Data pubblicazione: 05 luglio 2010
Determina 05 luglio 2010
3/10
Adozione della specifica modulistica per la presentazione dell’istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale di cui all’articolo 42 del TIT per le imprese ammesse al regime delle integrazioni tariffarie di cui alla legge n. 10/91
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TARIFFE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Il 5 luglio 2010
Visti:
- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
- il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con la legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102 (di seguito: decreto legge n. 78/09);
- i provvedimenti del CIP 18 gennaio 1967, n. 1157 e 1158 (di seguito: provvedimenti CIP n. 1157/67 e n. 1158/67);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato 2004-2007), ed in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: Allegato A della deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007 n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata, e la relativa Relazione AIR;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione n. 348/07 (di seguito: TIT), e in particolare l'articolo 42;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
Considerato che:
- con la deliberazione ARG/elt 72/10, l'Autorità ha riaperto i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 42 del TIT per le imprese ammesse al regime delle integrazioni tariffarie di cui alla legge n. 10/91;
- nella medesima deliberazione, al punto 2, l'Autorità ha previsto che l'istanza di cui sopra debba essere effettuata entro il 30 giugno 2011 utilizzando la specifica modulistica definita con determina del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, resa disponibile tramite il sito internet dell'Autorità entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del citato provvedimento;
Considerato che:
- il meccanismo previsto dall'allegato A alla deliberazione n. 96/04 prevedeva che la perequazione specifica aziendale venisse applicata a partire dall'anno 2004, sulla base di valori calcolati a partire dai dati contabili e di bilancio relativi all'anno 2003;
Considerato che:
- tra le imprese ammesse al regime delle integrazioni tariffarie di cui alla legge n. 10/91 sono incluse le imprese elettriche minori originariamente ammesse alle integrazioni tariffarie di cui al Cap. VII, comma 3, lettera a) del provvedimento Cip n. 34/74, per le quali l'integrazione tariffaria copre anche l'attività di produzione;
- di conseguenza, il punto 3 della deliberazione ARG/elt 72/10 prevede la possibilità di richiedere, sempre su base volontaria, anche l'accesso alla reintegrazione dei costi di generazione dell'energia elettrica prevista per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all'Allegato A della deliberazione n. 111/06;
- il punto 4 della medesima deliberazione dispone che l'istruttoria relativa alla reintegrazione dei costi di generazione, ove richiesta, sia condotta congiuntamente all'istruttoria per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale;
Considerato che:
- le imprese ammesse al regime delle integrazioni tariffarie di cui alla legge n. 10/91 presentano situazioni molto diverse, sia in termini di datazione del diritto a richiedere l'integrazione tariffaria sia in termini di aggiornamento dell'ultima aliquota definitiva di integrazione tariffaria approvata;
- il punto 5 della deliberazione ARG/elt 72/10 prevede che la decorrenza della perequazione specifica aziendale e dell'eventuale reintegrazione dei costi di generazione, e la conseguente cessazione del diritto all'integrazione tariffaria di cui alla legge n. 10/91, siano definite dall'Autorità in esito all'istruttoria per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale, garantendo la continuità dei meccanismi;
- il punto 7 della deliberazione citata demanda a un eventuale successivo provvedimento dell'Autorità l'aggiornamento e l'adattamento delle modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale disciplinate dalla delibera n. 96/04, con possibilità di prevedere criteri differenziati per tipologia d'impresa, fermi restando i criteri e i principi del regime in oggetto.
Considerato che:
- il combinato disposto della normativa relativa alla perequazione specifica aziendale, da un lato, e delle integrazioni tariffarie di cui alla Legge 10/91, dall'altro, individua i seguenti limiti temporali per le richieste delle imprese relative all'anno di applicazione del nuovo regime:
- periodo successivo all'approvazione dell'ultima aliquota definitiva di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori originariamente ammesse alle integrazioni tariffarie di cui al Cap. VII, comma 3, lettera a) del provvedimento Cip n. 34/74 e, in ogni caso, non precedente l'istituzione del regime di perequazione specifica aziendale (anno di applicazione 2004);
- periodo non precedente la maturazione del diritto a ricevere l'integrazione tariffaria, per le imprese di cui al decreto legge n. 78/09, art. 3, co. 4-quater;
- periodo non successivo all'anno 2010, a condizione che il bilancio dell'anno 2009 sia già stato approvato all'atto di presentazione dell'istanza;
Considerato anche che:
- il punto 6 della deliberazione ARG/elt 72/10 dispone che per le imprese elettriche minori originariamente ammesse alle integrazioni tariffarie, la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale, se completa in tutte le sue parti, comporti la sospensione delle eventuali restituzioni connesse all'approvazione delle aliquote di integrazione tariffaria a titolo definitivo di anni pregressi, fino all'avvenuto completamento dell'istruttoria per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale.
