Data pubblicazione: 19 September 2007
Delibera 10 September 2007
Delibera/Provvedimento 219/07
Avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Salso Servizi S.p.A., per inottemperanza a disposizioni in materia di qualità dei servizi gas (deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00; 18 marzo 2004, n. 40/04; 29 settembre 2004, n. 168/04)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 settembre 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata e integrata, ed in particolare gli articoli 27, comma 27.3, e 31, comma 31.3;
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04, come successivamente modificata e integrata, ed in particolare l'articolo 3;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata, ed in particolare gli articoli 26, comma 26.1, 30, comma 30.8, 36, commi 36.2 e 36.6, 37, comma 37.2, 47, 55, comma 55.2, del Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas) approvato con la deliberazione medesima;
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2006, n. 97/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.
Considerato che:
- con la deliberazione n. 40/04, l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento); e che in particolare l'articolo 3, nel definire i requisiti tecnico-professionali del personale mediante il quale il distributore effettua i prescritti accertamenti sugli impianti di utenza, stabilisce che gli accertatori possono essere in alternativa: (a) personale tecnico dipendente dal distributore stesso, avente i titoli di studio previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della legge 5 marzo 1990, n. 46; (b) personale tecnico da esso non dipendente ed iscritto nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione e), in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000;
- con la deliberazione n. 168/04, l'Autorità ha approvato il Testo integrato della qualità dei servizi gas, che, abrogando le deliberazioni dell'Autorità n. 47/00 e 28 dicembre 2000, n. 236/00, con effetto dall'1 gennaio 2005, definisce la nuova disciplina di riferimento sia in materia di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas, sia in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas; e che in particolare:
- con riferimento alla disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione:
- il comma 26.1 del Testo integrato della qualità dei servizi gas pone in capo agli esercenti l'attività di distribuzione una serie di obblighi relativi alla prestazione del servizio di pronto intervento; in particolare, per quanto qui rileva, ai sensi della lettera c) ed f) di tale disposizione, il distributore è tenuto rispettivamente a:
- pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e comunicare tempestivamente in forma scritta i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio per la dovuta informazione ai clienti finali; altresì a comunicare tempestivamente i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione all'Autorità con le modalità da essa definite;
- dotarsi di strumenti, anche informatici, tali da assicurare la registrazione in modo cronologicamente consequenziale ed inalterabile delle chiamate telefoniche per pronto intervento e dell'ora di eliminazione delle dispersioni di cui all'articolo 10 del Testo integrato medesimo;
- il sopra richiamato comma 26.1, lettera c), riproduce, quanto alla comunicazione dei recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e loro variazioni ai venditori, l'obbligo già posto in capo al distributore dal comma 31.3 della deliberazione n. 47/00, nel testo modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2001, n. 334/01;
- il comma 30.8 del Testo integrato della qualità dei servizi gas impone al distributore l'obbligo di registrare, per ogni richiesta di pronto intervento, i seguenti dati: (a) il codice con cui il distributore individua la prestazione di pronto intervento; (b) il codice univoco con cui il distributore identifica la richiesta di pronto intervento; (c) la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle situazioni indicate dal comma 9.3 del Testo integrato della qualità dei servizi gas; (d) la data e l'ora di inizio della chiamata telefonica per pronto intervento; (e) la data e l'ora di arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal distributore per il pronto intervento; (f) limitatamente agli interventi relativi a dispersione di gas di classe A1 o A2 localizzata su parti non interrate di impianti di derivazione di utenza o su gruppi di misura, la data e l'ora di eliminazione della dispersione; (g) il codice univoco dell'impianto di distribuzione al quale si riferisce la chiamata telefonica per pronto intervento; l'obbligo di registrazione dei dati sub (d) è riproduttivo di quello già previsto in capo al distributore dal comma 27.3, lettera e), della deliberazione n. 47/00;
- il comma 26.1 del Testo integrato della qualità dei servizi gas pone in capo agli esercenti l'attività di distribuzione una serie di obblighi relativi alla prestazione del servizio di pronto intervento; in particolare, per quanto qui rileva, ai sensi della lettera c) ed f) di tale disposizione, il distributore è tenuto rispettivamente a:
- con riferimento alla disciplina in materia di qualità commerciale:
- il comma 36.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, nell'individuare il contenuto minimo obbligatorio del preventivo per l'esecuzione di lavori da comunicare al cliente da parte del distributore, prescrive che tale documento debba contenere, tra l'altro: (b) la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di preventivo del cliente; (c) la data di comunicazione del preventivo al cliente; (d) la tipologia di utenza; (e) il tempo massimo di esecuzione dei lavori per i quali è stato richiesto il preventivo (livello specifico per l'esecuzione dei lavori semplici o livello generale per l'esecuzione dei lavori complessi); (f) limitatamente alle richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori semplici, la quantificazione dell'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto del livello specifico relativo al tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, per le cause indicate al comma 52.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; (i) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il cliente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta, precisando che in tal caso la richiesta di attivazione deve essere presentata tramite un venditore; (j) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi che sono eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
- il comma 36.6 dispone che il preventivo per l'esecuzione di lavori predisposto dal distributore costituisce un'offerta irrevocabile con validità non inferiore a tre mesi; la disposizione medesima prescrive altresì che nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo del distributore o nell'offerta del venditore può essere successivamente preteso;
- il comma 37.2, nell'individuare il contenuto minimo obbligatorio del modulo da compilarsi a cura del distributore al completamento di un lavoro semplice, prescrive che in tale modulo siano riportate almeno le seguenti informazioni: (a) codice univoco di cui al comma 56.2, lettera a), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; (b) data di ricevimento dell'accettazione del preventivo da parte del cliente finale; (c) tipologia di lavoro (semplice o complesso); (c) calibro del gruppo di misura; (e) data di completamento del lavoro richiesto;
- l'articolo 47 detta la disciplina degli appuntamenti personalizzati, prevedendo in particolare che:
- il distributore è tenuto a fissare, qualora il cliente lo richieda, un appuntamento personalizzato per l'effettuazione di un sopralluogo ai fini dell'esecuzione della prestazione di cui all'articolo 36 del Testo integrato della qualità dei servizi gas e per l'effettuazione dell'intervento di esecuzione delle prestazioni di cui agli articoli 37, 39, 40 e 41 del Testo integrato medesimo;
- al momento di fissare un appuntamento personalizzato, il distributore comunica al cliente interessato che, in caso di mancato rispetto di tale appuntamento, è dovuto un indennizzo automatico per mancata puntualità, in sostituzione di quello dovuto per mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta;
- il distributore, limitatamente al caso di appuntamento personalizzato, all'atto dell'esecuzione della prestazione o dell'effettuazione del sopralluogo, fa sottoscrivere e rilascia in copia, al cliente o a persona da esso incaricata, un modulo nel quale devono essere riportate almeno le seguenti informazioni: (a) codice univoco di cui al comma 56.2, lettera a), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; (b) calibro del gruppo di misura; (c) data e fascia di puntualità concordata; (d) luogo dell'appuntamento; (e) data e ora di inizio della prestazione o del sopralluogo; (f) quantificazione dell'indennizzo automatico, da riconoscere al cliente in caso di mancato rispetto della fascia di puntualità per le cause indicate dal comma 52.1, lettera c), del Testo integrato medesimo;
- il comma 55.2, in relazione agli indennizzi automatici da corrispondere ai clienti per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, dispone che, nel caso in cui l'esercente non provveda alla corresponsione degli indennizzi stessi entro i termini fissati dal comma 55.1, l'indennizzo è dovuto in misura pari al doppio o al quintuplo degli importi previsti dall'articolo 53, a seconda che, rispettivamente, la corresponsione avvenga entro od oltre un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa;
- con riferimento alla disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione:
- con la deliberazione n. 97/06, l'Autorità ha approvato un programma di n. 5 verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas, relative ai dati di qualità del servizio gas ed agli accertamenti della sicurezza post contatore;
- in attuazione del programma sopra richiamato, è stata eseguita un'ispezione, nei giorni 19 e 20 settembre 2006, presso la sede amministrativa della società Salso Servizi S.p.A.;
- dalla documentazione e dalle informazioni acquisite nel corso della suddetta ispezione è emerso che Salso Servizi:
- in contrasto con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della deliberazione n. 40/04, per il periodo 1 ottobre 2004 - 20 settembre 2006, ha incaricato degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas personale dipendente in possesso del diploma di geometra, e quindi privo dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla predetta disposizione;
- in contrasto con quanto disposto dal comma 31.3 della deliberazione n. 47/00, e, successivamente, dal comma 26.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas, durante il periodo 1 gennaio 2003 - 20 settembre 2006, in due casi, non ha provveduto a comunicare tempestivamente i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio, ovvero non li ha comunicati in forma scritta e, in un caso, ha comunicato recapiti telefonici errati;
- in contrasto con quanto disposto dal comma 26.1, lettera f) del Testo integrato della qualità dei servizi gas, durante il periodo 1 gennaio 2005 - 20 settembre 2006, si è dotata solo in parte di strumenti tali da assicurare la registrazione in modo cronologicamente consequenziale ed inalterabile delle chiamate telefoniche per pronto intervento;
- in relazione all'utenza del Comune di Salsomaggiore Terme, durante il periodo 2 maggio 2002 - 20 settembre 2006, ha omesso di registrare, per le chiamate di pronto intervento, i dati richiesti dal comma 27.3, lettera e), della deliberazione n. 47/00, e, successivamente, dal comma 30.8, lettera d) del Testo integrato della qualità dei servizi gas;
- in relazione all'attività di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici, durante l'anno 2005 e per quanto riguarda l'impianto di Salsomaggiore terme:
- ha omesso di inserire, nella maggior parte dei preventivi esaminati come campione nel corso delle attività ispettive, alcuni dei dati e delle informazioni richiesti dal comma 36.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, quali, in particolare: (i) la tipologia di utenza; (ii) il tempo massimo di esecuzione dei lavori per i quali è stato richiesto il preventivo; (iii) limitatamente alle richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori semplici, la quantificazione dell'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto del livello specifico relativo al tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, per le cause indicate al comma 52.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; (iv) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il cliente deve presentare per l'attivazione della fornitura; v) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi che sono eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto (rispettivamente, lettere d), e), f), i), j) del sopra richiamato comma 36.2);
- in riferimento ai dati richiesti dal comma 36.2, lettere b) e c), ha esposto, nei preventivi di cui al precedente alinea, dati non corrispondenti a quelli reali, contenuti nel tabulato acquisito in sede di effettuazione dei controlli in via sperimentale dei dati di qualità commerciale, ai sensi del comma 76.1;
- in contrasto con quanto stabilito dal comma 36.6, ha predisposto preventivi per l'esecuzione di lavori semplici con validità inferiore a tre mesi;
- in relazione all'impianto di Salsomaggiore Terme, durante l'anno 2005, ha omesso di inserire, nella maggior parte dei moduli compilati al completamento del lavoro richiesto, le informazioni prescritte dal comma 37.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas;
- durante l'anno 2005, ha classificato tutti i casi di spostamento, su richiesta del cliente, della data proposta dalla società per l'effettuazione di un sopralluogo o l'esecuzione di lavori, quali cause di mancato rispetto del livello specifico di riferimento imputabili al cliente stesso o a terzi; in tal modo ha omesso del tutto l'applicazione della disciplina inerente gli appuntamenti personalizzati di cui all'articolo 47 del Testo integrato della qualità dei servizi gas;
- con note di credito dell'1 aprile 2006, ha provveduto alla corresponsione di indennizzi automatici oltre i termini concessi per la corresponsione stessa, senza tuttavia versare ai clienti interessati le maggiorazioni dovute ai sensi del comma 55.2.
Ritenuto che:
- quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Salso Servizi, di un'istruttoria formale per l'accertamento delle violazioni sopra indicate e l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Salso Servizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, in relazione alle infrazioni sopra analiticamente riportate;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a Salso Servizi, con sede legale in piazza Libertà 1, 43039 Salsomaggiore Terme (PR);
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).