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FAQ - Delibera 636/2021/R/com
Il comma 1.5 della deliberazione 636/2021/R/com prevede che i venditori possano negoziare con il proprio cliente finale un piano di rateizzazione diverso da quello stabilito ai commi 1.3 e 1.4 della medesima deliberazione per meglio rispondere alle esigenze del cliente, nei limiti di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2022. Tali limiti consistono nella durata non superiore a 10 mesi e nel pagamento delle singole rate senza applicazione di interessi a carico del cliente finale. Ogni piano che rispetti tali limiti è accettabile purché il venditore possa documentare di aver informato il cliente finale del suo diritto ad un piano di rateizzazione ai sensi dei citati commi 1.3 e 1.4 della deliberazione 636/2021/R/com e che il piano alternativo è stato scelto consapevolmente dal cliente finale.
Il comma 1.3 della deliberazione 636/2021/R/com dispone che il piano di rateizzazione relativo a ciascuna fattura non pagata preveda una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale e un numero di rate successive non cumulabili pari almeno al numero di bollette normalmente emesse in 10 mesi. Ciò comporta che non possano essere cumulate in un’unica scadenza più fatture dello stesso piano di rateizzazione. Nel caso in cui il cliente finale abbia in essere più piani di rateizzazione (ad esempio rateizzazione della fattura bimestrale insoluta di gennaio e della fattura insoluta di marzo) è possibile che si cumulino, alla stessa scadenza, rate diverse ma comunque di differenti piani di rateizzazione (ad esempio pagamento a maggio della seconda rata del piano di rateizzazione della fattura di gennaio e della prima rata del piano di rateizzazione della fattura di marzo).
No, la deliberazione 636/2021/R/com si applica al caso espressamente previsto dalla Legge di bilancio 2022 di inadempimento al pagamento della fattura da parte del cliente finale. Qualora il cliente faccia espressa richiesta di un piano di rateizzazione prima della scadenza della fattura, si applicano al medesimo piano le ordinarie modalità previste dal contratto in essere. Nell’ambito dei principi di trasparenza e diligenza che presiedono all’esecuzione del contratto, il venditore informa il cliente finale di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2022 e dalla conseguente deliberazione attuativa 636/2021/R/com in caso di mancato pagamento delle fatture emesse tra gennaio e aprile 2022.