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Data pubblicazione: 22 February 2010

Delibera 15 February 2010

VIS 6/10

Rinnovazione dell’istruttoria formale avviata nei confronti di Con Energia S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 luglio 2009, VIS 75/09, in materia di obblighi di comunicazione dei dati della qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 febbraio 2010

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2007, n. 139/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2009, VIS 45/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2009, VIS 75/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, VIS 134/09.


Considerato che:

  • l'articolo 21 della deliberazione n. 139/07 stabiliva che gli obblighi di servizio prescritti da quella stessa deliberazione si applicassero dal 1° luglio 2008 per i venditori di energia elettrica e/o di gas naturale con più di 50.000 clienti finali alimentati in bassa tensione e/o in bassa pressione al 31 dicembre 2007;
  • l'articolo 13 della deliberazione n. 139/07 obbligava il venditore a comunicare all'Autorità, entro il 30 settembre e il 31 marzo di ciascun anno, i dati della qualità dei servizi telefonici, ivi enumerati, relativi a ciascuno dei mesi del semestre precedente;
  • al fine di garantire la continuità degli obblighi di comunicazione in parola, l'articolo 52, comma 5, del TIQV ha previsto che fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione n. 139/07 contestualmente confluite nello stesso TIQV;
  • l'articolo 52, comma 3, del TIQV stabilisce, per tutti i venditori con più di 50.000 clienti finali alimentati in bassa tensione e/o in bassa pressione al 31 dicembre 2007, l'integrale applicabilità della Parte III del medesimo TIQV, nella quale è collocato l'articolo 29, che, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 13 della deliberazione n. 139/07, impone ai venditori di comunicare all'Autorità, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ciascun anno, i dati della qualità dei servizi telefonici relativi "a ciascuno dei mesi del semestre precedente";
  • con deliberazione VIS 45/09 l'Autorità ha intimato, fra gli altri, a Con Energia S.p.A. (di seguito: Con Energia o società) di ottemperare ai suddetti obblighi, assegnando a tal fine un termine di trenta giorni;
  • la società, con nota 11 giugno 2009 (prot. Autorità 033314), ha ammesso l'infrazione, addebitandola a problemi tecnici insorti durante la progettazione e la fornitura del sistema di call center;
  • perdurando l'inadempimento, l'Autorità, con deliberazione VIS 75/09, ha avviato un'istruttoria formale nei confronti di Con Energia per accertare la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 139/07 e di cui all'articolo 29 del TIQV;
  • con nota 30 dicembre 2009 (prot. Autorità 076157) la società ha presentato una memoria difensiva, nella quale ha nuovamente ammesso l'infrazione;
  • con deliberazione VIS 134/09 l'Autorità ha intimato, tra gli altri, a Con Energia di ottemperare agli obblighi di comunicazione dei dati della qualità dei suoi servizi telefonici relativi a ciascuno dei mesi del primo semestre 2009, assegnando a tal fine il termine del 31 dicembre 2009;
  • la società non ha fornito alcun riscontro all'intimazione di cui al precedente alinea;
  • quanto sopra rappresentato costituisce presupposto per la rinnovazione dell'istruttoria formale avviata nei confronti di Con Energia con deliberazione VIS 75/09;
  • in particolare, la violazione dell'art. 13 della deliberazione n. 139/07 e dell'art. 29 del TIQV va contestata, oltre che per l'omessa comunicazione dei dati della qualità dei servizi telefonici inerenti a ciascuno dei mesi del secondo semestre 2008 (che avrebbero dovuto pervenire all'Autorità entro il 28 febbraio 2009), anche per l'omessa comunicazione dei predetti dati attinenti a ciascuno dei mesi del primo semestre 2009, che avrebbero dovuto pervenire all'Autorità entro il 30 settembre 2009

DELIBERA

  1. è rinnovata l'istruttoria formale avviata nei confronti di Con Energia S.p.A. con deliberazione VIS 75/09 e, per l'effetto, è avviata un'istruttoria formale nei confronti della medesima società per accertare e sanzionare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la violazione:
    1. dell'articolo 13 della deliberazione n. 139/07, per l'omessa comunicazione all'Autorità dei dati della qualità dei servizi telefonici inerenti a ciascuno dei mesi del secondo semestre 2008, che avrebbero dovuto pervenire all'Autorità entro il 28 febbraio 2009;
    2. dell'articolo 29 del TIQV, per l'omessa comunicazione all'Autorità dei predetti dati relativi a ciascuno dei mesi del primo semestre 2009, che avrebbero dovuto pervenire all'Autorità entro il 30 settembre 2009;
    3. tutti gli atti dell'istruttoria formale avviata con deliberazione VIS 74/09 sono acquisiti agli atti del presente procedimento;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Con Energia S.p.A., via Galvani n. 17/b, 47100 Forlì, agli avvocati Fabio Todarello e Claudia Sarrocco presso il cui studio legale in Piazza Velasca n. 4, 20121 Milano, la società ha eletto domicilio ai fini del presente procedimento; e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

15 febbraio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis


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