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Data pubblicazione: 20 May 2011

Delibera 19 May 2011

ARG/elt 59/11

Disposizioni in tema di garanzie che devono essere prestate a Terna S.p.A. con riferimento alle misure di cui al comma 6 dell’articolo 32 della legge 23 luglio 2009 n. 99/09

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (di seguito: legge n. 99/09);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni in legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge n. 41/10);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, come successivamente modificata ed integrata di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 195/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 65/10, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/10);
  • la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) 12 maggio 2011, prot. Autorità n. 13401 del 16 maggio 2011 (di seguito: comunicazione 12 maggio 2011).

Considerato che:

  • la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede che Terna predisponga e renda disponibile ai soggetti selezionati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 99/09 (di seguito: soggetti finanziatori degli interconnector), che intendano avvalersi delle misure di cui al comma 6 del medesimo articolo 32, un contratto (di seguito: contratto Terna-finanziatori) che disciplini tra l'altro l'entità e la forma delle garanzie del rispetto degli obblighi contrattuali che i soggetti selezionati sono tenuti a rendere disponibili a Terna;
  • con la deliberazione ARG/elt 195/09, l'Autorità ha approvato lo schema di contratto Terna-finanziatori predisposto da Terna ai sensi della deliberazione ARG/elt 179/09;
  • la deliberazione ARG/elt 65/10 prevede che Terna richieda ai soggetti finanziatori degli interconnector che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10, con riferimento alle quote di finanziamento assegnate prioritariamente a fronte di impegni a rendere disponibili risorse incrementali di riduzione istantanea del prelievo e relative a carichi diversi da quelli che già forniscono il servizio di interrompibilità istantanea dei prelievi, garanzie tali da assicurare, qualora non siano rese effettivamente disponibili le medesime risorse incrementali, che detti soggetti finanziatori corrispondano a Terna almeno:
    • il controvalore di cui abbiano beneficiato avvalendosi senza averne diritto delle misure transitorie di cui all'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/09; controvalore da determinare con metodologia analoga alle modalità previste all'articolo 7, comma 3, lettera c, della deliberazione n. 179/09;
    • i corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima deliberazione per tutto il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 41/10 e il 31 dicembre 2015, fatte salve le riduzioni di cui all'articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 179/09;
    • la quota di oneri connessi alla realizzazione degli interconnector che Terna potrebbe non aver titolo a vedersi riconoscere da altri soggetti finanziatori, quantificata da Terna e comunque non inferiore ai corrispettivi di cui al precedente alinea per un ulteriore periodo di 5 anni.

Considerato altresì che:

  • il contratto Terna-finanziatori prevede che siano prestate a Terna garanzie finalizzate a garantire Terna:
    • rispetto al pagamento dei corrispettivi per l'interconnessione virtuale di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 179/09;
    • rispetto al controvalore dell'energia elettrica che il soggetto finanziatore è tenuto a consegnare nel mercato estero all'operatore che si impegna a rendere disponibile una quantità corrispondente di energia in Italia (di seguito: shipper) abbinatogli da Terna, nel caso in cui il soggetto finanziatore non consegni la suddetta quantità di energia ed essendo comunque garantita la riconsegna in Italia dell'energia elettrica che dovrebbe essere consegnata all'estero;
  • le garanzie che la deliberazione ARG/elt 65/10 prevede che Terna richieda ai soggetti finanziatori degli interconnector che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10, sono funzionali ad assicurare che i soggetti finanziatori siano effettivamente in grado di rendere disponibili le corrispondenti risorse incrementali di riduzione istantanea del prelievo.

Considerato infine che:

