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FAQ - Riforma della misura gas - Delibera 117/2015/R/gas

Sì. Il comma 14.2 dispone che ciascun tentativo recepisca almeno il prelievo relativo all'80% dei PR di riferimento, quindi vi è implicitamente indicata una intercorrenza massima tra una lettura e la successiva, poiché l'impresa di distribuzione potrà effettuare la lettura successiva al massimo il giorno che corrisponde al 20% del PR successivo, altrimenti non potrebbe rispettare il sopraccitato limite minimo dell'80% con riferimento al successivo PR.

La disposizione è entrata in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento. Le imprese di distribuzione possono adempiere alle suddette disposizioni con i tempi tecnici ragionevolmente necessari per tale implementazione.
Come richiamato nei considerata della deliberazione 117/2015/R/gas, la pubblicazione è prevista a favore dei soli utenti della distribuzione (di seguito: UdD) interessati ed è finalizzata a ridurre l'asimmetria informativa esistente sul tema tra UdD e impresa di distribuzione.

No. Per i successivi tentativi l'impresa di distribuzione è tenuta al rispetto delle frequenze definite ai commi 14.1 e 14.2 del TIVG e, con riferimento ai punti dotati di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, dovrà effettuare l'ulteriore tentativo solo a seguito di due tentativi consecutivi non andati a buon fine e di assenza di autoletture validate.

No. Per tali punti l'impresa di distribuzione è già tenuta ad effettuare una rilevazione mensile.

 

Sì. Devono essere considerati i punti dotati di smart meter per i quali vige quanto stabilito dall'articolo 14bis del TIVG, a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura (come specificato al comma 14bis.1, lettera b). Si precisa che l'obbligo di rilevazione mensile con dettaglio giornaliero di cui al comma 14bis.1, lettera a), è attualmente in vigore per gli smart meter di classe >= G10, installati ai sensi delle Direttive dell'Autorità. Come specificato al punto 6 della deliberazione 117/2015/R/com, per gli smart meter di classe <= G6, installati ai sensi delle Direttive dell'Autorità, attualmente non vige l'obbligo di rilevazione della misura mensilmente con dettaglio giornaliero e l'impresa di distribuzione può utilizzare la funzionalità della telelettura per l'acquisizione delle misure secondo le frequenze definite dai commi 14.1 e 14.2 del TIVG sulla base del consumo annuo.

I tre tentativi di acquisizione del dato mensile devono intendersi come tentativi di chiamata dello smart meter al SAC in occasione della lettura mensile di cui al comma 14bis.1, lettera a), indipendentemente dal numero e dalle finalità delle comunicazioni giornaliere adottate dalla singola impresa di distribuzione. Con riferimento agli smart meter di classe <= G6, installati ai sensi delle Direttive dell'Autorità, nel caso in cui l'impresa di distribuzione adotti la funzionalità della telelettura per l'acquisizione delle misure, secondo le frequenze definite dai commi 14.1 e 14.2 del TIVG sulla base del consumo annuo, è tenuta ad effettuare i tre tentativi di acquisizione del dato di cui al comma 14bis,1, lettera b) secondo quanto appena illustrato.

 

Ai fini della validazione delle misure, l'impresa di distribuzione applica l'algoritmo unico nazionale definito dall'Autorità. Nelle more dell'adozione di quest'ultimo, l'impresa di distribuzione ha la facoltà di adottare propri criteri di validazione delle misure basati ad esempio, sul consumo storico dei clienti finali, purché tali criteri non precludano a priori la validazione di una autolettura in assenza di misure effettive validate.

Il comma 15.1 prevede che l'impresa di distribuzione metta a disposizione di ciascun UdD, per i punti di riconsegna nella propria titolarità, tutte le letture rilevate ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 14bis, c.d. "periodiche", entro il sesto giorno lavorativo del mese.
La previsione di cui al comma 15.2 - che fissa in tre giorni lavorativi il tempo massimo a disposizione dell'impresa di distribuzione per la validazione della lettura rilevata - è funzionale al rispetto del termine ultimo fissato dal comma 15.1.
Quindi, nei casi in cui la misura sia rilevata dopo il terzo giorno lavorativo del mese, la messa a disposizione del dato validato all'UdD di competenza può essere effettuata entro il termine ultimo del sesto giorno lavorativo del mese successivo. Si rileva che il comma 15.2 stabilisce un tempo massimo e, pertanto, non esclude che la validazione possa essere fatta in un tempo minore.

Sì. Si conferma che le misure rilevate per tali punti di riconsegna il cui tentativo di raccolta sia previsto nel mese di dicembre 2015 (in base all'attuale calendario di rilevazione del distributore), varranno come tentativo eseguito ai fini del rispetto del periodo rilevante novembre 2015-gennaio 2016 per i punti di cui al comma 14.1, lettera c) e del periodo rilevante novembre 2015-marzo 2016 per i punti di cui al comma 14.1, lettera b).

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