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Data pubblicazione: 27 maggio 2010

Parere 23 aprile 2010

PAS 7/10

Parere dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro dello Sviluppo Economico ai fini dell’approvazione del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote del gas naturale importato, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 aprile 2010

Visti:

  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto legge n. 7/07);
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99 ed in particolare l'articolo 30, commi 1 e 2;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2007;
  • il decreto del Ministro 19 marzo 2008 (di seguito: decreto 19 marzo 2008), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 114 del 16 maggio 2008;
  • il decreto del Ministro 18 marzo 2010 (di seguito: decreto 18 marzo 2010);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2007, n. 56/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2007, n. 162/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 291/07 (di seguito: deliberazione n. 291/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2007, n. 326/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/gas 112/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/gas 124/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2009, ARG/gas 24/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/gas 108/09;
  • la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) 16 aprile 2010 - prot. Autorità n. 015585 del 16 aprile 2010 - (di seguito: comunicazione 16 aprile), con cui il MSE ha trasmesso all'Autorità lo schema di Regolamento della Piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote del gas naturale importato predisposta dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto 18 marzo 2010 (di seguito: proposta di Regolamento)
  • la comunicazione del MSE 20 aprile 2010 - prot. Autorità n. 16004 del 21 aprile 2010-, con cui il MSE ha trasmesso all'Autorità unitamente alla proposta di Regolamento già inoltrato con la comunicazione 16 aprile le Disposizioni tecniche di funzionamento (di seguito: DTF) indicate all'articolo 4 del medesimo Regolamento.

Considerato che:

  • l'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07 prevede che le autorizzazioni all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00, siano subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato della capacità e del gas di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02, di una quota del gas importato;
  • il medesimo articolo 11, comma 2, dispone che il Ministero definisca con decreto la predetta quota di offerta, in misura rapportata ai volumi complessivamente importati e che le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, siano determinate dall'Autorità; e che tale provvedimento è stato adottato con il decreto 19 marzo 2008, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità, espresso con deliberazione n. 291/07;
  • il decreto 19 marzo 2008 stabilisce, all'articolo 1, comma 2, che l'offerta delle predette quote sia effettuata entro i termini indicati dall'Autorità, e comunque entro l'anno termico successivo a quello cui si riferiscono le importazioni soggette all'obbligo di offerta;
  • l'articolo 3, comma 1, del decreto 18 marzo 2010 prevede che le quote del gas naturale importato di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 19 marzo 2008, a decorrere dal 10 maggio 2010, siano offerte dagli importatori esclusivamente nell'ambito della Piattaforma di negoziazione di cui all'articolo 5, comma 1 del suddetto decreto 18 marzo 2010;
  • l'articolo 5, comma 1, del decreto 18 marzo 2010 prevede che il GME organizza e gestisce una Piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato secondo modalità trasparenti, non discriminatorie e proconcorrenziali stabilite in un Regolamento da pubblicare, previa approvazione del Ministero, sentita l'Autorità, ai fini di verificarne la rispondenza ai principi posti dal medesimo decreto;
  • con la comunicazione 16 aprile il MSE ha trasmesso all'Autorità la proposta di Regolamento al fine di acquisirne il parere ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto 18 marzo 2010.

Considerato inoltre che:

  • l'articolo 3, comma 4, del decreto 18 marzo 2010 prevede, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07, che le modalità di offerta e di consegna delle quote di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo siano stabilite dall'Autorità;
  • il contenuto della DTF n. 8, recante "Contratti negoziabili e modalità di presentazione delle offerte", (di seguito: DTF n.8) costituisce presupposto sostanziale sia per poter verificare la rispondenza della Piattaforma predisposta dal GME alle finalità di cui al decreto 18 marzo 2010 che per poter definire le modalità di offerta e di consegna delle quote di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del suddetto decreto;
  • le DTF possono essere modificate autonomamente dal GME senza necessità di approvazione, previo parere dell'Autorità, da parte del MSE.

Ritenuto che:

  • la proposta di Regolamento, così come le DTF ivi compresa la DTF n. 8, siano rispondenti ai principi posti dal decreto 18 marzo 2010;
  • sia necessario che quanto contenuto nella DTF n. 8 faccia parte integrante del Regolamento anche sotto forma di allegato allo stesso;
  • sia opportuno esprimere parere favorevole alla proposta di Regolamento, fatto salvo quanto al precedente ritenuto

DELIBERA

  1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto 18 marzo 2010, parere favorevole alla proposta di Regolamento nei termini di cui in motivazione;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) decorsi 20 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di approvazione della proposta di Regolamento qualora abbia luogo entro i predetti 20 giorni.

23 aprile 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis