Data pubblicazione: 22 maggio 2005
Parere 22 marzo 2005
Parere 46/05
Parere allo schema di provvedimento del Ministero delle Attività Produttive di concessione di un'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso di terzi alla società Brindisi Lng Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239
L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22-03-2005
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- l'articolo 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/02);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), in particolare l'articolo 1, comma 17;
- gli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01);
- la deliberazione dell'Autorita 15 maggio 2002, n. 91/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 91/02);
- la deliberazione dell'Autorita 17 luglio 2002, n. 137/02;
- il provvedimento dell'Autorita garante della concorrenza e del mercato 9 ottobre 2003, n. 12504;
- il documento "Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore del gas naturale", recante i risultati delle indagini conoscitive condotte dall'Autorita garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorita, concluse rispettivamente con il provvedimento 17 giugno 2004, n. 13267, e con la deliberazione 17 giugno 2004 n. 90/04;
- il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante "Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione" (di seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004).
Viste:
- la nota della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero delle Attivita Produttive, in data 4 marzo 2005 (prot. Autorita n. 4596), con la quale e stato richiesto all'Autorita di formulare parere in merito allo schema di concessione di un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 (di seguito: Schema di Provvedimento), relativamente alla richiesta (di seguito: Richiesta di Esenzione), formulata dalla societa Brindisi Lng Spa (di seguito: Brindisi Lng) (prot. Autorita n. 2365 del 4 febbraio 2005);
- la documentazione integrativa trasmessa, in seguito a richieste degli uffici, dalla societa Brindisi Lng, con nota in data 15 marzo 2005 (prot. Autorita n. 5520 del 16 marzo 2005), dalla societa Enel Spa con note rispettivamente in data 15 marzo 2005 (prot. Autorita 5634 del 17 marzo 2005) e 16 marzo 2005 (prot. Autorita 5633 del 17 marzo 2005) e dalla societa BG Gas Marketing and Trading Italia spa, con nota in data 15 marzo 2005 (prot. Autorita 5519 del 16 marzo 2005).
Considerato che:
- l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE prevede una procedura individuale in base alla quale puo essere concessa una esenzione alla disciplina generale in materia di accesso alle infrastrutture di rete, nell'ipotesi di realizzazione di nuovi terminali di Gnl, qualora sussistano le seguenti condizioni:
- l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti ;
- il livello di rischio connesso all'investimento e tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
- l'infrastruttura deve essere di proprieta di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sara creata;
- gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
- la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura e collegata;
- il predetto articolo prevede che lo Stato membro puo intestare il potere di concedere l'esenzione, da esercitarsi caso per caso, all'autorita nazionale di regolamentazione ovvero ad un diverso organismo la cui decisione viene adottata sul parere obbligatorio previamente reso dall'autorita nazionale di regolamentazione;
- in attuazione delle predette disposizioni, l'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 ha disposto che la decisione sulla richiesta di esenzione, da adottarsi caso per caso per un periodo di tempo di almeno venti anni ed una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacita, e adottata dal Ministero delle Attivita Produttive, previo parere dell'Autorita; e che a tal fine il Ministero delle Attivita Produttive definisce i principi e le modalita per il rilascio dell'esenzione nel rispetto delle disposizioni comunitarie;
- nelle more dell'adozione da parte del Ministero delle Attivita Produttive dei predetti principi e modalita, il parere sullo Schema di Provvedimento deve essere reso valutando la Richiesta di Esenzione con riferimento ai criteri di cui all'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, che involgono sfere di interessi affidati alla cura dell'Autorita;
- la richiamata legge n. 239/04 non ha modificato la disciplina definita dall'Autorita, con la deliberazione n. 91/02, in materia di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione nel caso di realizzazione di nuovi terminali di Gnl e di loro potenziamento.
Considerato inoltre che:
- la Richiesta di Esenzione riguarda il terminale di rigassificazione di Gnl da realizzarsi nel porto di Brindisi (di seguito: il Terminale); e che tale richiesta ha ad oggetto una quota della nuova capacita in via di realizzazione pari all'80 per cento, per un periodo di tempo pari a venti anni dall'avvio dell'operativita del terminale;
- la valenza concorrenziale della realizzazione del Terminale e costituita dalla opportunita di definire modalita di allocazione della capacita non oggetto di esenzione sulla base di criteri che tengano conto dell'esigenza di stimolare la liquidita dell'offerta di gas sul mercato nazionale, anche per mezzo di accesso di breve termine a tale capacita o con modalita spot, al di fuori di una logica di mera segmentazione delle quote di mercato connessa all'utilizzo di modalita di approvvigionamento take or pay;
- le quote nel segmento dell'approvvigionamento e nel segmento della vendita nel mercato nazionale del gas, che verrebbero acquisite dai soggetti coinvolti in conseguenza dell'allocazione della nuova capacita oggetto di esenzione, non sono tali da attribuire a tali soggetti una posizione dominante;
- il livello di rischio associato al progetto del Terminale risulta significativo e difficilmente allocabile con strumenti diversi da impegni contrattuali di lungo periodo.
Ritenuto che:
- la Richiesta di Esenzione soddisfi i criteri previsti dall'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, relativamente alle sfere di interessi affidati alla cura dell'Autorita;
- si possa pertanto esprimere parere favorevole allo Schema di Provvedimento
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239, allo Schema di Provvedimento del Ministero delle Attivita Produttive di concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore della societa Brindisi Lng Spa;
- di trasmettere la presente delibera al Ministero delle Attivita Produttive.