Comunicato stampa
Stranded cost: pubblicati i ricavi riconosciuti degli impianti Elettrogen
Milano, 25 May 2001
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha
deliberato i criteri di calcolo per la determinazione dell'ammontare
complessivo degli stranded cost degli impianti che ne hanno diritto in base ai
decreti ministeriali 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001. L'Autorità ha anche
provveduto alla puntuale determinazione dell'ammontare dei ricavi riconosciuti
per ciascuno degli impianti della società Elettrogen per l'anno 2000 e le
modalità di aggiornamento da applicare nei prossimi 6 anni sulla base dei dati
che saranno disponibili anno per anno. Gli ammontari saranno calcolati
annualmente a consuntivo dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Le due
delibere sono disponibili sul sito dell'Autorità www.autorita.energia.it
Gli stranded cost sono sovracosti di produzione relativi ad
impegni assunti dalle società elettriche prima della liberalizzazione che non
possono essere recuperati a causa dell'apertura del mercato, compromettendo la
redditività dell'impresa. La loro quantificazione è regolata dai decreti
ministeriali che a tal fine prevedono che l'Autorità determini i ricavi
necessari a ciascun impianto per coprire i propri costi fissi, il costo unitario
variabile riconosciuto per ciascun impianto e la sua producibilità
convenzionale, nonché il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta
sul mercato nazionale (libero e vincolato). Nel complesso, questi elementi
rappresentano la base per il calcolo della quota dei costi fissi che l'impianto
non riesce a coprire attraverso i ricavi da vendita di elettricità e servizi
connessi, cioè degli stranded cost.
L'aggiornamento con cadenza annuale dei ricavi riconosciuti
terrà conto dell'indice di variazione dei prezzi al consumo, di un recupero
di produttività pari al 4% annuo in termini nominali e degli investimenti
relativi ad impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997. È
inoltre previsto che i ricavi riconosciuti siano adeguatamente ridotti nel caso
in cui l'impianto ottenga ricavi ulteriori a quelli relativi alla cessione di
energia elettrica, quali ad esempio quelli per la fornitura dei servizi di
riserva al Gestore della rete.