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Data pubblicazione: 02 marzo 2006

Delibera 27 febbraio 2006

Delibera/Provvedimento 42/06

Chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 settembre 2005, n. 192/05 sull'attuazione da parte dei distributori e dei venditori di gas della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27-02-2006

Visti:

  • la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
  • la legge 5 marzo 1990, n. 46;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), ed in particolare l'articolo 2, commi 12, lettera g, 20, lettere c e d, e 22;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05);
  • la deliberazione dell'Autorita 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorita e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • le informazioni e i dati forniti dai distributori e dai venditori di gas ai fini del completamento dell'istruttoria conoscitiva sull'attuazione della deliberazione n. 40/04 avviata ai sensi della deliberazione n. 192/05;
  • i dati relativi all'attivita di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas comunicati dai distributori all'Autorita ai sensi della deliberazione n. 40/04;
  • il documento recante "Resoconto dell'istruttoria conoscitiva sull'attuazione della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04" (di seguito: Resoconto), allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui forma parte integrante e sostanziale.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 40/04 l'Autorita ha emanato il regolamento delle attivita di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
  • al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti per gli impianti di utenza nuovi, a partire dall'1 ottobre 2004, con possibilita di differimento all'1 luglio 2005;
  • nonostante l'ampio margine di tempo concesso ai distributori ed ai venditori per predisporsi all'attuazione della deliberazione n. 40/04, successivamente all'1 luglio 2005 sono pervenute all'Autorita numerose segnalazioni da parte di clienti finali che evidenziavano disagi nell'attivazione della fornitura di gas;
  • per superare le difficolta di cui al precedente alinea, rese ancor piu gravi dall'imminente inizio della stagione invernale, e per tenere conto delle segnalazioni delle associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonche delle associazioni di categoria degli installatori, l'Autorita ha provveduto con la deliberazione n. 192/05 ad emanare d'urgenza disposizioni transitorie che consentissero l'attivazione della fornitura di gas ai clienti finali;
  • l'Autorita ha ritenuto opportuno avviare con la medesima deliberazione n. 192/05 un'istruttoria conoscitiva volta ad accertare l'adeguatezza dei comportamenti messi in atto dai distributori e dai venditori di gas per l'attuazione della deliberazione n. 40/04;
  • l'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazi one n. 192/05 ha riguardato in prevalenza il periodo dall'1 luglio al 20 settembre 2005 ed e stata articolata, con riferimento alla deliberazione n. 40/04, secondo i seguenti campi di indagine:
    • i reclami pervenuti all'Autorita in merito a disagi subiti dai clienti finali in fase di attivazione della fornitura di gas;
    • le informazioni pubblicate dai distributori e dai venditori di gas nei propri siti internet;
    • i dati comunicati dai distributori di gas;
    • le ulteriori informazioni fornite dai distributori e dai venditori di gas su richiesta degli Uffici dell'Autorita ai fini del completamento dell'istruttoria conoscitiva;
  • in attuazione della deliberazione n. 192/05 gli Uffici dell'Autorita hanno condotto attivita conoscitive relative ai campi di indagine di cui al precedente alinea, i cui esiti sono contenuti nel Resoconto;
  • il Resoconto evidenzia che:
    • la societa Italgas ha dichiarato che il numero delle richieste di attivazione della fornitura con accertamento negativo coincide con quello delle richieste di attivazione della fornitura in attesa di completamento della documentazione; cio farebbe supporre che la societa Italgas non abbia attuato la deliberazione n. 40/04 con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettere a e b, laddove si prescrive che l'accertamento e effettuato sulla documentazione completa di tutti gli allegati;
    • le societa Enel Rete Gas ed Enel Gas hanno dichiarato che per un'elevata percentuale di richieste di attivazione della fornitura non e giunta alcuna documentazione da parte dei richiedenti la fornitura; cio farebbe supporre che la soluzione organizzativa adottata da tali imprese per il ricevimento della documentazione non sia stata idonea ad assicurare la piena attuazione della deliberazione n. 40/04;
    • le societa Aem Acquisto e Vendita Energia, Agsm Verona, Amga Commerciale, Amgas, Amg Gas, Amps Energie, Aps Trade, Asm Energia Ambiente, Blumet, Enel Gas, E.On Vendite, Hera Commerciale, Napoletana Gas Clienti, Sgr Servizi, Siciliana Gas Vendite, Toscana Gas Clienti e Trenta non hanno adempiuto pienamente agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 40/04, anche se la maggior parte di esse ha dichiarato di essere in procinto di dare attuazione a tali obblighi, sia pure in ritardo.

Ritenuto che:

  • sia opportuno acquisire il Resoconto come atto conclusivo dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 192/05 e pubblicarlo in considerazione dell'interesse degli elementi conoscitivi in esso contenuti;
  • il Resoconto evidenzi da una parte la numerosita dei clienti potenzialmente coinvolti e, dall'altra, la possibilita del perdurare, successivamente all'emanazione della deliberazione n. 192/05, di inadempienze da parte di alcuni esercenti agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 40/04, rendendo necessario un immediato intervento dell'Autorita a garanzia dei diritti dei clienti finali;
  • sia pertanto necessario accertare mediante attivita ispettive condotte presso le societa Italgas, Enel Rete Gas ed Enel Gas che le stesse abbiano dato piena attuazione alla deliberazione n. 40/04;
  • sia altresi necessario diffidare le societa Aem Acquisto e Vendita Energia, Agsm Verona, Amga Commerciale, Amgas, Amg Gas, Amps Energie, Aps Trade, Asm Energia Ambiente, Blumet, Enel Gas, E.On Vendite, Hera Commerciale, Napoletana Gas Clienti, Sgr Servizi, Siciliana Gas Vendite, Toscana Gas Clienti e Trenta ad adempiere entro il 30 giugno 2006 agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 40/04;
  • che il mancato adempimento a quanto indicato al precedente alinea costituisca presupposto per l'avvio di istruttorie formali nei confronti delle eventuali societa inadempienti, volte all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c, della legge n. 481/95, per la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 40/04

DELIBERA

  1. di chiudere l'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 192/05 mediante l'acquisizione, come atto conclusivo, del Resoconto allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di effettuare ispezioni presso le societa Italgas, Enel Rete Gas ed Enel Gas da attuare nel periodo intercorrente tra la data di notificazione del presente provvedimento ed il 31 luglio 2006 ed in particolare:
    1. di effettuare le ispezioni aventi ad oggetto la corretta attuazione della disciplina in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas introdotta dalla deliberazione dell'Autorita 18 marzo 2004, n. 40/04;
    2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorita e da militari della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica al singolo esercente interessato, con preavviso non inferiore a n. 3 (tre) giorni lavorativi, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
    3. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista non superiore a 6.000 (seimila) euro a valere sulla somma impegnata ai sensi della deliberazione dell'Autorita 16 marzo 2004, n. 36/04;
    4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorita di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di Finanza e di provvedere affinche siano inviati la lettera di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui alla precedente lettera b.;
  3. di diffidare le societa Aem Acquisto e Vendita Energia, Agsm Verona, Amga Commerciale, Amgas, Amg Gas, Amps Energie, Aps Trade, Asm Energia Ambiente, Blumet, Enel Gas, E.On Vendite, Hera Commerciale, Napoletana Gas Clienti, Sgr Servizi, Siciliana Gas Vendite, Toscana Gas Clienti e Trenta ad ottemperare entro il 30 giugno 2006 agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 40/04, pena l'avvio, in caso di inottemperanza, di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c, della legge n. 481/95;
  4. di prevedere che le societa indicate al precedente punto facciano pervenire all'Autorita entro il 31 luglio 2006 documentazione probante l'avvenuto adempimento alla diffida di cui al medesimo punto;
  5. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a:
    1. Aem Acquisto e Vendita Energia Spa, corso di Porta Vittoria, 4, 20122, Milano;
    2. Agsm Spa, Lungadige Galtarossa, 8, 37133, Verona;
    3. Amga Commerciale Spa, via S. Giacomo e Filippo, 7, 16122, Genova;
    4. Amgas Srl, via Accolti Gil, Z.I., 70123, Bari;
    5. Amg Gas Srl, via Ammiraglio Gravina, 2/E, 90139, Palermo;
    6. Amps Energie Srl, strada S. Margherita 6/A, 43100, Parma;
    7. Aps Trade Srl, via J. Corrado, 1, 35128, Padova;
    8. Asm Energia Ambiente Spa, via Lamarmora, 230, 25124, Brescia;
    9. Blumet Spa, via Costituzione, 27, 42100, Reggio Emilia;
    10. Enel Gas Spa, Via G. Ripamonti, 85, 20141, Milano;
    11. Enel Rete Gas Spa, Via G. Ripamonti, 85, 20141, Milano;
    12. E.ON Vendite Srl, Via Enrico Fermi, 15, 37135, Verona;
    13. Hera Commerciale Spa, Via Molino Rosso, 8, 40026, Imola;
    14. Italgas Spa, via XX settembre 41, 10121, Torino;
    15. Napoletana Gas Clienti Spa, via Galileo Ferraris 66/F, 80143, Napoli;
    16. Sgr Servizi Spa, via Chiab rera 34/B, 47900, Rimini;
    17. Siciliana Gas Vendite Spa, via Resuttana Colli, 360, 90146, Palermo;
    18. Toscana Gas Clienti Spa, via Ciliegiole, 43, 51100, Pistoia;
    19. Trenta Spa, Via Fersina, 23, 38100, Trento;
  6. di pubblicare il presente provvedimento ed il Resoconto sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).

Allegati: