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FAQ - Disciplina del recesso
Sì. La deliberazione 783/2017/R/com va ad aggiornare le modalità di invio del recesso per cambio venditore sia per il mercato dell'energia elettrica, sia per quello del gas naturale, facendo coincidere l'invio della richiesta di switching al SII con la comunicazione di recesso per cambio venditore. Le modifiche introdotte dalla 783/2017/R/com sono efficaci a partire dal 15 febbraio 2018 per il mercato dell'energia elettrica e a partire dal 1 novembre 2018, ovvero in concomitanza con l'avvio del processo di switching tramite il SII definito dalla deliberazione 77/2018/R/com, per il settore del gas naturale.
No. La deliberazione 783/2017/R/com non interviene su questo ambito, prevedendo esclusivamente l'equiparazione delle modalità di esercizio del recesso per cambio venditore tra i clienti di piccole dimensioni e i grandi clienti. In particolare, i termini di preavviso del recesso indicati all'articolo 6 del Titolo II Allegato A deliberazione 783/2017/R/com, sono riferiti esclusivamente ai clienti di piccole dimensioni. Per gli altri clienti il termine di preavviso rimane non regolato e lasciato alla libera contrattazione tra le parti.
No. Ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com (così come modificato e integrato dalla deliberazione 783/2017/R/com) l'invio della richiesta di switching al SII coincide con la comunicazione di recesso che il SII provvede a notificare al venditore uscente. Per tale ragione, nel momento in cui il venditore entrante effettua la richiesta di switching al SII, la medesima vale anche come comunicazione di recesso per conto del cliente finale.
No. Dal momento che il recesso viene gestito in maniera centralizzata attraverso il SII, sarà questi a notificare il venditore uscente circa l'imminente perdita del punto a seguito della decisione del cliente finale di cambiare fornitura.
La comunicazione di recesso al venditore entrante può essere inviata dal cliente finale esclusivamente nei casi diversi dal cambio venditore. In tali casi il venditore uscente è poi tenuto a procedere alla risoluzione contrattuale, come indicato al Titolo II dell'Allegato B alle deliberazione 487/2015/R/eel per il settore dell'energia elettrica e al Titolo II dell'Allegato B alle deliberazione 77/2018/R/com per il settore del gas naturale.Se, invece, il recesso è finalizzato al cambio venditore, la comunicazione di recesso è implicita nella richiesta di switching formulata al SII dal venditore entrante. In tali casi, pertanto, il venditore uscente deve considerare nulla un'eventuale comunicazione di recesso per cambio venditore ricevuta direttamente dal cliente finale.
Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi la richiesta di switching abbinata alla comunicazione di recesso, il POD/PDR continua a rimanere nella titolarità del venditore uscente. Nei casi in cui il SII abbia già notificato il recesso per cambio venditore al venditore uscente, l'annullamento dello switching determina la rettifica del recesso: il venditore uscente continuerà pertanto a mantenere la titolarità del punto.
La richiesta di switching, che implicitamente include la comunicazione di recesso per cambio venditore, deve essere inviata al SII entro il termine ultimo del 10 del mese antecedente la decorrenza dello stesso. Questa tempistica coincide anche con i tempi minimi di preavviso che devono essere garantiti ai clienti di piccole dimensioni per l'esercizio del diritto di recesso. Conseguentemente, anche formulando una richiesta di switching l'ultimo giorno disponibile, vi è coerenza rispetto alle tempistiche minime di preavviso per il recesso per cambio venditore.Per gli altri clienti il venditore entrante deve operare nel rispetto dei tempi minimi di preavviso liberamente negoziati in sede contrattuale, generalmente superiori rispetto a quelli stabiliti per i clienti di piccole dimensioni, inviando una richiesta di switching in un tempo congruo con tali tempistiche di recesso: in tali casi la richiesta di switching potrà indicare una data di decorrenza anche di molto successiva rispetto al primo del mese immediatamente successivo.
No. Con il nuovo processo con gestione centralizzata attraverso il SII non sarà più possibile per il venditore uscente conoscere le generalità del venditore entrante: questa informazione è ritenuta infatti non rilevante e non strettamente necessaria al venditore uscente per espletare i suoi obblighi residui verso il cliente che ha manifestato volontà di cambiare venditore.