Delibera 02 aprile 2004
Delibera/Provvedimento 54/04
Avvio di istruttoria formale per l'eventuale adozione di sanzioni nei confronti della società Enel Produzione Spa
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 2 aprile 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 1 aprile 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera c);
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03);
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), recante il regolamento delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- l'Allegato A alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27 (di seguito: deliberazione n. 27/03), ed in particolare l'articolo 11 di questa;
- la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36 (di seguito: deliberazione n. 36/02).
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 72 (di seguito: deliberazione n. 72/03), di avvio dell'istruttoria conoscitiva sulle interruzioni del servizio elettrico occorse nel giugno 2003;
- la relazione recante gli esiti della predetta istruttoria conoscitiva, pubblicata nel sito internet dell'Autorità in data 6 dicembre 2003 (di seguito: la relazione);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03 (di seguito: deliberazione n. 157/03);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
- le note dell'Autorità in data 4 febbraio 2004, prot. AO/RM04/389 e 388, recanti raccomandazioni rispettivamente alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e alla società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico);
Considerato, quanto alle eventuali misure sanzionatorie indicate nella relazione, che:
- i fatti descritti nella relazione, in particolare al paragrafo 7, profilano la violazione dell'articolo 11 dell'Allegato A della deliberazione n. 27/03;
- il citato articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 27/03 imponeva infatti alle società ammesse al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, di mettere a disposizione del Gestore della rete le seguenti risorse:
- quanto a Enel Spa, le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale nei limiti della potenza nominale delle unità di produzione nella disponibilità di società controllate dalla medesima o alla medesima collegate;
- quanto ai soggetti titolari di unità di produzione diversi da Enel Spa, le ulteriori risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale in proporzione e nei limiti della potenza nominale di dette unità, qualora le risorse di cui al precedente alinea non fossero sufficienti;
- quanto ai soggetti di cui ai punti a) e b), le risorse di riserva e di bilanciamento necessarie al mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi effettivi;
- l'adempimento degli obblighi di cui al precedente alinea presuppone che le unità di produzione ivi menzionate siano effettivamente in grado di produrre energia elettrica, a richiesta del Gestore della rete, fatti salvi i tempi necessari per l'effettuazione dei normali programmi di manutenzione o di ripristino;
- analogamente e corrispondentemente, la remunerazione degli investimenti non più recuperabili a seguito della liberalizzazione presuppone che gli impianti che ne beneficiano siano, a richiesta del Gestore della rete, in grado di produrre energia elettrica;
- nella relazione è evidenziato che, nella settimana 23-27 giugno 2003, risultavano indisponibili a causa di fermi per periodi di tempo anomali, in quanto obiettivamente superiori a quelli previsti per l'effettuazione dei normali programmi di manutenzione o di ripristino, pur essendo ammessi alla reintegrazione dei costi non recuperabili:
- impianti termoelettrici di tipo turbogas, nella titolarità della società Enel produzione Spa, ripristinabili all'esercizio solo a seguito di interventi di manutenzione straordinaria con tempi di riattivazione compresi tra alcuni mesi e un anno, per complessivi 1.340 MW (vedi tabella 8, allegata alla relazione);
- altri impianti, nella titolarità della società Enel produzione Spa, dichiarati dal Gestore della rete non più operativi già dal 2001, per complessivi 986 MW (vedi tabella 10, allegata alla relazione);
- come riportato da diversi organi di stampa, in data 2 luglio 2003 il Consiglio di amministrazione dell'Enel Spa ha approvato un piano per il ripristino in tempi compresi tra tre e dodici mesi di impianti turbogas non più operativi per una potenza equivalente a circa 1200 MW, dei quali 1118 MW relativi ad impianti soggetti alla reintegrazione dei costi non recuperabili;
- l'indisponibilità degli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b) non risulta quindi confinata alla sola settimana del 23-27 giugno 2003, ma è estesa a periodi di tempo, antecedenti e successivi, di maggiore durata;