  • con la comunicazione 12 maggio 2011, Terna ha evidenziato che alcuni operatori lamentano gli eccessivi costi in cui gli stessi incorrono per effetto della prestazione:
    • della garanzia prevista nel contratto Terna-finanziatori a copertura del pagamento dei corrispettivi per l'interconnessione virtuale di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 179/09 e del controvalore dell'energia elettrica che il soggetto finanziatore è tenuto a consegnare nel mercato estero agli shipper;
    • della garanzia prevista dalla deliberazione ARG/elt 65/10 a copertura della disponibilità delle risorse incrementali di riduzione istantanea del prelievo.
  • l'esigenza, di cui alla deliberazione ARG/elt 65/10, di richiedere ai soggetti finanziatori degli interconnector che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10, di prestare specifiche garanzie a Terna con riferimento alle risorse incrementali di riduzione istantanea del prelievo, rispetto alle quali abbiano ottenuto un'assegnazione prioritaria, viene meno a partire dal momento in cui dette risorse vengano rese effettivamente disponibili a Terna;
  • la garanzia che deve essere prestata dai soggetti finanziatori rispetto al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 179/09 dovrebbe essere dimensionata in primo luogo rispetto al massimo scoperto di pagamento dei corrispettivi prima di poter procedere alla risoluzione del contratto Terna-finanziatori;
  • la garanzia che deve essere prestata dai soggetti finanziatori rispetto al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 179/09 dovrebbe comunque essere dimensionata anche in ragione degli eventuali minori costi netti che deriverebbero dalla risoluzione del contratto Terna-finanziatore a seguito del mancato pagamento dei suddetti corrispettivi da parte del soggetto finanziatore; minori costi netti da calcolare tenendo conto del fatto che in caso di risoluzione del contratto Terna-finanziatore Terna ha diritto ad ottenere, se positiva, dallo shipper (ovvero è tenuta a pagare allo shipper, se negativa) la differenza tra controvalore sul MGP delle residue quantità contrattuali di energia elettrica e corrispondente controvalore sulla borsa spot rilevante;
  • che è ragionevole assumere che la differenza di cui al punto precedente da regolarsi tra Terna e lo shipper in caso di risoluzione del contratto Terna-finanziatore sia con buona probabilità positiva e superiore al valore assunto dai corrispettivi di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 179/09 relativi al medesimo periodo temporale; e che, pertanto, con riferimento ai periodi successivi a quello in cui abbia luogo la risoluzione del contratto Terna-finanziatore, il rischio per il sistema è limitato;
  • qualora la riconsegna dell'energia elettrica in Italia sia condizionata all'avvenuta consegna delle corrispondenti quantità nel mercato estero, la garanzia, che deve essere prestata dai soggetti finanziatori per assicurare Terna nel caso di mancata consegna all'estero dell'energia elettrica da parte del soggetto finanziatore è necessaria solo limitatamente alle quantità oggetto di riconsegna nel periodo di tempo necessario alla verifica e segnalazione a Terna da parte dello shipper della mancata consegna all'estero e, conseguentemente, ad interrompere la riconsegna in Italia;
  • la garanzia, che deve essere prestata a Terna dallo shipper nell'ambito dei contratti disciplinanti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione ARG/elt 179/09, il servizio di importazione virtuale tra Terna e gli shipper selezionati in esito alle aste per l'importazione virtuale (di seguito: contratti Terna-shipper), è dimensionata in ragione della quantità di energia elettrica che deve essere consegnata all'estero dal soggetto finanziatore prima di poter interrompere detta consegna in caso di mancata riconsegna in Italia; e che tale dimensione è funzionale alle modalità ed ai tempi scelti per la consegna e riconsegna dell'energia elettrica;
  • al fine di minimizzare coeteris paribus l'onere a carico dei soggetti finanziatori, le garanzie che devono essere prestate a Terna da parte di ciascun soggetto finanziatore debbano essere dimensionate anche in ragione degli eventuali crediti vantati da detto soggetto nei confronti di Terna derivanti dal contratto per il servizio di interrompibilità e/o di riduzione istantanea del carico.

Ritenuto opportuno che:

  • Terna proponga quanto prima all'Autorità per l'approvazione una modifica del contratto Terna-finanziatore rideterminando le garanzie che devono essere prestate dai soggetti finanziatori rispetto al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 179/09 per tenere conto anche dei minori costi netti che deriverebbero dalla risoluzione del contratto Terna-finanziatore a seguito del mancato pagamento dei suddetti corrispettivi da parte del soggetto finanziatore; e che, pertanto, posto quanto sopra considerato e dati i tempi di pagamento previsti nel contratto Terna-finanziatore, le suddette garanzie possano essere ridotte ad un terzo, considerando che il tempo massimo di scoperto prima della possibilità di interrompere il contratto è ragionevolmente non superiore a 4 mesi;
  • Terna non richieda alcuna garanzia ulteriore, come determinata ai sensi della deliberazione ARG/elt 65/10, ai soggetti finanziatori degli interconnector che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 41/10, con riferimento alle risorse incrementali di riduzione istantanea del prelievo, rispetto alle quali abbiano ottenuto un'assegnazione prioritaria, nel momento in cui dette risorse vengano rese effettivamente disponibili a Terna stessa;
  • Terna proponga quanto prima all'Autorità per l'approvazione una modifica, con decorrenza 1 gennaio 2012, dei contratti Terna-finanziatore e Terna-shipper al fine di ridurre per quanto possibile la dimensione delle garanzie necessarie a dare copertura a Terna rispetto ai casi di mancata consegna e/o riconsegna dell'energia elettrica; in particolare prevedendo una modifica delle modalità e dei tempi di consegna e riconsegna dell'energia elettrica e, coerentemente, dei diritti dei soggetti finanziatori alla riconsegna dell'energia nonché dei diritti degli shipper alla consegna della stessa;
  • che la modifica dei contratti di cui al punto precedente possa, una volta approvata dall'Autorità, essere applicata ai contratti Terna-finanziatore ed ai corrispondenti contratti Terna-shipper anche per i restanti mesi del 2011 solo relativamente ai casi in cui sia i soggetti finanziatori interessati che gli shipper ad essi abbinati ne facciano congiuntamente richiesta a Terna;
  • al fine di minimizzare, coeteris paribus, l'onere a carico dei soggetti finanziatori, Terna dimensioni le garanzie che devono essere prestate da ciascun soggetto finanziatore, previo consenso di quest'ultimo, tenendo conto anche degli eventuali crediti vantati da detto soggetto nei confronti di Terna e derivanti dal contratto per il servizio di interrompibilità e/o di riduzione istantanea del carico

 

DELIBERA

  1. di disporre che Terna proceda quanto prima ad inviare all'Autorità per l'approvazione una proposta di modifica, nei termini di cui in motivazione, dei contratti Terna-finanziatori e dei contratti Terna-shipper;
  2. di disporre che Terna proceda a rideterminare le garanzie che i soggetti finanziatori sono tenuti a prestare a favore di Terna ai sensi della deliberazione ARG/elt 65/10 in funzione delle risorse che sono state effettivamente rese disponibili a Terna e che proceda a dimensionare le garanzie che devono essere prestate da ciascun soggetto finanziatore, previo consenso di quest'ultimo, tenendo conto anche degli eventuali crediti vantati da detto soggetto nei confronti di Terna e derivanti dal contratto per il servizio di interrompibilità e/o di riduzione istantanea del carico;
  3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


19 maggio 2011  

Il Presidente
Guido Bortoni


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