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Data pubblicazione: 08 ottobre 2009

Delibera 30 settembre 2009

ARG/elt 140/09

Modifiche della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, con riferimento alle disposizioni in merito alla regolazione degli impianti essenziali di cui all’articolo 3, comma 11, della legge n. 2 del 28 gennaio 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 settembre 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2009, ARG/elt n. 52/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 52/09);
  • la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in data 30 settembre 2009 (di seguito: lettera 30 settembre).

Considerato che:

  • l'articolo 63, comma 63.4, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06 prevede che entro il 30 settembre di ciascun anno Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione, ovvero la quota parte degli stessi ritenuta essenziale, nella sua disponibilità e precedentemente individuati dalla medesima Terna;
  • nella lettera 30 settembre, Terna ha evidenziato l'esigenza di prorogare, per l'anno in corso, al 15 ottobre il termine previsto all'articolo 63, comma 63.4, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06, al fine di sottoporre alla consultazione una versione integrata della proposta di modifica del Codice di rete di Terna, così da rendere evidenti le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt n. 52/09 con riferimento agli impianti di produzione e pompaggio.

Considerato inoltre che:

  • le scadenze previste all'articolo 63, commi 63.1, 63.5 e 63.10 e 63.11, ed all'articolo 65.bis, commi 65.bis.3 e 65.bis.5, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06 sono funzionali a lasciare intervalli di tempo congrui tra i diversi adempimenti previsti dalla deliberazione ARG/elt n.52/09 a Terna e, soprattutto, agli utenti del dispacciamento con disponibilità di impianti assoggettati alla disciplina di cui alla medesima deliberazione ARG/elt n.52/09 per l'anno solare successivo.

Ritenuto opportuno:

  • che la proposta di modifica del Codice di rete di Terna sia sottoposta a consultazione dando evidenza delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt n. 52/09 con riferimento agli impianti di produzione e pompaggio, anche al fine di poter raccogliere eventuali osservazioni a riguardo da parte degli operatori e/o dei soggetti interessati;
  • prorogare conseguentemente, per l'anno in corso, al 15 ottobre il termine previsto all'articolo 63, comma 63.4, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06;
  • prevedere, per quanto nei considerati e sempre con riferimento all'anno in corso, una coerente variazione delle scadenze previste all'articolo 63, commi 63.1, 63.5 e 63.10, dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06;
  • prevedere comunque, con riferimento all'anno in corso, che la regolazione applicabile nell'anno solare successivo agli impianti assoggettati alla disciplina di cui alla deliberazione ARG/elt n.52/09 sia nota all'utente del dispacciamento che abbia la disponibilità di detti impianti prima dell'avvio dell'anno solare in cui detta regolazione trova applicazione

DELIBERA

  1. di modificare, con riferimento all'anno 2009, le scadenze previste all'articolo 63, commi 63.1, 63.4, 63.5 e 63.10 dell'Allegato A della deliberazione n. 111/06, nei termini di seguito indicati:
    1. la scadenza di cui all'articolo 63, comma 63.1, è posta, per l'anno 2009, al 15 novembre;
    2. la scadenza di cui all'articolo 63, comma 63.4, è posta, per l'anno 2009, al 15 ottobre;
    3. la scadenza di cui all'articolo 63, comma 63.5, è posta, per l'anno 2009, al 31 ottobre;
    4. la scadenza di cui all'articolo 63, comma 63.10, è posta, per l'anno 2009, al 15 novembre.
  2. di prevedere, con riferimento all'anno 2009, che la richiesta di ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione, eventualmente presentata all'Autorità ai sensi dell'articolo 63, comma 63.11, dell'Allegato A della deliberazione n.111/06, dall'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza, debba considerarsi accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento della stessa o, se precedente, entro il 31 dicembre;
  3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

30 settembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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Atti: