Data pubblicazione: 18 luglio 2008
Delibera 15 luglio 2008
ARG/gas 96/08
Avvio di procedimento finalizzato alla rideterminazione del vincolo ai ricavi e delle tariffe di distribuzione del gas naturale per gli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 per la società EGEA S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 luglio 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2007, n. 53/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2007, n. 125/07 (di seguito: deliberazione n. 125/07);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2007, n. 321/07 (di seguito: deliberazione n. 321/07);
- la nota della società EGEA S.p.A. (di seguito: EGEA) in data 12 febbraio 2008, prot. n. 76, ricevuta dall'Autorità in data 26 febbraio 2008, prot. Autorità n. 0005428 (di seguito: nota 26 febbraio 2008).
Considerato che:
- il comma 5.1 della deliberazione n. 170/04 prevede che le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità le proposte tariffarie per il servizio di distribuzione del gas naturale, contenenti il vincolo sui ricavi VRD e le tariffe di distribuzione;
- l'iter di approvazione delle proposte di cui al precedente alinea, nella prassi prevede che:
- le imprese di distribuzione provvedano alla compilazione di specifici questionari predisposti dagli Uffici dell'Autorità;
- successivamente alla compilazione dei questionari le proposte tariffarie vengano rese disponibili in un'area del sito dell'Autorità ad accesso riservato, per la verifica da parte delle imprese di distribuzione;
- gli Uffici dell'Autorità diano comunicazione alle imprese di distribuzione della pubblicazione delle proposte tariffarie sull'area riservata del sito dell'Autorità, chiedendo conferma di tali proposte e precisando che in assenza di conferma le proposte tariffarie siano considerate accettate per silenzio-assenso;
- successivamente alla conferma da parte delle imprese di distribuzione, l'Autorità proceda all'approvazione finale delle proposte tariffarie mediante proprio provvedimento;
- con deliberazione n. 125/07 sono state approvate le proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 presentate da EGEA;
- con deliberazione n. 321/07 è stata approvata la proposta tariffaria per l'anno termico 2007-2008 presentata da EGEA;
- successivamente alle approvazioni di cui ai precedenti alinea, con nota 26 febbraio 2008, EGEA ha comunicato che:
- a seguito dell'esame delle tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 321/07, ha rilevato una non corretta compilazione dei questionari propedeutici alla determinazione delle medesime tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2007-2008;
- l'errore di compilazione si riferisce all'imputazione dei contributi percepiti dai clienti finali che, sebbene non oggetto di capitalizzazione, sono stati posti in detrazione dei nuovi investimenti;
- l'errore di compilazione di cui ai precedenti punti è riferita anche ai questionari relativi alla determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale con riferimento agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007;
- con la medesima nota 26 febbraio 2008, EGEA ha richiesto la rettifica dei dati comunicati in sede di compilazione dei questionari e una nuova determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione e delle tariffe di distribuzione per gli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, o, in subordine, per il solo anno termico 2007-2008 con riferimento ai seguenti ambiti tariffari:
- 175 - Alba;
- 843 - Besana in Brianza;
- 1723 - Burago di Molgora;
- 1857 - Casarile;
- a supporto di tali richieste EGEA produce, in allegato alla nota 26 febbraio 2008, un'attestazione, rilasciata dalla società di revisione Mazars & Guérard S.p.A. (di seguito: la società di revisione), relativa alle modalità di rilevazione contabile dei contributi a fondo perduto relativi agli esercizi 2004, 2005 e 2006;
- nell'attestazione di cui al precedente alinea la società di revisione precisa che i contributi a fondo perduto versati a EGEA da pubbliche amministrazioni e da privati per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attività di distribuzione di gas naturale, sono stati considerati come ricavi d'esercizio e conseguentemente iscritti nella voce A1 del conto economico.
