Data pubblicazione: 01 luglio 2009
Delibera 24 aprile 2009
GOP 21/09
Determinazione della misura del contributo, per l'anno 2009, per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 aprile 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- i decreti legislativi del 16 marzo 1999, n. 79 e del 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004 n. 312 (di seguito: legge n. 312/04);
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006 n. 51;
- la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 245/04, come successivamente modificata ed integrata, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato il proprio Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;
- la deliberazione 22 giugno 2007, n. 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione n. 143/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008 - GOP 35/08 recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti ed consumatori". (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2008 - GOP 61/08, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009.
Considerato che :
- il comma 38 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 68 bis dell'articolo 1 della legge n. 266/05 stabilisce che, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, si provvede unicamente mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
- l'Autorità, ai sensi della predetta disposizione, può determinare variazioni nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato limite dell'uno per mille con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
- il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione dell'Autorità con cui si determina la misura della contribuzione deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;
- il comma 40 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 24 dell'articolo 18 della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorità;
- il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 ha previsto entrate per euro 42.300.000,00 (quarantaduemilionitrecentomila/00), stimate tenendo conto del gettito conseguito nell'anno precedente dai soggetti operanti sulla base dell'aliquota del contributo, confermata negli ultimi cinque anni dall'Autorità, nella misura dello 0,3 per mille.
Ritenuto che:
- la misura del contributo, una volta definita, determini l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e costituisca l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento;· la misura del contributo per l'anno 2009 debba essere riferita da ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e del gas ai ricavi risultanti dal bilancio approvato relativamente all'esercizio 2008;
- sia opportuno confermare anche per l'anno 2009, in ragione dell'ammontare dei versamenti conseguiti nell'anno 2008, nonché del fabbisogno di spesa per l'anno 2009, risultante dal relativo bilancio di previsione dell'Autorità, l'aliquota di contribuzione nella misura dello 0,3 per mille;
- sia opportuno confermare un'unica forma di versamento del contributo 2009 tramite bonifico effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui dati saranno comunicati all'Autorità utilizzando il sistema informatico di comunicazione, introdotto con deliberazione GOP 35/08, nonché tutte le altre indicazioni e modalità di contribuzione di carattere generale di cui alla deliberazione n. 143/07
DELIBERA
- di confermare per l'anno 2009, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2008, l'entità del contributo dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas da effettuarsi secondo le indicazioni e le modalità di cui alla deliberazione n. 143/07;
- di disporre che tale contributo sia versato entro il 31 luglio 2009, tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità;
- di disporre che, entro il 15 settembre 2009, i soggetti obbligati al versamento del contributo, inviino all'Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con la citata deliberazione GOP 35/08;
- di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto dei commi 65 e 68 bis, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
- di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
24 aprile 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis