Data pubblicazione: 06 agosto 2008
Delibera 04 agosto 2008
ARG/elt 107/08
Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07, in materia di ritiro dedicato dell'energia elettrica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 agosto 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
- l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: Testo Integrato Trasporto).
Considerato che:
- l'articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 280/07, prevede che il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) regoli con Terna S.p.A. (di seguito: Terna) i corrispettivi per il servizio di trasporto relativi all'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04; e che, a tal fine e limitatamente all'energia elettrica oggetto del ritiro dedicato, le imprese distributrici riconoscano a Terna, anziché ai produttori, la componente CTR, in deroga a quanto previsto dal medesimo Testo integrato;
- a far data dall'1 gennaio 2008, le disposizioni dell'Autorità in merito all'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica sono contenute nel Testo Integrato Trasporto e non più nel Testo Integrato;
- Terna ha rappresentato all'Autorità che le disposizioni di cui al succitato comma 10.2, sulla base delle quali le imprese distributrici devono riconoscere la componente CTR a Terna, comportano un aggravio procedurale e amministrativo tra le imprese distributrici e Terna e tra Terna e il GSE.
Ritenuto opportuno:
- modificare la deliberazione n. 280/07:
- al fine di coordinarla con il Testo Integrato Trasporto;
- al fine di prevedere che la componente CTR sia riconosciuta dalle imprese distributrici direttamente al GSE, anziché a Terna
DELIBERA
- La deliberazione n. 280/07 è modificata nei punti di seguito indicati:
- all'articolo 1, comma 1.1, le parole "Testo integrato" sono sostituite dalle seguenti "Testo Integrato Trasporto";
- l'articolo 4, comma 4.2, lettera b), è sostituito dal seguente:
"b) applica i corrispettivi di cui all'articolo 13, comma 13.1, lettera b), e all'articolo 16 del Testo Integrato Trasporto"; - l'articolo 10, comma 10.2, è sostituito dal seguente:
"10.2.Con riferimento all'energia elettrica oggetto del ritiro dedicato, il GSE regola con Terna il corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall'articolo 16, comma 16.1, del Testo Integrato Trasporto e regola con le imprese distributrici i corrispettivi per il servizio di trasporto previsti dall'articolo 13 del Testo Integrato Trasporto. A tal fine e limitatamente all'energia elettrica oggetto del ritiro dedicato, le imprese distributrici riconoscono al GSE, anziché ai soggetti titolari degli impianti di produzione di energia elettrica, il corrispettivo previsto dall'articolo 13, comma 13.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.". - all'articolo 12, comma 12.1, all'articolo 12, comma 12.2, all'articolo 12, comma 12.3, all'articolo 12, comma 12.4, le parole "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato" sono sostituite dalle seguenti "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto";
- entro il 30 settembre 2008 i soggetti interessati provvedono a perfezionare la regolazione delle partite economiche in conformità a quanto previsto al punto 1, con riferimento al periodo 1 gennaio 2008-31 luglio 2008;
- il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore a decorrere dalla data di prima pubblicazione;
- il testo della deliberazione n. 280/07 è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), nella versione risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
4 agosto 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis