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Delibera 10 aprile 2003

Delibera/Provvedimento 33/03

Regolamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi

Pubblicata su questo sito il 16 aprile 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 105 dell'8 maggio 2003

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 aprile 2003,

Premesso che l'articolo 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) disciplina ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento "audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati" e che stabilisce altresì che "nel medesimo regolamento siano disciplinate audizioni periodiche delle associazioni ambientali, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti sull'efficacia dei servizi";

Visti:

  • la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • la legge n. 481/95;
  • la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che modifica il titolo V della seconda parte della Costituzione;
  • l'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visti:

  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi (di seguito: Regolamento per le audizioni periodiche), di cui alla delibera 16 maggio 1997, n. 44/97, modificata e integrata con deliberazione dell'Autorità 7 maggio 1999, n. 56/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 145 del 23 giugno 1999;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2001, n. 26/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 69 del 23 marzo 2001, recante regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Considerato che:

  • la liberalizzazione dei mercati nazionali dell'energia elettrica e del gas, avviata con i decreti legislativi n. 79/99 e n. 164/00, ha promosso la nascita di nuovi soggetti portatori di interessi pubblici e privati e di nuove formazioni associative;
  • i processi di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas e la riforma dei servizi pubblici locali inducono cambiamenti nelle condizioni di erogazione dei settori dell'energia elettrica e del gas e quindi incidono sugli interessi di cui sono portatori utenti, consumatori e altri soggetti;
  • il decentramento amministrativo e legislativo, e il conferimento di ulteriori responsabilità e poteri alle amministrazioni regionali possono far emergere nuove forme organizzative ed esigenze di rappresentazione di interessi collettivi e diffusi.

Ritenuto opportuno:

  • adottare un nuovo Regolamento per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi, che risponda al modificato contesto e sostituisca il Regolamento in vigore;
  • favorire la più ampia partecipazione alle audizioni, l'accesso alle informazioni e la pubblicità delle proposte e delle decisioni dell'Autorità, da assicurare con strumenti appropriati ed efficaci.

DELIBERA

Articolo 1
Audizioni periodiche
1.1 L'Autorità convoca in audizione periodica, almeno una volta per anno, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e delle associazioni sindacali dei lavoratori, in audizione pubblica congiunta o in audizioni separate, ai fini della discussione e dell'informazione su questioni e proposte concernenti i servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas.
1.2 Alle audizioni di cui al precedente comma 1.1 possono partecipare i soggetti portatori sia di interessi pubblici e privati, sia di interessi collettivi e diffusi, che l'Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno.
1.3 Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorità provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi.
Articolo 2
Ordine del giorno, verbalizzazione e convocazione
2.1 L'Autorità definisce l'ordine del giorno delle audizioni periodiche, anche considerando proposte ed esigenze manifestate dai soggetti di cui all'articolo 1.
2.2 L'avviso di convocazione delle audizioni, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora dell'audizione e le modalità per il suo svolgimento e per la partecipazione, è pubblicato nel sito internet dell'Autorità e in due quotidiani nazionali almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'audizione.
2.3 Delle audizioni viene tenuto un rendiconto sommario a cura di un funzionario dell'Autorità. L'Autorità si riserva la facoltà di procedere a registrazione, in video e audio, delle audizioni.
Articolo 3
Partecipazione alle audizioni periodiche
3.1 I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono partecipare alle audizioni manifestano la loro intenzione comunicando all'Autorità, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'audizione, il nominativo o i nominativi di coloro che intendono partecipare, l'interesse rappresentato o tutelato, l'eventuale inclusione in albi o in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni.
3.2 L'Autorità, sulla base degli interessi rappresentati o tutelati e la loro attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'audizione, comunica ai soggetti che manifestano l'intenzione di partecipare alle audizioni, entro i termini stabiliti nell'avviso di convocazione, l'ammissione ovvero i motivi dell'eventuale esclusione.
3.3 I soggetti ammessi a partecipare alle audizioni periodiche sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito Internet dell'Autorità.
Articolo 4
Audizioni speciali
4.1 L'Autorità convoca, anche in seguito a richiesta dei soggetti di cui all'articolo 1, audizioni speciali su argomenti o temi particolari.
4.2 L'Autorità stabilisce di volta in volta ordine del giorno, luogo, data e modalità di svolgimento e di partecipazione all'audizione speciale.
Articolo 5
Rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sulla efficacia dei servizi
5.1 L'Autorità effettua rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sulla efficacia dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas.
5.2 L'Autorità svolge indagini sulle modalità di produzione e di erogazione dei servizi e sul rispetto dei livelli generali e specifici di qualità determinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge n. 481/95.
5.3 Le rilevazioni di cui al comma 5.1 sono effettuate, con periodicità di norma annuale, anche attraverso istituti specializzati. I risultati delle indagini sono presentati nella Relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ovvero nel corso di audizioni speciali.
Articolo 6
Disposizioni finali
6.1 E' abrogata la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 maggio 1999, n. 56/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 145 del 23 giugno 1999.
6.2 Il presente provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.