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Data pubblicazione: 28 April 2009

Delibera 06 March 2009

VIS 21/09

Avvio di istruttoria formale per l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società S.I.P.P.I.C. S.p.A. per inottemperanza alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 novembre 2008,VIS 107/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 marzo 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere a) e c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed in particolare l'articolo 7;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2008, VIS 107/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08.

Considerato che:

  • con comunicazione 13 giugno 2008 la SIPPIC ha chiesto all'Autorità la modifica della deliberazione n. 288/05, sul punto del meccanismo dell'adeguamento automatico del costo del combustibile, nonché l'adozione del provvedimento di definizione delle aliquote definitive per gli anni dal 2003 al 2007, segnalando una situazione di grave difficoltà finanziaria a causa dell'insufficienza del descritto meccanismo a registrare le variazioni del costo del combustibile nelle aliquote tariffarie riconosciute a titolo d'acconto, nonché del mancato aggiornamento delle aliquote di integrazione definitive;
  • con comunicazione 26 agosto 2008 gli uffici dell'Autorità, hanno richiesto alla società informazioni relative all'energia fornita ed ai costi sostenuti per l'acquisto del combustibile negli anni dal 2006 al 2008, nonché alla situazione finanziaria e ai debiti/crediti della medesima società;
  • SIPPIC trasmetteva solo in parte le informazioni richieste, omettendo alcuni dettagli sull'energia fatturata nell'anno 2006 e le informazioni relative alla situazione finanziaria e ai debiti/crediti della società;
  • con comunicazione 8 ottobre 2008 gli uffici dell'Autorità hanno sollecitato a SIPPIC le informazioni mancanti, necessarie ai fini dell'adozione del provvedimento richiesto dalla medesima società;
  • in presenza di una persistente inottemperanza alla richiesta di informazioni, con deliberazione VIS 107/08 l'Autorità ha intimato a SIPPIC, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. a) della legge n. 481/95, di trasmettere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa, le informazioni di cui alle comunicazioni 26 agosto 2008 e 8 ottobre 2008 e in particolare, di fornire, unitamente ad una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti la veridicità e completezza, il dettaglio per bimestre dell'energia fatturata nel 2006, un resoconto della situazione finanziaria della società, aggiornata almeno al 30 giugno 2008, un resoconto aggiornato e dettagliato dei debiti verso fornitori e di eventuali crediti vantati dalla società verso terzi, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile a provare la condizione di sofferenza finanziaria da parte della società;
  • la deliberazione VIS 107/08 è stata notificata a SIPPIC in data 17 dicembre 2008 e quindi il termine entro cui far pervenire le informazioni richieste è scaduto in data 16 gennaio 2009;
  • la circostanza che SIPPIC non abbia ancora provveduto a trasmettere i documenti e le informazioni richieste nei termini di cui sopra costituisce presupposto per l'avvio, nei suoi confronti, di una istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere a e c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. è avviata un'istruttoria formale nei confronti della società SIPPIC, per l'accertare la violazione alle richieste di informazioni e documenti disposte con deliberazione VIS 107/08 e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera a) e c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 90 (novanta giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società SIPPIC, via G. Rossini, 22, Napoli e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

6 marzo 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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