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Data pubblicazione: 25 settembre 2007

Delibera 18 settembre 2007

Delibera/Provvedimento 228/07

Avvio di un'istruttoria formale nei confronti della società ENI S.p.A. in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas, ai fini dell'adozione di provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 229/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2005, n. 88/05 (di seguito: deliberazione n. 88/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2005, n. 216/05 (di seguito: deliberazione n. 216/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2007, n. 86/07 (di seguito: deliberazione n. 86/07).

Considerato che:

  • l'articolo 10 della deliberazione n. 229/01 riconosce al cliente finale, qualora sussistano le condizioni descritte al comma 10.3, il diritto alla rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita del gas;
  • il comma 10.2 prevede che, al cliente che si trovi nelle citate condizioni, l'esercente dia informazione, "nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile, della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità";
  • con la deliberazione n. 216/05 l'Autorità ha irrogato nei confronti di Eni S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 77.468,52 euro, di cui 25.822,84 euro per non aver Eni S.p.A. correttamente assolto, nel periodo settembre-novembre 2004, l'obbligo di informativa sul diritto di rateizzazione dei corrispettivi dovuti e sulle modalità di esercizio dello stesso previsto dall'art. 10.2. della deliberazione n. 229/01;
  • con la stessa deliberazione n. 216/05 l'Autorità ha precisato che l'obbligo di informativa, previsto dall'art. 10.2 della deliberazione n. 229/01, "è funzionale all'effettivo esercizio del diritto alla rateizzazione riconosciuto dal comma 10.3 al cliente finale che si trovi nelle condizioni ivi descritte" e che conseguentemente "l'informativa sulla sussistenza di tale diritto e sulle relative modalità di esercizio deve essere specificamente rivolta al singolo cliente per il quale il diritto in concreto sia sorto";
  • con la deliberazione n. 86/07 l'Autorità ha approvato il programma di verifiche ispettive per l'anno 2007, allo scopo di verificare la corretta applicazione, da parte degli esercenti già sottoposti all'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o sanzionatori, delle disposizioni dell'Autorità relative ai profili che hanno costituito oggetto degli accertamenti compiuti nell'ambito dei predetti procedimenti;
  • in applicazione della deliberazione di cui al punto precedente, in data 23 e 24 maggio 2007 ha avuto luogo, presso la sede operativa di Eni S.p.A. di Torino, Largo Regio Parco n. 11, una verifica ispettiva, effettuata congiuntamente da personale degli Uffici dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza, volta ad acquisire elementi documentali e informativi relativi, tra l'altro, all'adempimento da parte dell'esercente dell'obbligo imposto dall'art. 10 della deliberazione n. 229/01 relativamente all'anno 2006;
  • nel corso della verifica ispettiva di cui al punto precedente è emerso che, a seguito dell'istruttoria avviata con la deliberazione n. 88/05 e conclusasi con la deliberazione n. 216/05, la società Eni S.p.A ha ritenuto di adempiere all'obbligo di cui all'art. 10.2. della deliberazione n. 229/01 inserendo in ciascuna bolletta inviata ad ogni singolo cliente la seguente dicitura: "la rateizzazione è concessa, se richiesta dal cliente entro la scadenza della bolletta e per importi superiori a 50 euro, nel caso di: - bolletta di conguaglio con importo superiore almeno al doppio di precedenti bollette di acconto, fatto salvo gli addebiti attribuibili esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi, per i clienti con consumi fino a 5.000 mc/anno; - consumi conseguenti a malfunzionamento del contatore o a mancate letture di contatore accessibile";
  • tale generica informativa, pur risultando diversa da quella già contestata con la deliberazione n. 88/05 per il periodo settembre-novembre 2004, continua a non assolvere all'obbligo di cui all'art. 10.2. della deliberazione n. 229/01, in quanto si limita a rendere nota al cliente l'astratta previsione di un diritto alla rateizzazione del corrispettivo indicato in bolletta per i clienti che si trovino in determinate condizioni - quelle previste appunto dall'art. 10.3 della deliberazione n. 229/01 e succintamente richiamate nel testo sopra riportato - senza con ciò specificamente informare il cliente che si trovi in quelle condizioni della sua concreta possibilità di esercitare tale diritto;
  • fino all'adozione dell'informativa nel testo di cui al punto precedente Eni S.p.A. ha continuato ad adottare l'informativa nel testo e con le modalità sanzionate dall'Autorità con la deliberazione n. 216/05;
  • Eni S.p.A., successivamente alla verifica ispettiva svoltasi in data 23 e 24 maggio 2007, ha prodotto con lettera del 18 giugno 2007 (prot. AEEG n. 014866 del 18 giugno 2007) una relazione tecnica volta ad illustrare le ragioni del mancato adeguamento all'art. 10.2 della deliberazione n. 229/01;
  • tale relazione, da un lato, non ha fornito elementi idonei a giustificare la condotta posta in essere dall'esercente e, dall'altro, ha confermato l'attualità della condotta stessa, erroneamente ritenuta dall'esercente non solo aderente all'art. 10.2. della deliberazione n. 229/01, ma anzi meglio rispondente agli interessi da quella norma tutelati;
  • il termine iniziale della violazione oggetto di contestazione va individuato nel dicembre 2004, essendo l'esercente già stato sanzionato per il periodo settembre-novembre 2004;
  • l'attualità, la durata, la reiterazione della violazione, da un lato, e la rilevanza dell'interesse tutelato dalla norma violata, dall'altro, impongono all'Autorità di adottare un ordine di cessazione della condotta lesiva oggetto di contestazione.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Eni S.p.A, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e per l'adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti della società Eni S.p.A., per:
    1. l'eventuale adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    2. l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per l'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 229/01;
  2. di intimare alla società Eni S.p.A. di provvedere nelle more del procedimento ad inserire l'informativa di cui al comma 10.2 della deliberazione n. 229/01 esclusivamente nelle bollette relative al pagamento rateizzabile e destinate ai soli clienti aventi diritto, prevedendo che tale adempimento costituisce elemento di valutazione ai fini della adozione del provvedimento di cui alla lett. a) del precedente punto 1) nonché ai fini della determinazione del quantum della misura sanzionatoria;
  3. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  4. di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  5. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  6. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  7. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  8. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  9. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Eni S.p.A., con sede legale in p.le Enrico Mattei 1, 00144 Roma;
  10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

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