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Teleriscaldamento e teleraffrescamento

Il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, come successivamente modificato e integrato, ha recepito  nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica, attribuendo inoltre all'Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

In particolare, i poteri di regolazione conferiti all'Autorità attengono (cfr. articolo 10, commi 17 e 18 e articolo 9, vari commi):

  • alla continuità, qualità e sicurezza del servizio, nonché degli impianti e dei sistemi di contabilizzazione;
  • ai criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete;
  • alle modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento;
  • alle modalità con cui i gestori delle reti rendono pubblici i prezzi per la fornitura del calore, per l'allacciamento, per la disconnessione e per le attrezzature accessorie;
  • alle condizioni di riferimento per la connessione alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale;
  • alle tariffe di cessione del calore;
  • ai criteri e alle modalità per la fornitura ai clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico di contatori di fornitura;
  • alla disciplina relativa ai documenti di fatturazione, nonché all'accesso alle informazioni sulla fatturazione e ai dati di consumo.

Ai sensi del decreto legislativo n. 102/2014, l'Autorità esercita altresì i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, nonché i poteri sanzionatori di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102/2014.