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FAQ - Delibera 407/2012/R/gas - Gare Gas
Le modalità di determinazione del corrispettivo una tantum sopra citato sono state disposte dall'Autorità con le deliberazioni 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas e 30 maggio 2013, 230/2013/R/gas.
La deliberazione, come indicato nella parte di motivazione, prevede che "al fine del dimensionamento del corrispettivo una tantum, si tenga conto degli oneri sostenuti dagli Enti locali per le attività connesse alla valutazione del valore di rimborso delle reti, inclusi gli accessi agli impianti e la predisposizione delle valutazioni di dettaglio nei casi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226".
Premesso che l'Autorità non è competente in materia tributaria, si comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalmente investito, vista la natura fiscale del quesito, l'Agenzia delle Entrate (Direzione Normativa e Contenzioso). Aggiornamenti in relazione alle valutazioni che saranno formulate dall'Agenzia delle Entrate possono essere richiesti direttamente al Ministero.
L'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto che "al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara.".