Data pubblicazione: 18 luglio 2008
Delibera 14 luglio 2008
ARG/elt 95/08
Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 luglio 2008
Visti:
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, recante "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici" (di seguito: decreto ministeriale 11 aprile 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 2004, n. 60/04;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto).
Considerato che:
- l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 prevede che l'Autorità definisca le modalità e la tempistica secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 prevede che l'energia elettrica prodotta da impianti solari termodinamici è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/03 (relativi, rispettivamente all'accesso alla rete nel caso di impianti ibridi e alla cessione dell'energia elettrica), ovvero ceduta sul mercato;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 prevede che l'Autorità definisca le modalità per la riduzione delle tariffe incentivanti qualora vengano concessi incentivi in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti, rispettivamente, il 10% e il 25% del costo di investimento;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 prevede che l'Autorità stabilisca le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del medesimo decreto, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5, 8 e 10;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 prevede che l'Autorità determini le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3;
- l'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 prevede che, fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, le false dichiarazioni inerenti le disposizioni del medesimo decreto comportino la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa tariffa incentivante.
Considerato che:
- la deliberazione n. 281/05 e la deliberazione n. 89/07 definiscono le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi a tensione nominale, rispettivamente, superiore ad 1 kV e minore o uguale ad 1 kV, stabilendo, inoltre:
- disposizioni particolari per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03;
- forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione nel caso di mancato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del punto di consegna e per l'esecuzione dei lavori di connessione;
- le deliberazioni di cui al precedente alinea risultano applicabili anche per la connessione alla rete di impianti solari termodinamici e sono coerenti con quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 11 aprile 2008;
- con la deliberazione n. 88/07, l'Autorità ha introdotto disposizioni inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, definendo le responsabilità e le modalità di erogazione del medesimo servizio;
- la deliberazione di cui al precedente alinea è funzionale al calcolo della quantità di energia elettrica avente diritto agli incentivi;
- con la deliberazione n. 280/07, l'Autorità ha definito le modalità e le condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e ai sensi del comma 41 della legge n. 239/04;
- la deliberazione di cui al precedente alinea risulta applicabile anche per la cessione, in alternativa al libero mercato, dell'energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, nel caso di:
- impianti solari termodinamici non ibridi di qualunque potenza;
- impianti solari termodinamici ibridi aventi potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA,
Ritenuto opportuno:
- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 11 aprile 2008, relativamente alle condizioni per la connessione alla rete di impianti solari termodinamici, facendo riferimento alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 281/05 e di cui alla deliberazione n. 89/07;
- richiamare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2008, le deliberazioni dell'Autorità vigenti, con particolare riferimento agli impianti solari termodinamici e tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 8 e 13 del decreto legislativo n. 387/03;
- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2008 considerando che anche i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta concorrono alla copertura dell'investimento;
- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2008, ai fini di garantire certezza, equità di trattamento e non discriminazione a tutti i soggetti responsabili che intendono usufruire delle tariffe incentivanti previste dal medesimo decreto ministeriale 11 aprile 2008;
- prevedere, in particolare:
- per quanto concerne l'accesso alle tariffe incentivanti, che il soggetto responsabile dell'impianto solare termodinamico debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l'ammissibilità alla tariffa incentivante previsti dal decreto ministeriale 11 aprile 2008;
- per quanto concerne la gestione dell'impianto solare termodinamico, che il soggetto responsabile sia tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
- consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- nel caso di impianti ibridi, trasmettere tutti i dati necessari ai fini del calcolo della quota di produzione di energia elettrica attribuibile alla fonte solare e del corretto valore dell'incentivo da assegnare;
- per quanto concerne l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 11 aprile 2008, di prevedere che il soggetto attuatore possa effettuare verifiche di carattere documentale e di carattere tecnico-impiantistico avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorità;
- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 11 aprile 2008, definendo le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto, trovano copertura nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dalla componente tariffaria A3
DELIBERA
- di approvare le disposizioni di attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici, riportate in allegato (Allegato A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data di pubblicazione.
14 luglio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis