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Delibera 17 dicembre 2001

Delibera/Provvedimento 307/01

Rettifica delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 27 settembre 2000, n. 175/00 e 5 luglio 2001, n. 151/01

Pubblicata sul sito Internet www.autorita.energia.it il 27 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 dicembre 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede, al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, a carico dei soggetti beneficiari delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), l'obbligo di presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non ancora in esercizio;
  • l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 prevede altresì che il mancato adempimento all'obbligo di sopra comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime;
  • con delibera 27 settembre 2000, n. 175 (di seguito: delibera n. 175/00), l'Autorità ha rilevato la necessità, ai fini della costruzione degli impianti non ancora in esercizio, della concessione edilizia o altro atto abilitativo contemplato dalla legislazione urbanistica, dell'autorizzazione paesistica qualora l'impianto sia collocato in zona di interesse paesistico e della valutazione di impatto ambientale se l'opera rientra in una delle categorie sottoposte a tale valutazione, oltre ad altre specifiche autorizzazioni per particolari tipologie di impianto;
  • con la stessa delibera, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 ha dichiarato l'avvenuto adempimento dell'onere imposto da detta disposizione da parte di centoquattordici soggetti, i cui nominativi sono stati inseriti in un elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato;
  • con delibera 26 giugno 2001, n. 144 (di seguito: delibera n. 144/01), l'Autorità ha dichiarato, a seguito di ulteriori accertamenti, l'avvenuto adempimento dell'onere imposto dalla medesima disposizione da parte di ulteriori sessantanove soggetti, i cui nominativi sono stati inseriti in un elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato;
  • con delibera 5 luglio 2001, n. 151 (di seguito: delibera n. 151/01), l'Autorità ha dichiarato il non avvenuto adempimento dell'onere imposto dalla medesima disposizione da parte dei soggetti indicati nell'elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato, tra i quali la società Lucchini Spa, in relazione al proprio impianto di cogenerazione denominato CET PIO e situato nel comune di Piombino (Livorno) (di seguito: impianto CET PIO);
  • con lettera in data 10 agosto 2001 (prot. Autorità 20 agosto 2001 n. 16660) la società Lucchini Spa ha presentato all'Autorità istanza di riesame del caso in oggetto;

Visti:

  • la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);

Viste:

  • la delibera n. 175/00;
  • la delibera n. 144/01;
  • la delibera n. 151/01;

Considerato che:

  • l'articolo 26, comma 1, della legge n. 10/91 stabilisce che gli interventi di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili o assimilate in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
  • l'impianto CET PIO, realizzato all'interno dello stabilimento siderurgico di proprietà della società Lucchini Spa, sarà prevalentemente alimentato da gas prodotti dal processo siderurgico e cederà parte dell'energia elettrica e la totalità dell'energia termica prodotta al medesimo stabilimento; e che ciò costituisce evidenza di legame funzionale del predetto impianto con l'attività produttiva esistente;
  • il Consiglio di Stato, sezione V, con decisione 26 maggio 1997, n. 566, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella di cui al precedente alinea, ha stabilito che, ai sensi del predetto articolo 26, comma 1, nell'ipotesi in cui le opere relative a fonti di energia rinnovabili o assimilate "siano poste al servizio di un complesso industriale, non è necessario neppure il rilascio dell'autorizzazione edilizia";
  • pur essendo stata tardivamente trasmessa all'Autorità copia di una concessione edilizia riferita alle opere necessarie alla realizzazione dell'impianto CET PIO, alla fattispecie l'unico provvedimento autorizzativo necessario per la costruzione dell'impianto CET PIO risulta essere il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 marzo 2000, n. 90/00, inviato all'Autorità entro il termine previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • la prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 può dirsi assolta;

Ritenuta la necessità di rettificare l'Allegato A della delibera n. 175/00, includendo la società Lucchini Spa tra i soggetti adempienti all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 e di rettificare l'Allegato A della delibera n. 151/01, escludendo la medesima società dall'elenco dei soggetti inadempienti al sopra citato obbligo, in relazione al predetto impianto CET PIO;

Su proposta del dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità, e del dott. Antonio Molteni, nella sua posizione di direttore del Servizio legislativo e legale,

DELIBERA

Di rettificare l'Allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n.175/00, includendo la società Lucchini Spa con sede legale in piazza Meda 3/5 20121 Milano tra i soggetti adempienti all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 e, conseguentemente, di rettificare l'Allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 luglio 2001, n. 151/01, escludendo la medesima società dall'elenco dei soggetti inadempienti al sopra citato obbligo, in relazione all'impianto di cogenerazione di sua proprietà, denominato CET PIO, sito nel comune di Piombino (Livorno);

Di comunicare la presente delibera al Ministero delle attività produttive, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, alla società Enel Spa, alla società Lucchini Spa ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per quanto di competenza, e di pubblicarla nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.