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Data pubblicazione: 10 settembre 2010

Delibera 02 settembre 2010

ARG/elt 135/10

Annullamento della deliberazione ARG/elt 59/10 recante disposizioni transitorie in materia di corrispettivi per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per le utenze in altissima tensione con una tensione nominale fra le fasi superiore a 220 kV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 settembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
  • l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 203/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2010, ARG/elt 59/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 59/10);
  • il ricorso, da parte della Società Arvedi SpA (di seguito: Arvedi), al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: TAR), n. R.G. 00560/2008, e successivi motivi aggiunti (di seguito: ricorso n. 560/2008);
  • la sentenza del TAR del 15 dicembre 2009, n. 6269/2009, come corretta a seguito dell'ordinanza di correzione del 25 febbraio 2010, n. 31/2010 (di seguito: sentenza n. 6269/2009);
  • il ricorso in appello proposto dall'Autorità al Consiglio di Stato, R.G. n. 1375/2010 (di seguito: appello R.G. n. 1375/2010);
  • il ricorso in appello proposto da ENEL Distribuzione S.p.A. al Consiglio di Stato, R.G. n. 1525/2010;
  • il ricorso, da parte di Arvedi, al TAR, R.G. n. 515/2010 (di seguito: ricorso  R.G. n. 515/2010);
  • la decisione del Consiglio di Stato del 27 luglio 2010, n. 4906/10 (di seguito: decisione n. 4906/10).

Considerato che:

  • Arvedi ha presentato ricorso n. 560/2008 al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, impugnando la deliberazione n. 348/07 e in particolare le disposizioni del TIT relative alla tariffa di distribuzione,  alla tariffa di trasmissione e alla responsabilità del servizio di misura, con riferimento alla propria tipologia di utenza;
  • la medesima società ha inoltre presentato motivi aggiunti, per l'annullamento della deliberazione ARG/elt 188/08, di aggiornamento delle tariffe per l'anno 2009;
  • il TAR con sentenza n. 6269/2009, ha accolto il ricorso n. 560/2008 e i successivi motivi aggiunti e, per l'effetto, è stato disposto l'annullamento parziale della deliberazione n. 348/07 e della deliberazione ARG/elt 188/08;
  • avverso la sentenza del TAR n. 6269/2009, l'Autorità ha proposto appello al Consiglio di Stato;
  • Arvedi ha inoltre impugnato innanzi al TAR, con ricorso R.G. n. 515/2010, la deliberazione ARG/elt 203/09, di aggiornamento delle tariffe per l'anno 2010;
  • con la decisione n. 4906/10 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello  presentato dall'Autorità, in riforma della citata sentenza n. 6269/2009, e ha pertanto respinto definitivamente il ricorso in primo grado ed il ricorso in appello incidentale proposti da Arvedi.

Considerato inoltre che:

  • stante l'efficacia esecutiva della sentenza del TAR, l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 59/10, ha introdotto disposizioni transitorie per gli anni 2008 e 2009 in materia di corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per le utenze in altissima tensione con una tensione nominale fra le fasi superiore a 220 kV, coerenti con la citata sentenza, nei limiti della realizzabilità e senza indurre rilevanti costi al sistema elettrico;
  • nelle more della decisione del Consiglio di Stato, l'Autorità ha inoltre adottato, con la medesima deliberazione ARG/elt 59/10, misure provvisorie anche per l'anno 2010 al fine di armonizzare transitoriamente la regolazione tariffaria in coerenza con le disposizioni previste per gli anni 2008 e 2009;
  • l'Autorità ha precisato infine che le predette disposizioni non costituiscono in alcun modo rinunzia all'appello presentato al Consiglio di Stato e che sulle disposizioni adottate, in quanto transitorie, non può comunque formarsi alcun affidamento trattandosi di mera esecuzione della sentenza del TAR provvisoriamente esecutiva;
  • l'articolo 1, comma 1.3, della deliberazione ARG/elt 59/10 dispone che, con successivo provvedimento, da adottarsi in esito alla decisione del Consiglio di Stato, l'Autorità adotterà disposizioni definitive in conformità al giudicato;
  • le attività di determinazione degli importi di perequazione generale per l'anno 2009 sono tuttora in corso e, pertanto, non ha ancora avuto effetto quanto disposto all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 59/10.

Ritenuto necessario:

  • in esito alla favorevole decisione del Consiglio di Stato n. 4906/10, che ha confermato la legittimità della delibera 348/07 e della delibera ARG/elt 188/08,  annullare la  deliberazione ARG/elt 59/10, con conseguente effetto ripristinatorio, a far data dal 1 gennaio 2008, delle disposizioni del TIT oggetto di deroga transitoria con la medesima deliberazione ARG /elt 59/10;
  • procedere al conguaglio di eventuali rettifiche già effettuate ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 59/10

 

DELIBERA

  1. di annullare la deliberazione ARG/elt 59/10 e, di conseguenza, ripristinare le disposizioni del TIT oggetto di deroga con la medesima deliberazione ARG/elt 59/10 con effetto dal 1 gennaio 2008;
  2. di conguagliare le eventuali rettifiche di fatture emesse ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 59/10, in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, alla società Terna Spa, alla società Acciaieria Arvedi S.p.A., alla società ENEL Distribuzione S.p.A., mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

2 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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