Ritenuto opportuno:
- approvare la modulistica necessaria per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e l'eventuale richiesta di accesso alla reintegrazione dei costi di generazione dell'energia elettrica prevista per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all'Allegato A della deliberazione n. 111/06, sulla base della modulistica già impiegata per accedere ai medesimi meccanismi e salvo successivi aggiornamenti e adattamenti ai sensi del punto 7 della deliberazione ARG/elt 72/10;
- precisare che la base normativa per la reintegrazione dei costi di generazione dell'energia elettrica prevista per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico applicabile alle imprese elettriche minori è in corso di completamento, e di conseguenza l'Autorità si riserva di chiedere ulteriori informazioni alle imprese che presentino l'istanza relativa;
- definire l'anno di riferimento per il quale l'impresa richiedente deve fornire i dati per il calcolo come l'anno precedente all'anno di applicazione del nuovo regime e conseguente rinuncia al regime di integrazione tariffaria;
Ritenuto inoltre opportuno:
- precisare che la completezza dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale prevista al punto 6 della deliberazione ARG/elt 72/10 verrà valutata anche sulla base della messa a disposizione dei dati richiesti nei tempi previsti;
- precisare, di conseguenza, che la eventuale sospensione delle restituzioni a seguito della presentazione dell'istanza summenzionata decade laddove l'impresa non fornisca all'Autorità i dati necessari e richiesti nei tempi previsti.
DETERMINA
- di approvare la modulistica di cui agli allegati A e B e di metterla a disposizione sul sito dell'Autorità ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e l'eventuale richiesta di accesso alla reintegrazione dei costi di generazione dell'energia elettrica prevista per gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all'Allegato A della deliberazione n. 111/06. L'Autorità si riserva di richiedere eventuali chiarimenti ed approfondimenti, anche per il tramite della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- di definire come "anno di applicazione" l'anno in cui verrà applicato il regime di perequazione specifico aziendale per la prima volta, in sostituzione del regime di integrazione tariffaria di cui alla Legge n. 10/91, che si intende a tutti gli effetti rinunciato;
- di definire come "anno di riferimento" l'anno precedente quello di prima applicazione, relativamente al quale l'azienda dovrà fornire i dati richiesti dalla modulistica necessari per il calcolo della perequazione specifica aziendale e, se applicabile, per il calcolo della reintegrazione per l'attività di produzione;
- di specificare che, in coerenza con la normativa vigente, le richieste delle imprese relative all'anno di applicazione del nuovo regime devono riferirsi a:
- periodo successivo all'approvazione dell'ultima aliquota definitiva di integrazione tariffaria per le imprese elettriche minori originariamente ammesse alle integrazioni tariffarie di cui al Cap. VII, comma 3, lettera a) del provvedimento Cip n. 34/74 e, in ogni caso, non precedente l'istituzione del regime di perequazione specifica aziendale;
- periodo non precedente la maturazione del diritto a ricevere l'integrazione tariffaria, per le imprese di cui al decreto legge n. 78/09, art. 3, co. 4-quater;
- periodo non successivo all'anno 2010, a condizione che il bilancio dell'anno 2009 sia già stato approvato all'atto di presentazione dell'istanza;
- di precisare che, ai sensi del punto 6 della deliberazione ARG/elt 72/10, il giudizio di completezza dell'istanza di cui al punto 1 della medesima deliberazione da parte dell'Autorità si articola come segue:
- alla presentazione dell'istanza si applica una presunzione di completezza che deve essere verificata dall'Autorità, anche tacitamente;
- nel caso in cui gli uffici dell'Autorità valutino che l'istanza non è ricevibile per mancanza di informazioni o documentazione richiesta segnalano la mancata completezza all'impresa e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- la medesima segnalazione di mancata completezza viene attivata anche nel caso in cui si siano resi necessari approfondimenti istruttori e, alla richiesta inviata, l'impresa non risponda nei tempi e con le modalità indicate.
- In conseguenza della segnalazione di mancata completezza verranno meno le previsioni circa la sospensione delle eventuali restituzioni previste al punto 6 della deliberazione ARG/elt 72/10;
- di richiedere che la modulistica di cui al precedente punto 1, e l'ulteriore documentazione richiesta che ne costituisce parte integrante, sia inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e sottoscritta dal legale rappresentante. La modulistica deve essere fornita su supporto elettronico nel formato richiesto;
- di trasmettere copia della presente determinazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Il Direttore: Egidio Fedele Dell'Oste
Milano, 5 luglio 2010
Allegati: