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Data pubblicazione: 28 marzo 2008

Delibera 28 marzo 2008

ARG/elt 37/08

Aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2008 delle condizioni economiche del servizio di vendita di energia elettrica di maggior tutela

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 marzo 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005, recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 novembre 2007, recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A.;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2007, recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2008e direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità del 27 luglio 2006, n. 165/06;
  • la deliberazione dell'Autorità del 9 maggio 2007, n. 110/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 110/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 237/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TILP);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2007, n. 329/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 331/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 350/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 352/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/com 34/08;
  • il documento per la consultazione 18 dicembre 2007 recante "Servizio di maggior tutela: criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica", atto n. 55/07 (di seguito: documento per la consultazione 18 dicembre 2007);
  • la comunicazione della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente unico) dell'11 marzo 2008, prot. Autorità n. 8170 del 20 marzo 2008;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 13 marzo 2008, prot. Autorità n. 8172 del 20 marzo 2008;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 25 marzo 2008, prot. Autorità n. 8702 del 27 marzo 2008;
  • la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 18 marzo 2008, prot. Autorità n. 8257del 21 marzo 2008;
  • la comunicazione di Terna del 20 marzo 2008, prot. Autorità n. 8331 del 25 marzo 2008;
  • la nota della Direzione Mercati 11 marzo 2008, prot. 7093, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota della Direzione Mercati);
  • la comunicazione della società Enel Spa del 26 marzo 2008, prot. Autorità del 28 marzo 2008, n. 8811 (di seguito: comunicazione 26 marzo 2008).

Considerato che:

  • il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
  • l'articolo 5 del TIV individua i clienti finali che possono essere ammessi al servizio di maggior tutela;
  • ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela, tra l'altro, prevede l'applicazione di:
    1. corrispettivo PED;
    2. corrispettivo PPE;
    3. componente UC1;
    aggiornati e pubblicati trimestralmente dell'Autorità;
  • il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
  • gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti dall'Acquirente unico rispettivamente per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela;
  • fino all'aggiornamento per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2008, in occasione di ogni aggiornamento dell'anno successivo al primo, il corrispettivo unitario PED è stato corretto per tener conto delle necessità di recupero derivanti dagli scostamenti certi o ragionevolmente certi nel momento in cui si procede all'aggiornamento tra i costi e i ricavi in capo agli esercenti la maggior tutela (di seguito: recupero); e quanto non recuperato mediante detto adeguamento implicito del corrispettivo unitario PED in corso d'anno veniva recuperato attraverso la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti del servizio di maggior tutela;
  • l'Autorità, con il documento per la consultazione 18 dicembre 2007, ha proposto una nuova metodologia di calcolo del recupero rispetto al passato, prevedendo che esso sia determinato come differenza tra la stima dei costi annui di approvvigionamento dell'Acquirente unico e la stima del gettito del corrispettivo PED su base annua come rivalutata in occasione dei successivi aggiornamenti; e che la corretta quantificazione del recupero deve altresì tenere conto degli importi derivanti dal conguaglio del load profiling, ai sensi della deliberazione n. 118/03 e del TILP;
  • i soggetti che hanno risposto al documento per la consultazione 18 dicembre 2007 hanno valutato con favore le proposte dell'Autorità in merito alla nuova metodologia di calcolo del recupero ivi illustrata, anche in considerazione del fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 125/07, le società esercenti la maggior tutela separate societariamente dall'attività di distribuzione si trovano a sopportare una maggiore esposizione finanziaria, non disponendo, come invece accadeva in passato, di eventuali flussi di cassa derivanti dall'attività di distribuzione;
  • il comma 13.2, lettera a), del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare;
  • ai sensi del comma 13.2, lettera c), del TIV, l'Acquirente unico è tenuto a comunicare all'Autorità, successivamente all'1 luglio 2007, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
  • sulla base delle informazioni ricevute dagli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali che hanno risposto alla nota della Direzione Mercati e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato pari a circa 105 milioni di euro, di cui 93 milioni di euro sono riconducibili ai costi di acquisto dell'energia elettrica e i rimanenti 12 milioni di euro sono riconducibili ai costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
  • relativamente al periodo gennaio - dicembre 2007, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenzia come i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 limitatamente alla quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, siano complessivamente superiori ai costi stimati, a partire dai dati a suo tempo comunicati dal medesimo soggetto, ai fini della determinazione della componente CCA per il primo semestre 2007 e del corrispettivo PED nel secondo semestre 2007 per un importo residuo ad oggi quantificabile in circa 277 milioni di euro;
  • il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante (effettuata dall'Autorità nei trimestri precedenti) ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel periodo gennaio - dicembre 2007 deve essere recuperato tramite la componente UC1, di cui comma 1.1 del TIV;
  • gli squilibri residui del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005, nonché gli squilibri residui del sistema di perequazione dei medesimi costi relativi all'anno 2006 finora quantificabili, risultano interamente recuperati;
  • in base al punto 6 della deliberazione n. 110/07, l'Autorità aggiorna e pubblica, contestualmente agli aggiornamenti trimestrali, i valori di spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti derivante dall'applicazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela;
  • la legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza, studi l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi, emani direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti;
  • con comunicazione 26 marzo 2008 la società Enel S.p.A. ha comunicato di stare sperimentando con successo la lettura dei prelievi di energia elettrica di tutti i clienti finali connessi in bassa tensione riforniti sul mercato libero con cadenza mensile, invece che bimestrale; e che tale periodicità consentirebbe di addivenire a una configurazione diversa rispetto a quella proposta nel documento per la consultazione 18 dicembre 2007 quanto a raggruppamenti di mesi con cui procedere all'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.

