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Data pubblicazione: 02 December 2010

Delibera 30 November 2010

ARG/gas 215/10

Determinazione dei recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2009 ai sensi della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas approvata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 novembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95 (di seguito: il Regolamento);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, che ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, VIS 142/09 (di seguito: deliberazione VIS 142/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 (di seguito: ARG/gas 199/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/gas 61/10 (di seguito: ARG/gas 61/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2010, VIS 41/10 (di seguito: VIS 41/10).

Considerato che:

  • le imprese di distribuzione del gas naturale partecipanti in via volontaria per l'anno 2009 al sistema incentivante i recuperi di sicurezza secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 32.1, della RQDG, e che hanno comunicato all'Autorità entro i termini previsti i dati necessari per la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento ovvero per gli anni 2007 e 2008 sono:
    1. Amga - Azienda Multiservizi S.p.a.;
    2. Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a.;
    3. Consiag Reti S.r.l.;
    4. Dolomiti Reti S.p.A.;
    5. Enel Rete Gas S.p.a.;
    6. E.On Rete Mediterranea S.r.l.;
    7. E.On Rete Orobica S.r.l.;
    8. Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a.;
    9. Gei Gestione Energetica Impianti S.p.a.;
    10. Genova Reti Gas S.r.l.;
    11. Hera S.p.a.;
    12. Italcogim Reti S.p.a.;
    13. Sgr Reti S.p.a.;
    14. Società Italiana per il Gas S.p.a.;
    15. Toscana Energia S.p.a.;
  • con deliberazione ARG/gas 199/09 sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, i livelli di partenza ed i livelli tendenziali di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo di regolazione 2009-2012 per tali imprese distributrici, con esclusione della società Toscana Energia S.p.A. per la quale l'Autorità ha stabilito la sospensione della partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per l'anno 2009 in attesa degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione VIS 142/09;
  • con la deliberazione ARG/gas 61/10 sono stati rideterminati, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo di regolazione 2009-2012 per le imprese Dolomiti Reti S.p.A, già Dolomiti Energia S.p.A., e E.ON Rete, interessate da variazioni societarie;
  • al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante i suddetti recuperi di sicurezza, con deliberazione VIS 41/10 l'Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di 5 (cinque) imprese di distribuzione di gas naturale;
  • l'ispezione effettuata presso Dolomiti Reti S.p.A. ha consentito di accertare che la decorrenza delle suddette modifiche societarie erano successive all'anno di competenza dei recuperi di sicurezza, ovvero l'anno 2009;
  • la società Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. ha segnalato con comunicazione dell'8 ottobre 2010 (prot. Autorità 034507 del 15 ottobre 2010), nell'ambito delle attività di determinazione dei recuperi di sicurezza per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, una non corretta classificazione delle dispersioni di gas; in esito a ciò la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: DCQS) ha ritenuto opportuno effettuare un approfondimento richiedendo all'impresa ulteriori elementi al fine di verificare se l'errore si fosse verificato in anni precedenti al 2009 e quali fossero gli effetti sui dati di sicurezza già comunicati all'Autorità;
  • l'esame delle ulteriori informazioni trasmesse dalla società Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. con nota del 2 novembre 2010 (prot. Autorità 036396 del 03 novembre 2010) richiede un adeguato tempo per l'analisi delle stesse ed è quindi necessario rinviare la chiusura delle risultanze istruttorie in tema di recuperi di sicurezza per tale impresa al termine della verifica;
  • a seguito delle sopraccitate verifiche ispettive e delle attività di controllo svolte dagli Uffici, il Direttore di DCQS, in qualità di responsabile del procedimento, ha inviato le risultanze istruttorie alle seguenti imprese distributrici:
    1. Amga - Azienda Multiservizi S.P.A., Via Del Cotonificio 60, 33100 Udine;
    2. Consiag S.P.A., Via U. Panziera 16, 59100 Prato;
    3. Dolomiti Reti S.P.A., Via Manzoni 24, 38068 Rovereto (TN);
    4. E.On Rete S.r.l., Via Enrico Fermi 15, 37135 Verona;
    5. Enel Rete Gas S.P.A., San Giovanni sul Muro 9, 20121 Milano;
    6. G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.P.A., Via S. Chiara 9, 26013 Crema (CR);
    7. Gas Natural Distribuzione Italia S.P.A., Via  Puglia - Zona Industriale s.n., 70021 Acquaviva delle Fonti (BA);
    8. Genova Reti Gas S.r.l., Via Santi Giacomo e Filippo 7, 16122 Genova;
    9. Hera S.P.A. Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, 40127 Bologna;
    10. Italcogim Reti S.P.A. Via Spadolini 7, 20141 Milano;
    11. Sgr Reti S.P.A., Via Chiabrera 34/B, 47900 Rimini;
    12. Società Italiana Per il Gas P.A. - Italgas Largo Regio Parco 9, 10153 Torino;
  • nessuna delle imprese distributrici di gas di cui al precedente alinea ha chiesto, nei termini previsti dal Regolamento, di essere ascoltata in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità;
  • con deliberazione VIS 142/09 l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale nei confronti di Toscana Energia S.p.A. per accertare la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettere a), d), e) del Testo integrato.

Ritenuto di:

  • determinare gli incentivi e le penalità complessivi per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 14, della RQDG, per le imprese di distribuzione del gas che hanno richiesto di partecipare in via volontaria per l'anno 2009 al sistema incentivante i recuperi di sicurezza secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 32.1, della RQDG, e che hanno ricevuto le risultanze istruttorie da parte di DCQS;
  • rinviare a successivi provvedimenti dell'Autorità la determinazione degli incentivi e delle penalità complessivi per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 14, della RQDG, per le seguenti imprese di distribuzione di gas:
    1. Toscana Energia S.p.A., via Dei Neri 25, 50122 Firenze, in attesa degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione VIS 142/09;
    2. Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A., via G. Ferraris 66/F, 80142 Napoli, in attesa del completamento della verifica di cui sopra;
  • dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di provvedere al pagamento degli incentivi, tenendo conto delle previsioni di gettito relative alla componente tariffaria RS

 

DELIBERA

  1. di pubblicare gli esiti delle verifiche ispettive effettuate ai sensi della deliberazione VIS 41/10 come indicato in Tabella 1;
  2. di determinare gli incentivi e le penalità per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, come indicato nelle Tabelle 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;
  3. di rinviare a successivi provvedimenti dell'Autorità la determinazione degli incentivi e delle penalità per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, per le seguenti imprese di distribuzione di gas:
    1. Toscana Energia S.p.A., in attesa degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione VIS 142/09;
    2. Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A., in attesa del completamento della verifica delle ulteriori informazioni inviate da tale impresa;
  4. di dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di effettuare il pagamento degli incentivi complessivi indicati nella Tabella 3, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas e di fissare al 31 dicembre 2010 il termine per l'effettuazione di tale pagamento;
  5. di fissare al 31 dicembre 2010 il termine per il versamento delle penalità indicate nella tabella 3 da parte delle imprese distributrici, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a tutte le imprese distributrici di gas citate nel presente provvedimento ed alla Cassa conguaglio del settore elettrico;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), unitamente alle Tabelle 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 3, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

30 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis 


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