Considerato inoltre che:
- il comma 5.3.1 della deliberazione n. 170/04 prevede che la proposta tariffaria che l'impresa di distribuzione trasmette all'Autorità ai sensi dei commi 5.1 e 5.3 della medesima deliberazione, è corredata tra l'altro da:
- la modulistica predisposta dagli Uffici dell'Autorità, comprensiva di una tabella riepilogativa degli incrementi patrimoniali annuali presentati complessivamente dall'esercente, distinti per categorie di cespiti, opportunamente compilata;
- il prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati per località, con gli incrementi patrimoniali risultanti dal bilancio sottoposto a revisione contabile, ovvero il preconsuntivo da sottoporre alla suddetta revisione, sottoscritto dal rappresentante legale dell'esercente;
- quanto comunicato da EGEA nella nota 26 febbraio 2008 risulta in contrasto con le informazioni sottoscritte dal rappresentante legale dell'esercente ai sensi delle disposizioni di cui al richiamato comma 5.3.1 della deliberazione n. 170/04 e non è supportato dalla documentazione prevista dal comma 5.3.1 della deliberazione n. 170/04.
Considerato infine che:
- le proposte tariffarie approvate dall'Autorità costituiscono prezzi massimi e che pertanto l'approvazione di richieste di rettifica alle proposte originariamente formulate non implica l'automatico conguaglio degli importi ai clienti finali, che dipende comunque da una scelta finale dell'impresa di distribuzione.
Ritenuto opportuno:
- richiedere a EGEA:
- di compilare nuovamente i questionari propedeutici all'approvazione delle proposte tariffarie con riferimento all'anno termico 2007-2008 ed eventualmente agli anni termici 2005-2006, 2006-2007 procedendo a inserire correttamente il valore dei contributi che debbono essere sottratti dal valore degli investimenti;
- di trasmettere un nuovo prospetto di riconciliazione di cui all'articolo 5, comma 5.3.1, in cui siano riportati correttamente gli importi dei contributi percepiti da privati e pubbliche amministrazioni da portare in diminuzione degli investimenti, debitamente sottoscritto da parte del legale rappresentante dell'esercente;
- di fornire, al fine di verificare, anche sotto il profilo di eventuali responsabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la congruità e la veridicità dell'attestazione inerente i contributi percepiti dai privati e pubbliche amministrazioni:
- informazioni puntuali, relative agli investimenti, ai contributi e alle dismissioni dichiarate e alla loro contabilizzazione, precisando le poste nelle quali sono stati iscritti nel bilancio di esercizio;
- con riferimento ai contributi di cui al punto precedente, i documenti contabili atti ad individuarne l'ammontare, le relative pezze giustificative e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento degli importi ad essi relativi;
- nelle more delle predette verifiche, provvedere a confermare i vincoli ai ricavi e le tariffe di distribuzione, approvate con deliberazioni n. 125/07 e n. 321/07, in relazione agli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008
DELIBERA
- di richiedere a EGEA:
- una nuova compilazione dei questionari propedeutici all'approvazione delle proposte tariffarie con riferimento all'anno termico 2007-2008 ed eventualmente agli anni termici 2005-2006, 2006-2007, procedendo a inserire correttamente il valore dei contributi che debbono essere sottratti dal valore degli investimenti;
- la trasmissione di un nuovo prospetto di riconciliazione di cui all'articolo 5, comma 5.3.1, opportunamente sottoscritto dal legale rappresentante;
- informazioni puntuali relative agli investimenti, ai contributi e alle dismissioni, l'indicazione delle poste nelle quali sono stati iscritti nel bilancio di esercizio, nonché, relativamente ai contributi, adeguata evidenza contabile del loro valore e dell'avvenuto pagamento, necessarie al fine di verificare, anche sotto il profilo di eventuali responsabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la congruità e la veridicità dei dati trasmessi con le rispettive istanze sopra richiamate;
- di prevedere che gli elementi informativi di cui al punto 1 siano trasmessi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dei questionari di cui al precedente comma 1, lettera a) e, in caso di mancata trasmissione dei suddetti elementi entro la scadenza prevista, di ritenere definitive le tariffe così come determinate ai sensi delle deliberazioni n. 125/07 e n. 321/07;
- di confermare nelle more delle predette verifiche, i vincoli ai ricavi e le tariffe di distribuzione, approvate con deliberazioni n. 125/07 e n. 321/07, in relazione agli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a EGEA.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
15 luglio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis