Data pubblicazione: 09 May 2011
Delibera 28 April 2011
ARG/gas 55/11
Rideterminazione dei recuperi di sicurezza nella distribuzione di gas naturale per gli anni 2006-2008, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 (Testo integrato), ridefinizione dei livelli di partenza e tendenziali per i recuperi di sicurezza per il periodo di regolazione 2009-2012 e determinazione dei recuperi di sicurezza per l’anno 2009, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (RQDG) per Compagnia
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante Regolamento inerente la disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95 (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, che ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008, ARG/gas 6/08 (di seguito: ARG/gas 6/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2009, ARG/gas 16/09 (di seguito: ARG/gas 16/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 (di seguito: ARG/gas 199/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2010, ARG/gas 14/10 (di seguito: ARG/gas 14/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/gas 61/10 (di seguito: ARG/gas 61/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 215/10 (di seguito: ARG/gas 215/10);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2010, VIS 169/10;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011 ARG/gas 26/11;
- la comunicazione di Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A (di seguito: Napoletanagas) del 15 aprile 2011 (prot. Autorità n. 10593 di pari data).
Considerato che:
- l'Autorità ha erogato a Napoletanagas, ai sensi dell'articolo 33 del Testo Integrato e sulla base della partecipazione dell'impresa in via volontaria, gli incentivi per i recuperi di sicurezza per gli anni 2006, 2007 e 2008, approvati rispettivamente con le deliberazioni ARG/gas 6/08, ARG/gas 16/09 e ARG/gas 14/10;
- Napoletanagas ha chiesto di partecipare in via volontaria, per l'anno 2009, al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 32.1, della RQDG, e ha comunicato all'Autorità entro i termini previsti i dati necessari;
- con deliberazione ARG/gas 199/09, successivamente integrata e modificata con deliberazione ARG/gas 61/10, l'Autorità ha provveduto a determinare i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per le imprese distributrici che hanno richiesto di partecipare in via volontaria al sistema incentivante i recuperi di sicurezza a partire dal 2009, sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2007-2008;
- Napoletanagas ha segnalato con comunicazione dell'8 ottobre 2010 (prot. Autorità n. 034507 del 15 ottobre 2010), nell'ambito delle attività di determinazione dei recuperi di sicurezza per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, una non corretta classificazione delle dispersioni localizzate di gas a seguito di segnalazione di terzi, motivandone opportunamente le cause;
- la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: DCQS) ha ritenuto opportuno richiedere a Napoletanagas, mediante comunicazione del 18 ottobre 2010 (prot. Autorità 034529 di pari data) informazioni finalizzate ad accertare se la non corretta classificazione delle dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi si fosse verificata in anni precedenti l'anno 2009;
- Napoletanagas, con nota del 2 novembre (prot. Autorità 036396 del 3 novembre 2010) ha fornito a DCQS le informazioni richieste, dichiarando di aver commesso errori di classificazione delle dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi anche per gli anni 2003-2008;
- il Direttore di DCQS, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite da Napoletanagas ed in esito agli approfondimenti ed alla valutazione positiva delle motivazioni addotte dalla medesima impresa, ha autorizzato, in via eccezionale, Napoletanagas a rettificare i dati forniti, con riferimento agli anni 2003-2009;
- Napoletanagas ha provveduto quindi a rettificare i dati relativi alle dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi con riferimento agli anni sopra citati;
- con la deliberazione ARG/gas 215/10 l'Autorità ha determinato, per l'anno 2009 ed ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 14, della RQDG, gli incentivi e le penalità per le imprese di distribuzione del gas che hanno richiesto di partecipare in via volontaria al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, rinviando la determinazione degli incentivi e delle penalità per l'anno 2009 riguardanti Napoletanagas a successivi provvedimenti dell'Autorità, tenuto conto del fatto che l'esame delle informazioni trasmesse da Napoletanagas con la sopra citata nota del 2 novembre richiedeva un adeguato tempo per l'analisi delle medesime informazioni;
- la rettifica dei dati inerente la non corretta classificazione delle dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi per gli anni 2003-2008 ed alle informazioni fornite da Napoletanagas, comporta:
- la rideterminazione degli incentivi per i recuperi di sicurezza per ciascuno degli anni 2006-2008;
- la ridefinizione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza degli anni 2009-2012, approvati con deliberazione ARG/gas 199/09, in quanto, in seguito alla rettifica effettuata, si è modificata la base di riferimento delle dispersioni localizzate a seguito di segnalazione di terzi relativamente al biennio 2007-2008;
- la determinazione, ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 14, della RQDG, degli incentivi e delle penalità per recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale per l'anno 2009;
- il Direttore di DCQS, in qualità di responsabile del procedimento, ha inviato le risultanze istruttorie a Napoletanagas che, con propria nota del 15 aprile 2011 (prot. Autorità 10593 di pari data), ha comunicato che non intende richiedere, nei termini previsti dal Regolamento, di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio dell'Autorità.
Ritenuto che:
- sulla base dei dati rettificati da Napoletanagas e degli esiti dell'istruttoria sia necessario procedere:
- ai sensi dell'articolo 33 del Testo Integrato alla rideterminazione degli incentivi per i recuperi di sicurezza per ciascuno degli anni 2006-2008, approvati rispettivamente con le deliberazioni ARG/gas 6/08, ARG/gas 16/09 e ARG/gas 14/10, per ciascun impianto di distribuzione;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 32.9, della RQDG, alla ridefinizione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per gli anni 2009-2012, per ciascun ambito provinciale di Napoletanagas;
- ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 14, della RQDG, alla determinazione, degli incentivi e delle penalità per recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2009;
- sia necessario, per quanto sopra, che Napoletanagas versi alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico l'importo corrispondente al saldo negativo risultante dalla rideterminazione degli incentivi per i recuperi di sicurezza per gli anni 2006-2008 e dalla determinazione degli incentivi e delle penalità per recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione per l'anno 2009
DELIBERA
- di rideterminare gli incentivi per i recuperi di sicurezza per ciascuno degli anni 2006-2008 corrisposti rispettivamente con le deliberazioni ARG/gas 6/08, ARG/gas 16/09 e ARG/gas 14/10, per ciascun impianto di distribuzione di Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A., sulla base dei dati rettificati trasmessi dalla medesima società all'Autorità e sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2003-2004, come indicato nelle Tabelle 1.a, 1.b e 1.c;
- di ridefinire i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per gli anni 2009-2012, per ciascun ambito provinciale di Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A., sulla base dei dati rettificati trasmessi dalla medesima società all'Autorità e sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2007-2008, come indicato nella Tabella 2;
- di determinare gli incentivi e le penalità per l'anno 2009 per Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A, ai sensi dall'articolo 32 della RQDG, come indicato nella Tabella 3;
- di fissare al 30 giugno 2011 il termine per il versamento del saldo totale negativo indicato nella Tabella 4, da parte di Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A, via G. Ferraris, 66/F 80142 Napoli ed alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
28 aprile 2011
Il Presidente
Guido Bortoni