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Determina 26 gennaio 2006

Determina 01/06

Fissazione dei diritti dovuti a copertura degli oneri sostenuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la gestione delle procedure arbitrali di cui alla deliberazione 14 marzo 2005, n. 42/05

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2005 (di seguito: decreto 21 luglio 2005);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 marzo 2005, n. 42/05 (di seguito: deliberazione n. 42/05);
  • la nota 16 gennaio 2006 della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità, recante criteri per la determinazione, ai sensi della deliberazione 14 marzo 2005, n. 42/05, dei diritti dovuti a copertura degli oneri sostenuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la gestione delle procedure arbitrali.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 42/05, l'Autorità assicura, ai soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità indicate, un supporto per la soluzione, tramite una specifica procedura arbitrale qualificata da contenimento dei costi e da specializzazione dell'organo giudicante, delle controversie che sorgano quanto all'interpretazione ed esecuzione di rapporti aventi ad oggetto i servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale sulle infrastrutture ad alta pressione; e che in particolare tale supporto concerne:
    • l'esercizio della funzione di presidente del Collegio Arbitrale, garantita dal Direttore della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità o altro funzionario a tal fine designato dal Direttore Generale;
    • l'esercizio della funzione di Segretario dell'organo giudicante, garantita da una risorsa della Direzione Legislativo e Legale;
    • lo svolgimento dell'attività di segreteria del Collegio Arbitrale, assicurato dal personale della Direzione Legislativo e Legale, mediante gli strumenti messi a disposizione da tale struttura;
    • l'eventuale svolgimento di attività a supporto dell'attività istruttoria documentale e di consulenza tecnica, assicurata dagli uffici dell'Autorità;
    • la messa a disposizione dei locali dell'Autorità ai fini dello svolgimento delle audizioni e delle conferenze personali degli arbitri;
  • la deliberazione n. 42/05 prevede, inoltre, che il Direttore Generale, con propria determinazione, fissi l'ammontare dei diritti dovuti a copertura degli oneri che l'Autorità sostiene per la gestione delle predette procedure (di seguito: diritti di arbitrato);
  • il numero delle procedure arbitrali avviate durante l'anno 2005, nonché le attività sinora svolte, non consentono ancora di stimare il carico di lavoro quali-quantitativo atteso per il corrente anno e per quelli successivi, in rapporto al numero di controversie e al livello di complessità delle stesse.

Ritenuto che:

  • sia opportuno, in questa prima fase di operatività, ancora di natura sperimentale, incentivare il ricorso da parte degli operatori allo strumento arbitrale, assicurando a questi ultimi il massimo contenimento dei costi;
  • sia a tal fine opportuno che, in via transitoria:
    • la copertura dei predetti costi sia in parte assicurata dall'ordinario sistema di contribuzione;
    • la determinazione dei costi relativi alle risorse dell'Autorità impegnate sia parametrata non alle tariffe professionali praticate per tipo di prestazioni erogate, ma al trattamento economico riconosciuto dall'Autorità alle medesime risorse;
    • i diritti di arbitrato siano liquidati caso per caso, in ragione dell'effettivo impegno in concreto richiesto dalla singola procedura.

DETERMINA

  1. Sino a successiva determinazione, l'ammontare dei diritti di arbitrato, per ciascuna procedura arbitrale attivata, è fissato in misura pari al 50% dei costi vivi delle risorse e delle strutture impegnate, individuati nei termini seguenti:
    1. costo risorse: è costituito dal costo/ora per ciascuna risorsa impegnata, commisurato al rispettivo trattamento economico riconosciuto dall'Autorità, moltiplicato per il numero di ore che ciascuna risorsa ha dedicato all'esecuzione delle attività previste dalla deliberazione n. 42/05;
    2. costo strutture: è costituito dal costo per l'utilizzo delle sale dell'Autorità, per lo svolgimento delle riunioni del Collegio arbitrale e delle udienze con le parti, fissato in misura pari a 50 euro/ora.
  2. Le somme dovute ai sensi del punto 1 sono liquidate dal Direttore della Direzione Legislativo e Legale, con nota comunicata alle parti.
  3. Al pagamento dei predetti diritti le parti sono tenute in via solidale.
  4. I diritti di arbitrato devono essere versati entro 30 (trenta) giorni dalla prevista comunicazione.
  5. I versamenti di cui sopra devono essere effettuati unicamente tramite bonifico su apposito conto corrente intestato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas presso la Banca Intesa S.p.a..
  6. La presente determinazione viene pubblicata nel sito internet dell'Autorità ed entra in vigore dalla data di sua pubblicazione (www.autorita.energia.it).

26 gennaio 06


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