- il comportamento descritto al precedente alinea potrebbe aver comportato, altresì, la violazione degli obblighi, analoghi a quelli stabiliti dal citato articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 27/03, previsti dall'articolo 8.1, commi 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.6, dell'Allegato A alla deliberazione n. 36/02, e dall'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 67/03, fino al 31 dicembre 2003, data di cessazione del riconoscimento dei costi non recuperabili, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 83/03;
- la mancata messa a disposizione degli impianti di produzione di cui alle precedenti lettere a) e b) ha privato il sistema elettrico nazionale di capacità produttiva, esponendolo a gravi rischi sul piano della sicurezza, in particolare nei periodi di punta della domanda, ed ha contribuito a determinare leinterruzioni del servizio elettrico verificatesi il 26 giugno 2003, in quanto le risorse di produzione disponibili risultavano insufficienti alla copertura della domanda in condizioni di sicurezza, ciò che ha reso necessari distacchi a rotazione dell'utenza diffusa e dei clienti interrompibili per una potenza complessiva fino a circa 2.100 MW;
Considerato, quanto alle eventuali misure compensative indicate nella relazione, che:
- la relazione prospetta l'adozione di dette misure per compensare quanto indebitamente percepito dai produttori per la cessione di energia elettrica al mercato vincolato al prezzo all'ingrosso di cui all'articolo 26 del Testo integrato, che remunera il servizio di riserva di potenza, nella specie non prestato, con i crediti vantati dagli stessi produttori nei confronti del sistema elettrico (tra i quali quelli aventi ad oggetto le contribuzioni per la compensazione dei cd. stranded costs e le incentivazioni per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate);
- l'applicazione di eventuali misure compensative ha un titolo diverso da quello propriamente sanzionatorio e, pur potendosi giovare degli elementi che saranno assunti nel corso della presente istruttoria formale, richiede accertamenti e valutazioni in parte autonomi, che possono essere rimessi a distinto procedimento;
- gli impianti oggetto della determinazione di cui al precedente alinea possono risultare parzialmente coincidenti con quelli, oggetto della presente istruttoria formale, che non sono stati messi a disposizione del Gestore della rete pur essendo ammessi alla reintegrazione dei costi non recuperabili, ciò che rende gli esiti del presente procedimento pregiudiziali al fine di delimitare puntualmente, quanto ai suddetti impianti, l'effettiva eventuale portata della mancata prestazione del servizio di riserva;
Considerato, quanto agli eventuali ordini di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti indicati nella relazione, che:
- il paragrafo 7 della relazione prevede, altresì, la possibilità di adottare ordini di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, nei confronti del Gestore della rete e dell'Enel Spa, nella sua funzione vicaria di Acquirente unico;
- detta eventualità è allo stato superata, in parte per la successiva evoluzione legislativa e regolatoria ed in parte perché le relative esigenze sono state già affrontate dall'Autorità, come comunicato alle parti interessate con le note in data 4 febbraio 2004;
- in particolare, la contrattualizzazione di un'adeguata capacità di riserva risulta superata:
- dalla sopravvenuta disciplina del dispacciamento di merito economico, che inquadra l'approvvigionamento della riserva in modalità innovative, ferma restando la necessità di procedere, nel nuovo quadro normativo e secondo le modalità in questo considerate, a dotare il sistema elettrico nazionale di adeguate ed efficienti risorse per la riserva, anche applicando, per quanto residualmente necessario, le direttive del Ministro delle attività produttive in materia;
- dalle sopravvenute disposizioni in materia di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, introdotte dal decreto legislativo n. 379/03 e dalla deliberazione n. 48/04;
- la prevista informazione all'Autorità, circa l'indisponibilità per periodi anomali degli impianti ammessi alla reintegrazione dei costi non recuperabili, risulta superata dalla cessazione, con decorrenza 1 gennaio 2004, dell'obbligo di messa a disposizione del Gestore della rete di detti impianti;
- l'obbligo d'assegnazione della capacità di trasporto che si renda disponibile sulla rete d'interconnessione è stato riaffermato dall'articolo 5.1, lettera c, dell'Allegato B alla deliberazione n. 157/03;
- l'obbligo dell'Enel Spa di compensare le riduzioni di disponibilità di energia elettrica per clausole di modulabilità e interrompibilità contenute nei contratti d'importazione con acquisti compensativi di energia all'estero o con riserva di capacità produttiva nazionale, risulta trasferito alla società Acquirente unico Spa in conseguenza della sua entrata in operatività, ciò che, peraltro, è stato immediatamente segnalato a detta società con la nota in data 4 febbraio 2004;
- con riferimento alle modalità di gestione dei clienti interrompibili da parte del Gestore della rete, l'Autorità, con la predetta nota del 4 febbraio 2004:
- ha evidenziato che, pur in assenza di espresse deroghe in tal senso nella procedura definita dal medesimo Gestore della rete, ritiene meritevole di ulteriore considerazione il profilo dell'opportunità di mantenere una quota di utenze interrompibili quale riserva di ultima istanza in casi quali quello valutato dall'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 72/03;
- ha richiesto al Gestore della rete chiarimenti quanto alle modalità di gestione di detti clienti nelle situazioni in cui si renda necessario ricorrere a piani di distacco a rotazione dell'utenza diffusa previsti dai diversi livelli di severità dei piani di difesa, tenendo conto comunque dell'esigenza di contenere i danni per i clienti che non si avvalgono di clausole di interrompibilità;
Considerato che l'Autorità ha disposto, successivamente alla pubblicazione della relazione, la nomina di due esperti per assicurare il contributo di professionalità particolarmente specializzate ai fini della valutazione complessiva degli elementi acquisiti anche alla luce degli esiti del contraddittorio;
Ritenuto che:
- gli elementi formati o acquisiti in esito all'istruttoria conoscitiva, avviata con la deliberazione n. 72/03, ed in particolare gli elementi di giudizio tratti dalla relazione, all'esito di una complessiva valutazione effettuata dall'Autorità, siano tali da configurare la possibile violazione dei richiamati provvedimenti dell'Autorità da parte della società Enel produzione Spa, sanzionabile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- sia di conseguenza necessario avviare, nei confronti della società Enel produzione Spa, un procedimento volto all'accertamento in contraddittorio delle eventuali responsabilità per violazione dell'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 27/03, dell'articolo 8.1, commi 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.6, dell'Allegato A alla deliberazione n. 36/02 e dell'articolo 6, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 67/03, con conseguente irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
- debba darsi atto che non vi è luogo all'adozione degli ordini di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, nei confronti del Gestore della rete e della società Enel Spa, nella sua funzione vicaria dell'Acquirente unico, prospettati nella relazione, perché superati, in parte, dalla sopravvenuta regolazione e, in parte, da atti della stessa Autorità;
- debba farsi salva l'applicazione di misure compensative, di cui al paragrafo 7 della relazione, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi al fine di dettagliare più precisamente, e successivamente sottoporre a contraddittorio, l'effettiva portata ed estensione degli inadempimenti dell'obbligo di prestazione del servizio di riserva di potenza;
DELIBERA
Di avviare un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui alla motivazione;
Di disporre l'effettuazione di ulteriori approfondimenti al fine di acquisire elementi conoscitivi di dettaglio in ordine alla effettiva estensione e portata degli inadempimenti dell'obbligo di riserva di potenza ai fini di eventuali misure compensative, pure in motivazione specificate;
Di fissare la durata dell'istruttoria formale in 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento, nonché in 180 (centoottanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento il termine per la conduzione delle attività conoscitive di cui al precedente punto;
Di designare, quali responsabili del procedimento e delle attività conoscitive di cui ai due punti che precedono, il dott. Piergiorgio Berra e il dott. Antonio Molteni, nelle rispettive posizioni di Direttore dell'Area elettricità e di Direttore del Servizio legislativo e legale dell'Autorità;
Di avvertire i soggetti aventi titolo a partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, della facoltà di accesso agli atti del procedimento presso gli uffici dell'Area elettricità dell'Autorità.
Di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda entro il termine di 30 (trenta) giorni. Tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per coloro che ne sono destinatari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01; dalla pubblicazione dello stesso, per gli altri soggetti legittimati ad intervenirvi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto.
Di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Enel produzione Spa, con sede legale in 00198 Roma, viale Regina Margherita, 125.
Di dare atto che non vi è luogo a provvedere sugli ordini di cessazione di comportamenti lesivi di diritti degli utenti, prospettati nella "relazione ", per le ragioni indicate in motivazione;
Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).