Ritenuto opportuno:

  • dimensionare le aliquote di recupero da applicare agli elementi PE e PD del corrispettivo PED in modo da recuperare gli importi nei successivi sei mesi;
  • modificare in aumento la stima del costo medio annuo di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto al primo trimestre dell'anno 2008, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PE;
  • modificare in aumento la stima del costo medio annuo di dispacciamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto al primo trimestre dell'anno 2008, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PD;
  • rivedere in aumento il livello della componente UC1, dimensionandola con l'obiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2008 gli oneri in capo al Conto UC1 relativi all'anno 2007 con la conseguente estinzione della medesima componente, salvo necessità di ulteriori recuperi di competenza del mercato vincolato;
  • modificare il TIV prevedendo obblighi informativi in capo agli esercenti la maggior tutela che consentano all'Autorità di monitorare il numero di clienti finali che accedono al mercato libero o che rientrano al servizio di maggior tutela;
  • differire la decisione inerente ai raggruppamenti di mesi con cui procedere all'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela, anche al fine di tener conto delle sperimentazioni di cui all'ultimo alinea dei considerati ed in ragione di ciò mantenere la cadenza trimestrale almeno sino alla fine dell'anno 2008

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2
Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2008 sono fissati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e2.3 allegate al presente provvedimento.

2.2 I valori del corrispettivo PED per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2008 sono fissati nelle Tabelle 3.1, 3.2 e3.3 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3
Aggiornamento della componente UC1

3.1 I valori della componente UC1 per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2008sono fissati nelle Tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4
Modifiche al TIV

4.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

  1. dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:
    "Articolo 6bis
    Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela ai fini del monitoraggio

    6bis.1 A partire dal mese di maggio 2008, entro il 10 di ciascun mese, ciascun esercente la maggior tutela comunica all'Acquirente unico, secondo modalità dallo stesso definite, distintamente per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettere da a) a c):

    1. il numero dei punti di prelievo che a partire dal mese successivo cessa di essere servito nell'ambito del servizio di maggior tutela e accede al mercato libero, distinguendo il numero di punti di prelievo serviti nel mercato libero da una società collegata o appartenente al medesimo gruppo societario dell'esercente la maggior tutela;
    2. il numero dei punti di prelievo che a partire dal mese successivo cessa di essere servito nell'ambito del servizio di maggior tutela e accede al servizio di salvaguardia per effetto delle autocertificazioni di cui all'articolo 4bis;
    3. il numero dei punti di prelievo che a partire dal mese successivo rientra ex novo nel servizio di maggior tutela.
     

    6bis.2 Qualora l'esercente la maggior tutela eroghi il servizio in un ambito comprendente più regioni, le informazioni di cui al comma 6bis.1 devono essere fornite distintamente per ciascuna di tali regioni.

    6bis.3 Mensilmente, entro 5 giorni lavorativi dalla data di cui al comma 6bis.1, l'Acquirente unico trasmette all'Autorità i dati di cui al medesimo comma secondo modalità definite dalla Direzione Mercati dell'Autorità.";

  2. dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo 26:
    Articolo 26
    Disposizioni finali in merito agli obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela ai fini del monitoraggio

    26.1 Entro il 10 maggio 2008 gli esercenti la maggior tutela trasmettono all'Acquirente unico, secondo modalità dallo stesso definite, distintamente per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettere da a) a c), le medesime informazioni di cui al comma 6bis.1, lettere da a) a c), con riferimento al periodo compreso tra l'1 luglio 2007 e il 31 maggio 2008 distintamente per ciascun mese appartenente al medesimo periodo.

    26.2 Qualora l'esercente la maggior tutela eroghi il servizio in un ambito comprendente più regioni, le informazioni di cui al comma 26.1 devono essere fornite distintamente per ciascuna di tali regioni.

    26.3 Entro il 23 maggio 2008 l'Acquirente unico trasmette all'Autorità i dati di cui al comma 26.1 secondo modalità definite dalla Direzione Mercati dell'Autorità.".

Articolo 5
Disposizioni transitorie e finali

5.1 La tabella di cui all'Allegato C della deliberazione n. 110/07, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2008 è sostituita con la tabella 5 allegata al presente provvedimento.

5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1 aprile 2008.

 

28 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati:

Altri documenti: