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Delibera 12 febbraio 2004

Delibera/Provvedimento 16/04

Avvio di un'istruttoria formale nei confronti della società GNL Italia Spa, in materia di accesso al servizio di rigassificazione di GNL, per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 16 febbraio

2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

 

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella

riunione del 12 febbraio 2004;

 

 

 

Visti:

 

  • l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • gli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • l'articolo 14 e l'articolo 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
  • la delibera dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 38/02 (di seguito: delibera n. 38/02);
  • l'articolo 23 della deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 113/03;

 

 

Considerato che:

 

  • in base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 164/00, le imprese del gas hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema alle altre imprese del gas o ai clienti idonei che ne facciano richiesta, potendo rifiutare l'accesso "solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE"; e che il comma 3 del medesimo articolo 24 prevede che l'eventuale rifiuto sia manifestato con dichiarazione motivata e comunicato immediatamente all'Autorità, all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ed al Ministero delle attività produttive;
  • il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di definire le condizioni di libero accesso per il servizio di rigassificazione di Gnl; e che nelle more dell'adozione di tale provvedimento, l'Autorità ha previsto, all'articolo 14, e all'articolo 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01, disposizioni transitorie per l'accesso al servizio medesimo, le quali, tra l'altro, dispongono che:
    1. il servizio di rigassificazione sia offerto "previa prenotazione su base annuale della capacità disponibile, conferita entro il 31 agosto di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti, e assicurando la parità di trattamento tra gli utenti", secondo le norme previste per le reti di gasdotti (articolo 14);
    2. possano essere effettuati conferimenti in deroga alle condizioni previste dalla medesima deliberazione, all'esito dei quali vengano conclusi appositi contratti di accesso; e che la validità di detti contratti sia subordinata alla positiva verifica da parte dell'Autorità della coerenza delle clausole in essi contenute con "l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza" del servizio di rigassificazione (articolo 15, commi 12 e 13);
  • in relazione ai conferimenti di capacità per il servizio di rigassificazione su base annuale per l'anno termico 2001-2002, effettuati al terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia), la società Snam Rete Gas, alla quale è subentrata la società Gnl Italia Spa (di seguito: Gnl Italia), aveva concluso con la società Snam Spa, alla quale è subentrata la società Eni Spa (di seguito: Eni), un contratto di accesso in deroga, di durata pluriennale, che è stato trasmesso all'Autorità ai fini della predetta verifica;
  • con la delibera n. 38/02, a seguito dell'esito negativo della citata verifica, l'Autorità ha modificato il contratto di accesso di cui al precedente alinea ed ha ribadito che, indipendentemente dalla durata del contratto che le parti decidono di convenire, la capacità rilevante ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo deve comunque essere determinata con riferimento all'esito delle singole procedure di conferimento che ogni anno l'impresa di rigassificazione è tenuta a rinnovare;
  • dal principio ribadito al precedente alinea consegue che ogni anno termico in cui l'impresa di rigassificazione effettui conferimenti di capacità su base annuale in deroga alle previsioni generali contenute nella deliberazione n. 120/01, le parti sono tenute a trasmettere all'Autorità il relativo contratto di accesso per la conseguente verifica; e che, per gli anni termici 2002-2003 e 2003-2004, la società Gnl Italia non ha trasmesso all'Autorità contratti di accesso conclusi in esito ad eventuali conferimenti annuali effettuati in deroga alle disposizioni sopra citate;

 

 

Considerato che:

 

  • con lettera in data 19 novembre 2003 (prot. Autorità n. 30194), la società Gnl Italia ha comunicato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, di aver negato l'accesso al servizio di rigassificazione dalla medesima gestito, alla società Gas Natural Vendita Italia Spa (di seguito: Gas Natural), per insufficienza della capacità necessaria per il servizio di rigassificazione su base annuale; e che, in particolare, la società Gnl Italia ha precisato che tutta la capacità disponibile per il servizio di rigassificazione su base annuale era stata già conferita alla società Eni, e che la società Gas Natural avrebbe potuto avere accesso solamente al servizio di rigassificazione di tipo spot;
  • dalla documentazione trasmessa dalla medesima Gnl Italia, nonché dagli ulteriori elementi inviati all'Autorità dalle altre società interessate, emerge che:
    1. la società Gas Natural aveva formulato una prima richiesta di accesso in data 10 luglio 2003, per "quantitativi di circa 220 milioni di m3 di gas rigassificato, con un vincolo di almeno una discarica al mese"; e che pertanto la società Gnl Italia, con riferimento a tale richiesta, avrebbe dovuto:
      1. applicare la disciplina generale prevista dalla deliberazione n. 120/01, consentendo quindi l'accesso anche alla società Gas Natural, ed eventualmente conferendo alla società Eni una capacità inferiore quella conferitale negli anni precedenti; ovvero
      2. definire ed applicare una procedura di conferimento in deroga, sottoponendo l'esito di tale conferimento all'Autorità, ai fini della verifica prevista dalla deliberazione n. 120/01;
    2. la società Gnl Italia non ha accolto la richiesta di accesso di Gas Natural ed ha conferito l'intera "capacità in modo prioritario al soggetto titolare di un contratto esistente" senza tuttavia procedere secondo le modalità richiamate alla precedente lettera ii);

 

 

Ritenuto che:

 

  • i fatti e gli elementi sopra considerati prospettino un comportamento della società Gnl Italia qualificabile come ingiustificato rifiuto di accesso al servizio di rigassificazione da essa gestito; e che tale ingiustificato rifiuto possa costituire presupposto per l'adozione da parte dell'Autorità di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto di accesso della società Gas Natural, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
  • sussistano le condizioni previste dall'articolo 4 del dPR n. 244/01 per l'avvio di un'istruttoria formale volta all'adozione del provvedimento di cui al precedente alinea;

 

DELIBERA

 

  1. Di avviare un'istruttoria formale nei confronti della società Gnl Italia Spa in merito alla condotta adottata dalla medesima nei confronti della società Gas Natural Vendita Italia Spa, come descritta in motivazione, per l'adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  2. Di designare, quali responsabili del procedimento il dott. ing. Claudio di Macco e il dott. Antonio Molteni, nelle rispettive posizioni di Direttore dell'Area gas e di Direttore del Servizio legislativo e legale dell'Autorità;
  3. Di fissare in 50 (cinquanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  4. Di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti del procedimento presso gli uffici dell'Area gas dell'Autorità;
  5. Di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR. n. 244, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
  6. Di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a:
    • Gnl Italia Spa, con sede legale in Piazza Santa Barbara n.7 - 20097, San Donato Milanese (MI);
    • Gas Natural Vendita Italia Spa, con sede legale in Via XXV aprile n.6 - 20097, San Donato Milanese (MI);
    • Eni Spa, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei n.1 - 00144, Roma;
  7. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).