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Data pubblicazione: 12 February 2009

Delibera 10 February 2009

ARG/elt 15/09

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2006 per le imprese elettriche minori non trasferita all'Enel S.p.A.: S.E.P. S.p.A., Germano Industrie Elettriche S.r.l., S.I.E. Società Impianti Elettrici S.r.l., Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 febbraio 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02 (di seguito: deliberazione n. 63/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06 (di seguito: deliberazione n. 85/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
  • le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) relative ai procedimenti istruttori per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria delle seguenti imprese elettriche minori S.E.P. S.p.A., Germano Industrie Elettriche S.r.l., S.I.E. Società Impianti Elettrici S.r.l. e Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l, e in particolare le comunicazioni 18 febbraio 2008, prot. n. 260 (prot. Autorità 4981 del 22 febbraio 2008) e 17 marzo 2008, prot. n. 419 (prot. Autorità 8343 del 25 marzo 2008), 14 novembre 2008, prot. 2462 (prot. Autorità 35438 del 17 novembre 2008), 27 ottobre 2008, prot. 2272 (prot. Autorità 33953 del 6 novembre 2008), 24 novembre 2008, prot. 2520 (prot. Autorità 37321 del 28 novembre 2008) 23 gennaio 2009, prot. n. 103 (prot. Autorità 3564 del 26 gennaio 2009) e 6 febbraio 2009, prot. 234 (prot. Autorità 6148 del 9 febbraio 2009).

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • con le comunicazioni sopra richiamate la Cassa ha trasmesso all'Autorità i risultati dell'attività istruttoria per la determinazione delle integrazioni per gli anni dal 1999 al 2006, spettanti alle seguenti imprese elettriche minori;
    1. Germano Industrie Elettriche S.r.l. (isole Tremiti);
    2. Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l. (isola di Levanzo);
    3. S.E.P. S.p.A. (isola di Ponza);
    4. S.I.E. Società Impianti Elettrici S.r.l. (isola del Giglio);
  • con riferimento alla società Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l., l'attività istruttoria condotta dalla Cassa, pur in assenza di anomalie formali, evidenzia dal punto di vista sostanziale un andamento dell'entità dell'integrazione tariffaria da riconoscere a consuntivo, divergente se confrontato con quello delle altre imprese, in relazione al quale potrebbero rendersi opportuni approfondimenti di carattere ispettivo.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 63/02 l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote definitive relative agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per le imprese sopra richiamate;
  • ai sensi dell'articolo 7, l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alle suddette imprese a partire dal 1 gennaio 1999 sono state calcolate sulla base delle aliquote definitive approvate con la deliberazione n. 63/02 per il 1998;
  • l'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, inoltre, prevede che "il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (&) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
  • le deliberazioni n. 288/05 e n. 85/06, dunque, hanno riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
  • ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente;
  • gli effetti della deliberazione n. 85/06 con riferimento a ciascuna impresa elettrica minore interessata, cessano con l'approvazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno 2005, come previsto dal punto 8 del medesimo provvedimento.

Considerato che:

  • la differenza tra la somma delle integrazioni tariffarie corrisposte in acconto dalla Cassa negli anni 1999-2006 e la somma delle integrazioni tariffarie approvate con il presente provvedimento può risultare sia positiva sia negativa; e che nel primo caso si configura la necessità di una restituzione alla Cassa da parte delle imprese elettriche minori interessate (di seguito: restituzioni);
  • analoga situazione si configura per le eventuali differenze tra quanto percepito in acconto per gli anni seguenti al 2006, calcolato sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 1998, e il valore degli acconti ricalcolati per i medesimi anni sulla base dell'aliquota definitiva approvata nel presente provvedimento per l'anno 2006;
  • sulla base di valutazioni preliminari, in alcuni casi, gli importi oggetto di restituzione potrebbero risultare piuttosto rilevanti, soprattutto se valutati alla luce della struttura finanziaria delle imprese interessate.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato; e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
  • con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
  • nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
  • con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
  • con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE.

Ritenuto opportuno:

  • determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relativamente agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per le seguenti imprese elettriche minori:
    1. Germano Industrie Elettriche S.r.l.(isole Tremiti);
    2. Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.(isola di Levanzo);
    3. S.E.P. S.p.A. (isola di Ponza);
    4. S.I.E. Società Impianti Elettrici S.r.l. (isola del Giglio);
  • secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  • che le aliquote definitive relative all'anno 2006 per le imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2007, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05;
  • sospendere le eventuali restituzioni da parte delle imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento fino al termine del procedimento di riforma del regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, a condizione che detto procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2009;
  • nel caso in cui il procedimento di cui al precedente alinea non si concluda entro il 31 dicembre 2009, prevedere che le eventuali restituzioni abbiano luogo in modo graduale a scalare sulle aliquote di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2010, fino alla concorrenza della somma dovuta

DELIBERA

  1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, per le imprese:
    1. Germano Industrie Elettriche S.r.l.;
    2. Impresa Campo Elettricità I.C.EL. S.r.l.;
    3. S.E.P. S.p.A.;
    4. S.I.E. Società Impianti Elettrici S.r.l.;
  2. le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per ogni kWh venduto per ciascuna delle suddette imprese, secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  3. di disporre che, per l'anno 2007 e seguenti, la Cassa corrisponda alle imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2007 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2006 approvata con il presente provvedimento;
  4. di sospendere la restituzione da parte delle imprese di cui al punto 1 delle somme complessive eventualmente dovute per effetto del presente provvedimento, fino al termine del procedimento di riforma del regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori di cui alle deliberazioni n. 254/05 e n. 208/06, come integrata dalla deliberazione ARG/elt 82/08, a condizione che detto procedimento sia completato entro il 31 dicembre 2009;
  5. di prevedere che, nel caso in cui il procedimento di cui al punto 3 non si concluda entro il 31 dicembre 2009, la restituzione di cui al medesimo punto 3 abbia luogo in modo graduale, a scalare sulle aliquote di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, a partire dal bimestre gennaio-febbraio 2010, fino alla concorrenza della somma dovuta;
  6. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

10 febbraio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: