Scheda tecnica
Definizione della disciplina di dettaglio per la valutazione delle istanze finalizzate al versamento parziale o all’esonero dal versamento dell’ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna forniti nel servizio di default distribuzione
Delibera 513/2017/R/gas
07 July 2017
Con la delibera 513/2017/R/gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la disciplina di dettaglio per la valutazione delle istanze delle imprese di distribuzione finalizzate al versamento parziale o all'esonero dal versamento dell'ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna forniti nel servizio di default sulla rete di distribuzione (SdD distribuzione).
In particolare, il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) prevede, nell'ambito delle misure volte a responsabilizzare l'impresa di distribuzione, che - qualora non sia portata a termine la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna forniti nel SdD distribuzione nei termini previsti dalla regolazione (anche attraverso l'esperimento, ove necessario, delle opportune azioni giudiziarie) - l'impresa di distribuzione sia tenuta a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) uno specifico ammontare, quantificato e liquidato nell'ambito delle procedure di calcolo dell'importo a consuntivo della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione.
Avendo tenuto conto degli esiti della consultazione 71/2016/R/gas, la delibera 513/2017/R/gas dispone modifiche ed integrazioni alle attuali disposizioni regolatorie, prevedendo, tra l'altro che:
- al fine di beneficiare delle facoltà di esonero parziale o totale dal pagamento delle penali, l'impresa di distribuzione deve presentare alla CSEA apposita istanza;
- nel caso di istanze di esonero che trovano la propria giustificazione in una delle cinque ipotesi "tipiche" definite dall'Autorità (riportate in Appendice al provvedimento) che definiscono criteri omogenei di valutazione, non tassativi, costruiti sulla base dell'osservazione dei singoli casi concreti, CSEA considera automaticamente approvata l'istanza. In tali circostanze, CSEA deve svolgere, nell'anno successivo a quello della presentazione dell'istanza, campagne di verifica sulla documentazione comprovante il rispetto dei criteri definiti dall'Autorità. In caso di esito negativo, l'Autorità dispone l'annullamento dell'accoglimento dell'istanza e ordina il versamento dell'importo pieno della penale maggiorato di interessi;
- nei casi di istanze di esonero che si giustificano su fatti e circostanze diverse da quelle tipicizzate dall'Autorità, l'istanza viene decisa direttamente dall'Autorità con apposito provvedimento.Se la decisione è di accoglimento, CSEA provvede a eseguire il provvedimento nell'ambito delle successive procedure di perequazione dei ricavi di distribuzione. Laddove invece l'Autorità rigettasse l'istanza, è previsto il pagamento della penale per intero maggiorato di interessi;
- siano attivate specifiche modalità di conservazione e messa a disposizione della documentazione di supporto alle istanze;
- nelle more della definizione delle modalità implementative da parte di CSEA, la disciplina afferente al processo di trasmissione e gestione delle istanze venga applicata a regime a partire dalle istanze riferite al periodo gennaio-dicembre 2017 (presentate nel mese di luglio 2018), ferma restando la necessità che le imprese di distribuzione presentino secondo i nuovi criteri le istanze di esonero riferite ai periodi precedenti.
Il provvedimento riconosce anche all'impresa di distribuzione, ai fini della verifica del rispetto del termine per effettuare la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, la possibilità di non computare il tempo intercorso tra la data del deposito dell'atto introduttivo del procedimento giudiziario e la data indicata dal giudice per l'accesso ai locali.
Con riferimento, infine, alla disciplina transitoria per i casi di mancata disalimentazione dei punti di riconsegna secondo le tempistiche intercorsi prima dell'approvazione della delibera 513/2017/R/gas, essa stabilisce che:
- sia riconosciuta alle imprese di distribuzione la facoltà di effettuare il versamento parziale per tutti i punti di riconsegna che non sono più oggetto del SdD distribuzione, anche qualora non siano stati posti in essere gli adempimenti minimi previsti purché la mancata disalimentazione sia riconducibile ad una delle ipotesi tipiche;
- con riferimento ai punti ancora serviti nel SdD distribuzione, sia attribuito alle stesse imprese un termine di 6 mesi per porre in essere gli adempimenti minimi indicati.
Da ultimo la delibera 513/2017/R/gas fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della disciplina di cessione del credito nei casi di richiesta di accesso per sostituzione relativa a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal FDD, per i quali la richiesta di chiusura del punto o le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto effettuate dall'impresa di distribuzione non siano andate a buon fine poiché il cliente ha cambiato fornitore.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.