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Data pubblicazione: 07 maggio 2010

Delibera 06 maggio 2010

ARG/gas 64/10

Proroga del termine di cessazione dell’applicazione transitoria del servizio di tutela prevista dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09) e l'Allegato A "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" (di seguito: TIVG);
  • la lettera congiunta delle Confederazioni delle Piccole e Medie Imprese, Confapi, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti (di seguito: le Associazioni delle PMI) del 22 aprile 2010 (prot. AEEG n. 16250 del 22 aprile 2010) (di seguito: comunicazione del 22 aprile 2010).

Considerato che:

  • la deliberazione ARG/gas 64/09 di approvazione del TIVG ha altresì previsto l'applicazione transitoria del servizio di tutela per alcune tipologie di clienti finali;
  • con riferimento al sopramenzionato sistema di tutela transitoria attualmente in vigore, il combinato disposto dai commi 5.1 e 5.2 della deliberazione ARG/gas 64/09 ha stabilito che:
    1. fino al 30 settembre 2010 hanno diritto al servizio di tutela, come se avessero accettato le condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1 del TIVG, senza soluzione di continuità rispetto al contratto di fornitura in essere alla data di entrata in vigore della deliberazione ARG/gas 64/09, i clienti finali, diversi dai clienti di cui al comma 4.1 del predetto provvedimento, che:
      • alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento erano titolari di un contratto che prevedeva l'applicazione delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, in quanto non avevano mai esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa alla condizione di cliente idoneo;
      • avevano un consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
    2. con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità che l'esercente la vendita deve adottare nei confronti dei sopramenzionati clienti al fine di comunicare la cessazione dell'applicazione del servizio di tutela.

Considerato inoltre che:

  • con comunicazione 22 aprile 2010, le Associazioni delle PMI hanno richiesto una proroga al prossimo anno termico dell'attuale assetto transitorio di tutela  previsto dalla deliberazione ARG/gas 64/09; e che tale richiesta è motivata dalla mancanza di condizioni concorrenziali per il segmento dei clienti finali rappresentato dalle sopramenzionate associazioni, dall'evoluzione del contesto normativo del mercato del gas naturale nonché dalla necessità di implementare una chiara campagna informativa nei confronti dei clienti finali coinvolti nella rimozione della tutela;
  • è attualmente oggetto di iter parlamentare il disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2009", contenente, tra le altre, la delega al governo per l'attuazione delle Direttiva 2009/73/CE.

Ritenuto che:

  • sia opportuno prorogare la data del 30 settembre 2010 per la cessazione dell'applicazione transitoria del servizio di tutela, al fine di permettere al cliente finale che decide di aderire alle condizioni di fornitura di un nuovo esercente la vendita, di essere previamente informato della cessazione del servizio di tutela e di disporre degli elementi informativi e di una tempistica adeguata per la valutazione delle diverse offerte presenti sul mercato;
  • sia necessario assicurare ai clienti finali interessati dalla cessazione dell'applicazione transitoria del servizio di tutela un adeguato percorso di informazione, prima che tale cessazione divenga operativa, durante il quale siano fornite agli stessi tutte gli elementi necessari affinché possano provvedere ad una scelta consapevole del proprio fornitore di gas nel mercato libero;
  • sia opportuno attendere il completamento dell'iter parlamentare del disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2009", contenente, tra le altre, la delega al governo per l'attuazione delle direttiva 2009/73/CE al fine di definire, in un quadro legislativo consolidato, le modalità che l'esercente la vendita dovrà adottare nei confronti dei clienti di cui all'articolo 5, comma 5.1, della medesima deliberazione ARG/gas 64/09

DELIBERA

  1. di modificare il comma 5.1 della deliberazione ARG/gas 64/09 sostituendo le parole "30 settembre 2010" con le parole "30 settembre 2011";
  2. di adottare il provvedimento di cui al comma 5.2 della deliberazione ARG/gas 64/09 entro il 31 dicembre 2010;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

6 maggio 2010
Il Presidente Alessandro Ortis


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