per l'anno termico 2004-2005, per la società Gas Service Abruzzo S.r.l., limitatamente agli ambiti di Fagnano Alto e Cappadocia.

Ritenuto che sia necessario:

  • approvare le proposte tariffarie dei 166 (centosessantasei) esercenti elencati in Tabella 1, risultate conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04, ad esclusione degli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia della società Gas Service Abruzzo S.r.l.;
  • rimandare l'approvazione delle proposte tariffarie dei 41 (quarantuno) esercenti indicati nella Tabella 2, alla conclusione dell'iter procedimentale previsto per la determinazione della riduzione del tasso di recupero di produttività o per la determinazione tariffaria nelle località in avviamento per le quali le imprese hanno rinunciato alla libertà tariffaria o per il recepimento delle modifiche segnalate;
  • posticipare la definizione delle proposte tariffarie negli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia, della società Gas Service Abruzzo S.r.l., a data successiva alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 195/06;
  • nei casi in cui i valori della quota ammortamento e del capitale investito risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, approvare le proposte tariffarie ponendo pari a zero tali valori e portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo

DELIBERA

  1. di approvare, per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, le proposte tariffarie presentate dagli esercenti indicati nell'allegata Tabella 1 ad esclusione degli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia della società Gas Service Abruzzo S.r.l.;
  2. di posticipare la definizione delle proposte tariffarie, per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, negli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia, della società Gas Service Abruzzo S.r.l., a data successiva alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 195/06;
  3. di approvare, per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, le proposte tariffarie degli esercenti che gestiscono le località per le quali risultano negativi i valori della quota ammortamento e del capitale investito per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, ponendo pari a zero tali valori e di portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo;
  4. di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai precedenti punti decorra a partire dall'1 ottobre 2005, per l'anno termico 2005/2006, e dall'1 ottobre 2006, per l'anno termico 2006/2007;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


Allegati: