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Delibera 01 aprile 2003

Delibera/Provvedimento 26/03

Definizione di modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica meridionale nel periodo dall'1 aprile al 31 dicembre 2003

Pubblicata su questo sito il 18 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'1 aprile 2003,

Premesso che:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
  • l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), dispone che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete di trasmissione nazionale la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
  • l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) comunichi all'Autorità le capacità di trasporto per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica sulle linee di interconnessione con l'estero, tenuto conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete;
  • l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che con provvedimento dell'Autorità siano individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Visti:

  • la direttiva 96/92/CE;
  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 8 del 10 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 301/01);
  • la delibera dell'Autorità 23 maggio 2002, n. 97/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2002, n. 190/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 190/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02 (di seguito: deliberazione n. 226/02), in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  • la delibera dell'Autorità 24 marzo 2003, n. 24bis/03, recante adozione di uno schema di accordo tra l'Autorità e la Regulatory Authority for Energy of Greece (di seguito: RAE) per l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Grecia per il periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2003;
  • la delibera dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 25/03, recante adozione di un accordo tra l'Autorità e RAE per l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Grecia per il periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2003 (di seguito: delibera n. 25/03);

Visto il documento "Proposta di delibera per la definizione di modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica meridionale nel periodo dall'1 aprile al 31 dicembre 2003" (PROT.AU/03/051);

Considerato che:

  • il Gestore della rete, con lettera in data 6 novembre 2002, prot. n. AD/P2002000225 (prot. Autorità n. 23426 del 7 novembre 2002), successivamente confermata con lettera in data 26 marzo 2003, prot. n. GRTN/P2003004218 (prot. Autorità n. 11585 del 28 marzo 2003), ha comunicato all'Autorità la capacità di trasporto sulla rete di interconnessione elettrica tra Italia e Grecia (di seguito: la frontiera meridionale), determinata in accordo a quanto stabilito dalle vigenti regole per il dispacciamento dell'energia elettrica, rispettivamente pari a:
    1. 300 MW per l'importazione di energia elettrica in Italia;
    2. 500 MW per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia;
  • con la deliberazione n. 226/02, l'Autorità ha impartito una direttiva alla società Enel Spa, nella sua posizione di garante della fornitura dei clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n.79/99, per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003, definendo:
    1. l'ulteriore capacità di trasporto destinata al mercato vincolato, come somma della quota di capacità di trasporto sulla frontiera nord-ovest assegnata dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n.190/02, e di una quota di capacità di trasporto sulla frontiera meridionale pari al massimo a 100 MW;
    2. le modalità di utilizzo della predetta capacità di trasporto, prevedendo che la medesima sia assegnata per la conclusione e l'esecuzione di contratti di fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato con limite di durata al 31 dicembre 2003 e che l'importazione di energia elettrica avvenga alle migliori condizioni disponibili sul mercato e nella quantità massima compatibile, per quanto riguarda la frontiera meridionale, con la capacità di trasporto assegnata su base mensile;
    3. un meccanismo di trasferimento al mercato vincolato dei benefici connessi all'importazione di energia elettrica svolta utilizzando l'ulteriore capacità di trasporto destinata al mercato vincolato;
  • con la delibera n. 25/03, l'Autorità ha adottato un accordo con RAE per l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Grecia per il periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2003 (di seguito: il periodo di assegnazione), il quale:
    1. definisce la capacità di trasporto disponibile su base plurimensile come la capacità di trasporto disponibile per l'assegnazione con continuità di utilizzo per l'intero periodo di assegnazione;
    2. definisce la capacità di trasporto disponibile su base mensile come la capacità di trasporto aggiuntiva rispetto alla capacità di trasporto di cui alla precedente lettera a);
    3. prevede l'equiripartizione, tra Italia e Grecia, della capacità di trasporto disponibile su base plurimensile al fine dell'assegnazione di ciascuna delle due porzioni così determinate in maniera autonoma da parte del Gestore della rete e del gestore della rete di trasmissione della Grecia Hellenic Transmission System Operator SA (di seguito:HTSO);
    4. prevede il mutuo riconoscimento dei diritti assegnati autonomamente da ciascun gestore di rete;
    5. prevede la definizione di condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alle rispettive reti elettriche;
    6. impegna l'Autorità e RAE a porre in essere le necessarie misure per l'apertura delle rispettive reti elettriche nazionali ai transiti di energia elettrica nel rispetto della direttiva 96/92/CE;
  • la società Enel Spa, con lettera in data 25 febbraio 2003, prot. n. EP/P2003000680 (prot. Autorità n. 9536 dell'11 marzo 2003), ha trasmesso all'Autorità uno schema di accordo con la società Public Power Corporation SA da cui risulta che, a partire dall'1 aprile 2003, può essere importata dalla Grecia energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
  • nell'anno 2002, ai sensi della deliberazione n. 301/01, e nell'anno 2003, ai sensi della deliberazione n. 190/02, l'Autorità ha utilizzato, per l'assegnazione di capacità di trasporto sulla frontiera elettrica settentrionale nella disponibilità del Gestore della rete, il metodo pro-rata, che prevede, in particolare:
    1. una soglia minima di capacità di trasporto assegnabile pari a 3 MW;
    2. il controllo della capacità di trasporto richiesta in termini di potenza disponibile nei punti di prelievo inclusi nella richiesta e di diritti di trasporto acquisiti sulle frontiere elettriche ai fini della richiesta di bande per il transito;
  • il metodo pro-rata, oltre ad essere aderente alle osservazioni formulate dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione avviata dall'Autorità in data 1 agosto 2001 con la pubblicazione del documento "Proposte per l'adozione di misure urgenti per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica per il mercato libero per l'anno 2002", si è dimostrato congruo alle finalità per le quali era stato predisposto;
  • gli esiti delle procedure per l'assegnazione della capacità di trasporto sulla frontiera meridionale che si sono svolte nell'anno 2002 e nei primi mesi dell'anno 2003 sono stati condizionati da talune problematiche connesse al carattere di sperimentazione del regime allocativo e alla presenza di strutture di mercato non ancora sufficientemente sviluppate dal punto di vista della concorrenza nell'offerta di energia elettrica;

Ritenuto che sia opportuno:

  • prevedere, con riferimento alla frontiera meridionale, l'equiripartizione tra Italia e Grecia della capacità di trasporto disponibile su base plurimensile nonché, per quanto riguarda la parte italiana, l'adozione del metodo pro-rata;
  • in presenza di strutture di mercato non ancora sufficientemente sviluppate dal punto di vista della concorrenza nell'offerta di energia elettrica adottare, anche per l'anno 2003, un regime di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Grecia a carattere transitorio;
  • promuovere la pluralità nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, limitando la quota della capacità di trasporto che può essere richiesta da un singolo soggetto;
  • prevedere che la capacità di trasporto assegnabile su base mensile venga utilizzata in applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 226/02;
  • a partire dall'1 aprile 2003 e fino all'assegnazione della capacità di trasporto da parte del Gestore della rete, prevedere l'utilizzo in via transitoria da parte della società Enel Spa di detta capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica in Italia, secondo le modalità e le condizioni di cui alla deliberazione n. 226/02;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. ing. Guido Bortoni, nella sua posizione di vicedirettore dell'Area elettricità

DELIBERA

Di approvare le modalità e le condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione e il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulla frontiera elettrica meridionale nel periodo dall'1 aprile al 31 dicembre 2003, come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di trasmettere il presente provvedimento alla Regulatory Authority for Energy of Greece, Michalakopoulou Street 80, 10192 Atene (Grecia);

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i trasporti, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e alla società Enel Spa;

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di approvazione.

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.


Allegati: