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Data pubblicazione: 05 agosto 2009

Parere 05 agosto 2009

PAS 13/09

Parere in merito all’istanza della società IGI Poseidon SA per la proroga dei termini relativi all’avvio dell’operatività del gasdotto Poseidon Italia-Grecia

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
  • il regolamento n. 1775/2005 del 28 settembre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la decisione 1364/2006/CE del 6 settembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la direttiva 2004/67/EC del 26 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2007, come modificato dal il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, (di seguito: decreto 31 gennaio 2007);
  • l’istanza della società IGI Poseidon SA inviata in data 8 luglio 2009 al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza all’Autorità (prot. Autorità n. 39323) (di seguito: istanza 8 luglio 2009);
  • la nota, in data 4 agosto 2009 (prot. Autorità n. 45214 del 5 agosto 2009), della Direzione generale sicurezza approvvigionamento e infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: nota 4 agosto 2009).

Considerato che:

  • con il decreto 31 gennaio 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con il Ministero dello Sviluppo greco e l’Autorità, ha concesso una esenzione alle società Edison S.p.A. e DEPA SA, per conto della costituenda società Poseidon Co (oggi IGI Poseidon SA), dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, per una quota del 100% e per un periodo di 25 anni, a partire dalla data di operatività dello stesso, per l’intera capacità nominale di trasporto di 1,015 MNmc/h, corrispondenti a circa 8 miliardi di metri cubi annui, del gasdotto denominato Poseidon, facente parte del progetto IGI, localizzato nel mare Adriatico, tra le località di Stavrolimenas in Grecia e Otranto in Italia.
  • l’articolo 1, comma 3, del decreto 31 gennaio 2007 prevede la possibilità di revoca dell’esenzione qualora non sia stata avviata l’operatività del gasdotto Poseidon entro il 2012, fatta salva la possibilità di richiedere varianti o proroghe, opportunamente motivate, al Ministero dello Sviluppo Economico;
  • con l’istanza 8 luglio 2009 la società IGI Poseidon SA ha richiesto una proroga dei termini previsti dal decreto 31 gennaio 2007 e la traslazione del termine per l’avvio dell’operatività del gasdotto Poseidon entro il 2015;
  • con la nota 4 agosto 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto all’Autorità un parere in merito all’accoglimento dell’istanza di cui al precedente punto.

Ritenuto opportuno:

  • in considerazione delle motivazioni a supporto dell’istanza e dell’imputabilità del posticipo dell’avvio dell’operatività del gasdotto Poseidon a cause indipendenti dalla volontà della società titolare dell’esenzione ed imprevedibili al momento della concessione dell’istanza medesima, esprimere parere favorevole in merito all’accoglimento dell’istanza di proroga del termine per l’avvio dell’operatività del gasdotto entro il 2015

DELIBERA

  1. di esprimere parere favorevole al Ministro dello Sviluppo Economico in merito all'accoglimento dell'istanza di proroga del termine per l'avvio dell'operatività del gasdotto entro il 2015;
  2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del decreto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.



5 agosto 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis