Delibera 18 giugno 2004
Delibera/Provvedimento 91/04
Avvio di procedimento per la formazione di un provvedimento in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato r.d. nn. 1714/04, 1715/04, 1716/04 e 1717/04
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it 18 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 giugno 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 139/00 (di seguito: deliberazione n. 139/00);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228 (di seguito: deliberazione n. 228/01);
- le decisioni del Consiglio di Stato R.D. nn. 1714/04, 1715/04, 1716/04 e 1717/04;
Considerato che:
- gli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 205/99 fissavano corrispettivi, articolati per fasce orarie, per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente e indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale;
- l'applicazione di tali corrispettivi richiedeva l'installazione di complessi di misura che consentissero la rilevazione dei prelievi di energia elettrica per fasce orarie, e che nel corso della consultazione per l'adozione del sopra citato provvedimento, nessun soggetto ha segnalato la carenza di siffatta dotazione;
- ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, con comunicazione in data 27 gennaio 2000, l'Autorità, a fronte della riscontrata possibilità che in alcuni punti di consegna tra la rete di trasmissione e le reti di distribuzione o tra reti di distribuzione potessero non essere installati i complessi di misura di cui al precedente alinea, ha previsto che, in tale eventualità, si applichi, fino al 30 giugno 2000, un regime transitorio per la contabilizzazione dei flussi, a titolo di acconto, basato su un profilo convenzionale dei prelievi di energia elettrica;
- con la deliberazione n. 139/00, l'Autorità, avendo ragione di ritenere che, alla data del 30 giugno 2000, nella maggior parte dei punti di connessione circuitale tra le diverse reti con obbligo di connessione di terzi non fossero installati complessi di misura idonei alla rilevazione dei prelievi dell'energia elettrica in ciascuna fascia oraria, ha avviato un'istruttoria conoscitiva per la verifica dello stato di attuazione degli interventi di adeguamento e rinnovo dei complessi di misura ai fini dell'applicazione, tra l'altro, degli articoli 4, comma 4.2, e 5, comma 5.2, lettere a) e b), della deliberazione n. 205/99, prevedendo l'acquisizione di elementi conoscitivi in ordine:
- ai motivi per i quali i soggetti responsabili dell'installazione dei complessi di misura non vi abbiano provveduto;
- ai tempi necessari per l'approvvigionamento dei medesimi complessi di misura;
- alle implicazioni tecniche ed economiche connesse allo svolgimento dell'attività di misura da parte di un soggetto diverso dal gestore di rete;
- ai criteri utilizzabili per la contabilizzazione, nel secondo semestre dell'anno 2000, dei flussi di energia elettrica prelevati dalle imprese distributrici per la fornitura ai clienti del mercato vincolato, in assenza dei complessi di misura idonei alla rilevazione per fascia oraria;
- con nota del direttore dell'Area elettricità in data 20 settembre 2000, prot. n. AP/M00/1415/cp (di seguito: nota 20 settembre 2000), gli Uffici dell'Autorità, in attesa della chiusura della predetta istruttoria conoscitiva, con riferimento all'anno 2000, hanno stabilito modalità applicative della deliberazione n. 205/99 per la fatturazione in acconto, da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) alle imprese distributrici direttamente e indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, dei corrispettivi a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, in relazione ad una situazione in cui la generalità dei punti di connessione circuitale tra le diverse reti con obbligo di connessione di terzi non era dotata di complessi di misura idonei alla rilevazione dei prelievi dell'energia elettrica in ciascuna fascia oraria;
- la suddetta situazione richiedeva, ai fini di una ordinata attribuzione degli oneri sostenuti per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, la previsione di una disciplina applicabile alla totalità dei punti di connessione circuitale tra le diverse reti con obbligo di connessione di terzi;
- con nota del direttore dell'Area elettricità in data 10 maggio 2001, prot. n. PB/M01/933/gb-cp (di seguito: nota 10 maggio 2001), gli Uffici dell'Autorità, avendo ragione di ritenere che, alla data del 31 dicembre 2000, non fossero ancora stati installati i predetti complessi di misura nella generalità dei punti di connessione tra reti con obbligo di connessione di terzi, hanno esteso le modalità transitorie di cui al precedente alinea al primo semestre del 2001;
- con nota del direttore dell'Area elettricità in data 25 giugno 2001, prot. PB/M01/1244/gb-cp (di seguito: la nota 25 giugno 2001), gli Uffici dell'Autorità hanno precisato che - nel perdurare della predetta situazione e, di conseguenza, nel perdurare dell'assenza di bilanci consuntivi dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato - ai fini della fatturazione in acconto per l'anno 2000 e per il primo semestre 2001 dei corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale, dovesse essere computata anche l'energia elettrica eventualmente prodotta da impianti nella disponibilità delle imprese distributrici o di imprese produttrici facenti parte dello stesso gruppo societario, direttamente connessi alle reti di distribuzione della stessa impresa e destinata al mercato vincolato della medesima impresa distributrice, ciò che assicura la copertura dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
- il Consiglio di Stato, con decisioni R.D. nn. 1714/04, 1715/04, 1716/04 e 1717/04, accogliendo gli appelli proposti rispettivamente dalle società Azienda Energetica Municipale di Cremona Spa, Azienda Energetica Etschwerke Spa, Hera Spa ed Azienda Energetica metropolitana di Torino Spa per la riforma delle sentenze nn. 2434/03, 2435/03, 2436/03 2433/03 del Tribunale amministrativo regionale la Lombardia, ha annullato, per incompetenza, la nota 25 giugno 2001, "salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità", da adottare in esito alla chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 139/00;
- gli elementi acquisiti nell'ambito della predetta istruttoria conoscitiva hanno evidenziato che:
- nella generalità dei casi, i soggetti responsabili dell'installazione dei gruppi di misura non vi hanno provveduto a causa della scarsa disponibilità sul mercato, nel periodo 2000 - 2001, dei medesimi gruppi di misura e della complessità delle relative procedure di approvvigionamento;
- lo svolgimento dell'attività di misura da parte di un soggetto diverso dal gestore di rete presenta criticità in ordine alla gestione tecnica delle reti, all'accesso agli impianti, alla riservatezza dei dati e alla sicurezza;
- per l'intero periodo 2000 - 2001, il criterio utilizzabile per la contabilizzazione dei flussi di energia elettrica prelevati dalle imprese distributrici per la fornitura ai clienti del mercato vincolato, in assenza di complessi di misura idonei alla rilevazione per fascia oraria, non può che essere basato su modalità convenzionali, tali da assicurare la copertura dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
- quanto evidenziato nel precedente punto i., con riferimento alle acquisizioni conoscitive previste dalle lettere a) e b) del dispositivo della deliberazione n. 139/00, conclude l'istruttoria conoscitiva avviata con la medesima deliberazione;
- quanto evidenziato nel precedente punto ii., con riferimento alle acquisizioni conoscitive previste dalla lettera c) del dispositivo della deliberazione n. 139/00, ha determinato l'Autorità a prevedere, con la deliberazione n. 228/01, che l'attività di misura continui ad essere svolta in via transitoria dall'impresa distributrice alla cui rete il cliente finale è connesso, al fine di garantire continuità e certezza allo svolgimento di tale attività;
Ritenuto opportuno:
- in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato R.D. nn. 1714/04, 1715/04, 1716/04 e 1717/04, avviare un procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di modalità di attribuzione dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente e indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, per gli anni 2000 e 2001;
- prevedere che, nella formazione del provvedimento di cui al precedente alinea, le citate modalità di attribuzione siano definite in coerenza con quanto disposto nella nota 20 settembre 2000, nella nota 10 maggio 2001 e nella nota 25 giugno 2001, attesa la necessità di assicurare la copertura dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
DELIBERA
Di avviare un procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di modalità di attribuzione dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente e indirettamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, con riferimento agli anni 2000 e 2001.
Di prevedere che, nella formazione del provvedimento di cui al precedente alinea, attesa la necessità di assicurare la copertura dei costi relativi al trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, le predette modalità di attribuzione siano definite come segue:
- per l'anno 2000, il Gestore della rete fattura alle imprese distributrici un corrispettivo pari alla somma dei prodotti tra:
- i valori dell'elemento r3(tras) della tariffa TV1, di cui alla tabella 3 della deliberazione n. 204/99, per ciascuna tipologia di utenza diversa da quelle in bassa tensione per usi domestici, per la quale detto elemento è pari a 0,32 centesimi di euro/kWh per le forniture in bassa tensione per usi domestici;
- l'energia elettrica fatturata dall'impresa distributrice ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle predette tipologie di utenza;
- per l'anno 2001, il Gestore della rete fattura alle imprese distributrici un corrispettivo pari alla somma dei prodotti tra:
- i valori dell'elemento r3(tras) della tariffa TV1, di cui alla tabella 3 della deliberazione n. 204/99, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 123/00, per ciascuna tipologia di utenza diversa da quelle in bassa tensione per usi domestici, per la quale detto elemento è pari a 0,31 centesimi di euro/kWh per le forniture in bassa tensione per usi domestici;
- l'energia elettrica fatturata dall'impresa distributrice ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle predette tipologie di utenza;
- agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) viene sommato, per ciascun anno, un ammontare pari alla somma dei prodotti tra l'energia elettrica, per ciascuna fascia oraria, eventualmente prodotta da impianti di produzione nella disponibilità dell'impresa distributrice o di impresa produttrice facente parte dello stesso gruppo societario direttamente connessi alla rete di distribuzione della stessa impresa e destinata al mercato vincolato della stessa, ed i corrispondenti corrispettivi di cui alla tabella 2 della deliberazione n. 205/99;
- con riferimento a ciascun anno, agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) sottrattovene sottratto quanto eventualmente addebitato direttamente dal Gestore e/o da altre imprese distributrici e sommato quanto eventualmente addebitato ad altre imprese distributrici in applicazione degli articoli 4, comma 4.2, lettera b), e 5, comma 5.2, lettera b), della deliberazione n. 205/99 per l'energia elettrica rispettivamente ricevuta e ceduta nello stesso periodo.
Di prevedere la possibilità, per i soggetti interessati, di far pervenire proprie osservazioni e memorie scritte all'Autorità entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Di attribuire al dott. Antonio Molteni e al dott. ing. Guido Bortoni, nelle loro rispettive posizioni di direttore del Servizio legislativo e legale e di vice direttore dell'Area elettricità, la responsabilità dei necessari adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo.
Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.