Data pubblicazione: 19 dicembre 2008
Delibera 17 dicembre 2008
ARG/gas 185/08
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale emanate con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 ed approvazione delle Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 dicembre 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 168/04 che ha approvato il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06 (di seguito: deliberazione n. 294/06), che ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale successivamente modificate ed integrate con deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito: Disposizioni in tema di standard di comunicazione);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RQDG);
- il documento per la consultazione 14 aprile 2008, DCO 9/08, intitolato "Standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale - Terza Consultazione" (di seguito: terzo documento per la consultazione) e le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 17 gennaio 2007, n. 2/07 (di seguito: determinazione n. 2/07);
- la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 20 ottobre 2008, n. 59/08 (di seguito: determinazione n. 59/08).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 294/06 in materia di standard di comunicazione tra i distributori, gli utenti del servizio di distribuzione ed i venditori di gas naturale, a seguito di un procedimento sottoposto alla sperimentazione della metodologia di Analisi di impatto della regolazione (di seguito: AIR) ai sensi della deliberazione n. 203/05, l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard di comunicazione ed ha istituito un gruppo di lavoro con le associazioni dei distributori e dei venditori di gas finalizzato al completamento della regolazione in materia, successivamente avviato e disciplinato con la determinazione n. 2/07 (di seguito: Gruppo di lavoro);
- sulla base della disciplina vigente, degli esiti delle attività svolte dal Gruppo di lavoro nonché di una ricognizione circa la prassi in uso presso alcuni distributori di gas e di energia elettrica, l'Autorità ha pubblicato il terzo documento per la consultazione contenente proposte di completamento della regolazione in termini sia di definizione dei flussi di comunicazione, per la quasi totalità delle prestazioni di ambito, sia di caratterizzazione dello standard di comunicazione evoluto;
- alla luce delle osservazioni pervenute al terzo documento per la consultazione, con la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 134/08) l'Autorità ha ritenuto opportuno modificare ed integrare le Disposizioni in tema di standard di comunicazione, stabilendo tra l'altro:
- per lo standard di comunicazione evoluto alcune funzionalità minime e l'utilizzo come vettore del formato XML (Extensible Markup Language);
- il differimento del termine temporale di adozione dello standard di comunicazione evoluto, fissato dalla deliberazione n. 294/06 al 1° ottobre 2008, con la definizione di due differenti tempistiche della sua adozione in ragione del numero di clienti finali alimentati in bassa pressione al 31 dicembre 2008, in modo da riconoscere agli operatori interessati un periodo più lungo per l'effettuazione degli adeguamenti, anche in considerazione del protrarsi delle attività del Gruppo di lavoro dovute alla complessità della materia;
- nel periodo transitorio, l'obbligo di accettare e processare le richieste che pervengono tramite il canale della posta elettronica certificata (di seguito: PEC), nei termini già previsti dalle Disposizioni in tema di standard di comunicazione approvate con la deliberazione n. 294/06;
- la conferma della possibilità per il distributore di mettere a disposizione, in alternativa alla PEC, modalità tecniche di trasmissione evolute, del tipo "Application-to-Application" e/o applicazioni internet, purché aventi almeno alcune caratteristiche minime, individuate anche a seguito di diverse segnalazioni pervenute;
- con la deliberazione ARG/com 134/08 l'Autorità ha altresì disposto:
- nell'ottica di favorire l'individuazione di disposizioni univoche in tema di standard di comunicazione per i due settori dell'energia elettrica e del gas, di estendere le attività del Gruppo di lavoro al settore elettrico nel rispetto delle specificità di ambito, come successivamente disciplinato dalla determinazione n. 59/08;
- di definire con successivi provvedimenti le disposizioni di maggior dettaglio in materia, necessarie al completamento del quadro di adempimenti per il perseguimento delle finalità descritte all'interno del procedimento AIR;
- le osservazioni al terzo documento per la consultazione hanno evidenziato l'opportunità di non disegnare una sequenza di messaggi troppo onerosa da gestire tramite la PEC, limitando ad esempio gli scambi informativi riguardanti gli appuntamenti ed il ricorso agli allegati in formato Pdf (Portable Document Format);
- molti dei soggetti che hanno preso parte alla consultazione vedono con favore l'introduzione di codifiche nazionali delle tipologie di prestazione e delle causali di inammissibilità; per quanto concerne la verifica di ammissibilità, poi, gli stessi hanno sollecitato l'individuazione di tempistiche differenti a seconda che la richiesta riguardi un solo punto di riconsegna o più, sottolineando come la fissazione di una tempistica massima sia un ulteriore elemento di garanzia per la controparte; alcuni soggetti hanno richiesto di individuare come bloccanti le informazioni essenziali, così da non compromettere la tempestività e l'efficienza del processo;
- nella riunione del Gruppo di lavoro del 13 novembre 2008 è stata fatta una verifica della situazione alla luce delle disposizioni introdotte con la deliberazione ARG/com 134/08 ed un'analisi della bozza di Istruzioni Operative con le disposizioni di maggior dettaglio derivanti dall'attività del Gruppo di lavoro stesso e già rese pubbliche con il terzo documento per la consultazione; l'attività del Gruppo di lavoro ha evidenziato:
- l'esigenza di portare avanti contestualmente tutti i passaggi necessari all'implementazione dei sistemi nella loro completezza e di riconoscere un congruo periodo transitorio prima dell'adozione delle codifiche univoche, individuate per identificare la tipologia di prestazione e le causali di inammissibilità, in modo da consentire agli operatori del settore del gas l'adeguamento dei sistemi informativi;
- la necessità di definire in tempi brevi le restanti prestazioni rispetto all'ambito di applicazione;
- l'opportunità di subordinare l'obbligo di dotarsi di uno strumento di comunicazione evoluto alla pubblicazione da parte dell'Autorità delle Istruzioni Operative in tema di regole di trasmissione, di contenuti minimi dei messaggi scambiati e di criteri di ammissibilità, elementi necessari per la predisposizione dei sistemi informativi e per la standardizzazione dei flussi comunicativi;
- in alternativa, l'opportunità di prevedere per i distributori di gas naturale, con almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2008, la possibilità di applicare le Istruzioni Operative contestualmente all'adozione dello strumento di comunicazione evoluto, ossia a partire dal 1° aprile 2009;
- sempre per il periodo transitorio, la necessità che tutti i flussi riferiti alle diverse prestazioni trattate nelle disposizioni operative siano gestiti tramite un solo strumento evoluto reso disponibile dal distributore, ossia che il venditore non sia costretto a frammentare il lavoro inerente una stessa pratica su più sistemi adottati dal distributore;
- l'opportunità di favorire l'automazione del caricamento dei dati da parte dei diversi strumenti evoluti adottati dai distributori;
- nel terzo documento per la consultazione i soggetti sono stati sollecitati ad esprimersi anche in tema di:
- aggiornamento periodico delle informazioni di competenza, ossia quella serie di dati che l'operatore aggiorna occasionalmente nel proprio database, con possibili inefficienze per il sistema globale poiché non è tenuto a passare l'informazione alla controparte, proponendo tra l'altro lo scambio dei dati utili a definire lo stato di consistenza del parco dei gruppi di misura di proprietà del distributore per mettere il venditore nella condizione più efficiente al momento della presentazione di una richiesta di verifica del gruppo di misura da parte di un cliente finale;
- verificabilità delle informazioni e dei dati scambiati, prospettando l'archiviazione in formato elettronico dei tracciati delle comunicazioni connesse alla singola richiesta di prestazione per un periodo non inferiore a tre anni solari;
- con riferimento al precedente alinea, le osservazioni pervenute hanno evidenziato rispettivamente:
- una unanime condivisione della proposta, soprattutto per il periodo di utilizzo della PEC, indicando frequenze variabili dalla mensile alla semestrale; un'associazione ha suggerito di effettuare un allineamento iniziale per aggiornare le anagrafiche;
- l'accento sulla mole di dati da archiviare, con la proposta da parte di un'associazione di limitare l'obbligo di conservazione dei tracciati delle comunicazioni ad un solo anno solare, almeno in una prima fase;
- successivamente all'emanazione della deliberazione ARG/com 134/08, sono pervenute alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità comunicazioni da parte di associazioni di distributori e di venditori di gas naturale tese ad evidenziare le criticità applicative incontrate dagli operatori, richiedendo in particolare:
- di continuare ad utilizzare le attuali modalità di scambio informativo mediante PEC fino all'adozione dello strumento di comunicazione evoluto definito dall'articolo 4, comma 2, delle Disposizioni in tema di standard di comunicazione approvate con la deliberazione ARG/com 134/08;
- di prevedere un adeguato periodo dalla pubblicazione delle Istruzioni Operative per permettere agli operatori di finalizzare i necessari investimenti.
Ritenuto che sia opportuno:
- definire, attraverso Istruzioni Operative, la sequenza minima obbligatoria dei messaggi ed i contenuti minimi di ciascun scambio informativo per le seguenti prestazioni:
- preventivazione lavori;
- esecuzione lavori;
- attivazione della fornitura;
- disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
- riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
- verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale;
- identificare per ciascuna richiesta di prestazione, di cui al precedente alinea, causali di inammissibilità della richiesta stessa, con invio da parte del distributore del messaggio di esito negativo entro lo stesso giorno in cui è pervenuta la richiesta se singola o entro il giorno lavorativo successivo nel caso di richieste massive;
- per quanto concerne la sequenza dei messaggi ed i contenuti minimi di ciascun scambio informativo, accogliere parte delle istanze emerse dalla consultazione non inserendo, in questa fase di prima applicazione delle disposizioni operative, alcuni passaggi informativi e dati considerati eccessivamente onerosi;
- accogliere la richiesta di prevedere un congruo periodo di tempo per i necessari adeguamenti organizzativi prima dell'adozione delle codifiche univoche nazionali individuate per definire la tipologia di prestazione e la causale di inammissibilità, fissando l'entrata in vigore delle stesse contemporaneamente alla pubblicazione sul sito internet del distributore dei template e/o dei tracciati per ciascun scambio informativo ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera b), delle Disposizioni in tema di standard di comunicazione;
- in considerazione dei tempi necessari agli adeguamenti informatici, prevedere il differimento del termine temporale del 1° aprile 2009, definito dall'Articolo 5, comma 1, delle Disposizioni in tema di standard di comunicazione, al 1° luglio 2009;
- stabilire che la gestione dell'intero flusso informativo sia garantita attraverso l'utilizzo di un unico strumento evoluto per tutte le prestazioni individuate dalle Istruzioni Operative nel caso in cui un distributore abbia deciso di avvalersi di quanto previsto all'Articolo 6 delle Disposizioni in tema di standard di comunicazione per quanto concerne lo strumento di comunicazione evoluto da utilizzare nel periodo transitorio;
- accogliere quanto emerso dalla consultazione in tema di aggiornamento periodico delle informazioni di competenza, almeno fino a quando non saranno utilizzati solo strumenti di comunicazione evoluti, prevedendo uno scambio iniziale, e successivamente con periodicità semestrale, di alcuni dati utili a configurare l'anagrafica del punto di riconsegna;
- in considerazione di quanto già previsto in materia sia dal Testo integrato della qualità dei servizi gas che della RQDG, accogliere quanto emerso dalla consultazione in tema di verificabilità delle informazioni e dei dati scambiati, definendo l'obbligo di archiviazione per almeno un anno solare;
- dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio affinché provveda con proprie determinazioni, con la collaborazione del Direttore della Direzione Mercati secondo gli indirizzi dell'Autorità, alle eventuali integrazioni e modifiche delle Istruzioni Operative emanate in tema di standard di comunicazione
DELIBERA
- di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alle Disposizioni in tema di standard di comunicazione, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06 e successivamente modificate ed integrate con la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08:
- all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.3 La sequenza minima obbligatoria dei messaggi ed i contenuti minimi di ciascun scambio informativo per le prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, nonché le causali di non ammissibilità delle richieste sono definiti nelle Istruzioni Operative pubblicate nel sito internet dell'Autorità."; - all'articolo 5, comma 1, lettera a), le parole "1 aprile 2009" sono sostituite dalle parole "1 luglio 2009";
- all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"8.1 L'utente del servizio di distribuzione di gas naturale, qualora diverso dal venditore di gas naturale, è tenuto ad assicurare che le richieste di prestazione vengano inviate al distributore di gas naturale interessato nel rispetto delle tempistiche previste dalle deliberazioni n. 168/04 e ARG/gas 120/08, mediante accordi con il venditore e con gli altri soggetti eventualmente interposti."; - dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti articoli 10 e 11:
"Articolo 10
Aggiornamento periodico delle informazioni
10.1 Il distributore è tenuto ad inviare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), tramite lo standard di comunicazione messo a disposizione, entro il 28 febbraio 2009, e successivamente con cadenza semestrale entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto di ogni anno, almeno i dati minimi necessari alla definizione dell'anagrafica del punto di riconsegna. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), qualora rilevino una discrepanza rispetto alle informazioni in loro possesso, provvedono ad avvisare tempestivamente il distributore trasmettendo, sempre tramite lo standard di comunicazione messo a disposizione, i dati aggiornati.
10.2 I dati minimi di cui al precedente comma, oggetto di aggiornamento periodico in mancanza di uno strumento di comunicazione evoluto che garantisca l'allineamento in tempo reale delle informazioni, sono definiti nelle Istruzioni Operative di cui all'articolo 3, comma 3.
Articolo 11
Verificabilità delle informazioni e dei dati scambiati
11.1 Al fine di consentire l'effettuazione di controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati scambiati e assicurare il rispetto delle disposizioni in materia, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a conservare in modo ordinato e accessibile, in formato elettronico, i tracciati riportanti i dati scambiati per un periodo non inferiore ad un anno solare.";
- all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- di approvare le "Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione", allegate al presente provvedimento (Allegato A), di cui formano parte integrante e sostanziale e di prevedere che eventuali integrazioni e modifiche delle predette Istruzioni Operative siano definite, in relazione all'attuazione concreta, da parte del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio con propria determinazione, con la collaborazione del Direttore della Direzione Mercati, secondo gli indirizzi dell'Autorità;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo delle "Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di standard di comunicazione" di cui al punto 1 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
17 dicembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis
Tag: standard di comunicazione