Delibera 03 ottobre 2001
Delibera 218/01
Parere di cui al punto 2 del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 28 febbraio 2001 n. 9268 sul caso C 4438 ENEL - FRANCE TéLECOM - NEW WIND
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 ottobre 2001,
Premesso che:
- con deliberazione 27 febbraio 2001, n. 38/01 ( di seguito: deliberazione n. 38/01), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha segnalato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato possibili effetti di iniziative dell'Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni;
- con provvedimento n. 9268 del 28 febbraio 2001 (di seguito: provvedimento n. 9268/2001), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha autorizzato l'operazione di concentrazione relativa al caso C 4438 ENEL - FRANCE TéLECOM - NEW WIND prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato (di seguito: legge n. 287/90) il pieno rispetto da parte del gruppo Enel delle seguenti misure:
- "la cessione, da parte di Enel Spa, di almeno 5.500 MW della propria capacità di generazione;
- entro centoventi giorni dalla presente delibera, Enel Spa trasmetterà all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una lista di impianti da cedere, che dovranno essere per non meno del 60% di modulazione e di picco, soggetta, entro i successivi centoventi giorni, all'approvazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita anche l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- entro i successivi centottanta giorni, Enel Spa conferirà ad una società gli impianti di generazione di cui al punto 2), al fine della cessione di tale società a soggetti che non abbiano con Enel Spa alcun tipo di legame, né diretto, né indiretto;
- la cessione della società di cui al punto 3) sarà effettuata da Enel Spa con procedure improntate a criteri di trasparenza e competitività;
- le procedure per la cessione della società di cui al punto 3) dovranno essere concluse entro novanta giorni dalla cessione di non meno di 15.000 MW, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- Enel Spa dovrà tempestivamente informare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con apposite relazioni, in ordine agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle misure di cui ai punti 3), 4) e 5)";
- dalla parte motiva del provvedimento n. 9268/2001 si evince, tra l'altro, che "L'obiettivo di questa misura è quello di evitare che il Gruppo ENEL, attraverso strategie di prezzo escludenti messe in atto da ENEL Trade nel mercato rilevante, che originano dalla posizione dominante di ENEL Produzione nel mercato della generazione, possa impedire ai concorrenti di ENEL Trade di acquistare in Borsa energia elettrica a prezzi concorrenziali e di poter replicare la medesima strategia multi-utility del Gruppo ENEL"; e inoltre che
"L'individuazione della tipologia degli impianti da cedere rileva precisamente sotto il profilo della necessità di limitare la capacità di ENEL di influenzare il prezzo nelle ore di maggior richiesta, rimuovendo così gli effetti anticoncorrenziali conseguenti all'operazione in esame"; - con nota data 10 settembre 2001, (prot. n. 29067; di seguito: la nota) , il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inoltrato all'Autorità la lista di impianti (di seguito: la lista) trasmessa dalla società Enel Spa in ottemperanza al disposto di cui al punto 2) del provvedimento n. 9268/2001, chiedendo il rilascio del parere di cui al medesimo punto in ordine alla conformità di detta lista con i requisiti fissati tassativamente nei punti 1) e 2) del provvedimento n. 9268/2001;
Visti:
- la legge n. 287/90;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- il provvedimento n. 9268/2001;
Viste:
- la deliberazione n. 38/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, recante Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
- la nota, comprensiva degli Allegati n. 1 e 2;
Visto il documento "Proposta di delibera per il rilascio Parere di cui al punto 2 del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 28 febbbraio 2001 n. 9268 sul caso c 4438 Enel - France Télecom - New Wind" (PROT.AU/01/304);
Considerato che:
- La società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete), con nota in data 7 agosto 2001, (prot. Autorità n. 16306 del 7 agosto 2001), ha presentato all'Autorità la richiesta di cui all'articolo 20, comma 2, della deliberazione n. 95/01, richiedendo, tra l'altro, l'assunzione del controllo diretto delle centrali idroelettriche del tipo a pompaggio di Presenzano e Taloro che la società Enel Spa ha incluso nella lista per una capacità complessiva pari a 1.240 MW (Presenzano 4 x 250 MW e Taloro 3 x 80 MW);
- l'articolo 20, comma 2, della deliberazione n. 95/01, dispone che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa deliberazione, il Gestore della rete presenta all'Autorità la richiesta di assunzione della disponibilità dei servizi forniti dagli impianti di generazione ritenuti necessari alla sicurezza del sistema elettrico nazionale; e che detta richiesta deve specificare per ciascuna unità di produzione per cui è fatta istanza di assunzione del controllo diretto, almeno:
- le ragioni per cui tale unità è necessaria alla sicurezza;
- le previsioni di utilizzo di tale unità da parte del Gestore della rete;
- i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'assunzione del controllo diretto dell'unità di produzione.
- stanti le finalità cui è orientata la misura adottata dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato nei confronti del Gruppo Enel Spa, come desumibili dalle motivazioni e dal dispositivo del provvedimento n. 9268/2001, requisito implicito degli impianti destinati alla cessione, oltre a quelli espressamente declinati nei punti 1) e 2) del provvedimento 9268/2001, deve essere identificato nel fatto che la produzione di detti impianti deve essere comunque collocabile nel mercato elettrico;
- di conseguenza, l'inserimento, tra gli impianti destinati alla cessione ai sensi dei punti 1) e 2) del provvedimento n. 9268/2001, di centrali idroelettriche che saranno poste nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del richiamato articolo 20, comma 22, della deliberazione n. 95/01, rappresenta un obiettivo elemento di incoerenza con i requisiti cui detta cessione deve corrispondere, dal momento la produzione di detti impianti non potrà concorrere alla formazione dei prezzi nel sistema di offerta dell'energia elettrica in borsa;
Considerato che le informazioni contenute nella lista non consentono di trarre indicazioni esaurienti in ordine a profili rilevanti ai fini della verifica della conformità della stessa lista ai requisiti posti nei punti 1) e 2) del provvedimento n. 9268/2001, segnalandosi in tal senso, tra gli altri, i seguenti profili :
- l'aggregazione degli impianti idroelettrici denominati Acri, essendo riferita ad una pluralità di impianti di tipo di diverso in termini di energia primaria non univocamente individuati, non consente di distinguere la capacità degli impianti del tipo ad acqua fluente, destinati al servizio di base, rispetto a quelli del tipo a bacino o a serbatoio, presumibilmente destinati al servizio di modulazione e picco; inoltre ai fini della distinzione tra gli impianti destinati a svolgere servizio di base rispetto a quello di modulazione o di picco dovrebbero essere considerati ulteriori elementi, quali la tipologia di impianto, il tipo di combustibile utilizzato, le ore di utilizzo, l'età e le condizioni di efficienza dell'impianto che non sono specificati nella lista;
- dalla lista risulta che i due impianti di S.Gilla (Cagliari) e Camerata Picena (Ancona) non hanno prodotto energia elettrica nel corso dell'anno 2000, senza ulteriori precisazioni circa la loro effettiva e futura capacità ad operare;
Ritenuto che, sulla base degli elementi informativi disponibili, si debba escludere la conformità della lista ai requisiti posti dai punti 1) e 2) del provvedimento n. 9268/2001 dal momento che, da un lato, la produzione di alcuni degli impianti inclusi nella lista non è collocabile nel mercato elettrico e, dall'altro, rispetto ad alcuni impianti della lista non sono precisate natura e capacità produttiva;
Su proposta del dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità
DELIBERA
Di esprimere parere di non conformità della lista di impianti, trasmessa dalla società Enel Spa in ottemperanza al disposto di cui al punto 2) del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 febbraio 2001, n. 9268/2001, ai requisiti fissati nei punti punti 1) e 2) di detto provvedimento
Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.