Data pubblicazione: 16 dicembre 2010
Delibera 30 novembre 2010
ARG/elt 212/10
Approvazione del regolamento disciplinante le procedure per l’approvvigionamento delle risorse interrompibili nel triennio 2011-2013 e del relativo standard contrattuale predisposti da Terna ai sensi della deliberazione dell’Autorità 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10 e modifiche ed integrazioni alla medesima deliberazione
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 novembre 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- la legge 22 marzo 2010, n. 41, di conversione del il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (di seguito: legge n. 41/10);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2007, n. 122/07;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata e relativo allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 195/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/elt 201/09;
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2010, ARG/elt 19/10;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 65/10;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2010, ARG/elt 75/10;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/elt 121/10;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 187/10);
- la comunicazione del Sottosegretario di Stato con delega all'energia in data 23 dicembre 2009, prot. Autorità n.75590 del 28 dicembre 2009;
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 29 marzo 2010, prot. Autorità 13170 del 29 marzo 2010, con cui il MSE ha fornito indicazione alla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in merito all'art. 2 decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3;
- il Documento per la Consultazione 2 luglio 2010 "L'approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili a partire dal 2011";
- la comunicazione di Terna del 22 novembre 2010, prot. Autorità n. 0038627 del 23 novembre 2010, con cui Terna ha trasmesso all'Autorità la proposta di regolamento disciplinante le procedure per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili nel triennio 2011-2013 e il relativo standard contrattuale(di seguito: comunicazione 22 novembre).
Considerato che:
- la deliberazione ARG/elt 187/10 prevede che Terna, entro il 16 novembre 2010, trasmetta all'Autorità per l'approvazione una proposta di regolamento disciplinante le procedure per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili nel triennio 2011-2013 (di seguito: il Regolamento) e il relativo standard contrattuale;
- la deliberazione ARG/elt 187/10 prevede all'articolo 4, comma 4.4, lettera c), che - fatta salva l'assegnazione prioritaria di cui alla lettera d) del medesimo comma - l'approvvigionamento delle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza avvenga preferibilmente per l'intero triennio 2011-2013 e che le quantità eventualmente non approvvigionate attraverso contratti triennali sono approvvigionate attraverso contratti di durata progressivamente inferiore, a partire da quelli di durata annuale.
Considerato, inoltre, che:
- Terna, con la comunicazione 22 novembre, ha trasmesso all'Autorità per l'approvazione una proposta di Regolamento e il relativo standard contrattuale;
- la proposta di Regolamento trasmesso da Terna con la comunicazione 22 novembre prevede, con riferimento alle procedure per l'approvvigionamento delle risorse interrompibili istantaneamente nel periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2013 (di seguito: procedure) che ciascun partecipante alle procedure debba, tra l'altro, indicare a Terna la potenza, in valori interi di MW per ciascun sito, per la quale si chiede l'assegnazione del servizio di interrompibilità istantanea e di emergenza; e che, qualora la somma delle potenze per cui tutti i partecipanti chiedono l'assegnazione risulti inferiore a quanto Terna intende approvvigionare, Terna proceda ad assegnare quanto richiesto dai partecipanti ad un premio corrispondente al premio di riserva; qualora, viceversa, la somma delle potenze per cui tutti i partecipanti chiedono l'assegnazione risulti superiore a quanto Terna intende approvvigionare, si procederà ad assegnare il servizio attraverso una procedura d'asta al ribasso rispetto al premio di riserva;
- la proposta di Regolamento trasmesso da Terna con la comunicazione 22 novembre prevede, con riferimento alle sessioni delle procedure successive alla prima, che siano approvvigionate risorse interrompibili solo per orizzonti temporali non superiori all'anno;
- lo standard contrattuale trasmesso da Terna con la comunicazione 22 novembre prevede la possibilità di cedere, in misura totale o parziale, senza oneri o penalità a Terna la potenza contrattuale, a partire dal quarto mese successivo a quello in cui la risorsa deve essere resa disponibile a Terna.
Considerato, altresì, che:
- in presenza di partecipanti alle procedure caratterizzati, anche in ragione della loro diversa dimensione, da rilevante asimmetria informativa, possa crearsi, qualora le procedure organizzate da Terna non consentano di ridurre detta asimmetria, un indebito pregiudizio per i partecipanti con un set informativo inferiore, condizionando gli esiti delle procedure stesse a favore degli operatori di maggiori dimensioni; e che quanto sopra è particolarmente critico con riferimento alla prima sessione delle procedure in cui sono approvvigionate le risorse interrompibili per l'intero triennio 2011-2013;
- tanto maggiore è l'orizzonte temporale per cui i clienti finali assumono l'impegno a rendere disponibili le risorse interrompibili a Terna, tanto maggiore è la sicurezza del sistema, potendo Terna pianificare la gestione del sistema nel medio e lungo termine con maggior confidenza sulla disponibilità di risorse interrompibili; e che, a tal fine, è volta la previsione di cui all'articolo 4, comma 4.4, lettera c), della deliberazione ARG/elt 187/10;
- l'articolo 2 della legge n. 41/10 prevede:
- al comma 2, che Terna organizzi le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32 della legge n. 99/09, relativamente agli interconnector che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- al comma 3, che le suddette procedure organizzate da Terna prevedano un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumono impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna e sulla base dei criteri e modalità definiti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge n. 99/09;
- la lettera MSE ha chiarito che, ai fini di cui all'articolo 2 della legge n. 41/10, le risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete debbano essere determinate come tali se ulteriori rispetto a quelle oggetto delle assegnazioni del servizio di interrompibilità avvenute a dicembre 2007 per il triennio 2008-2010;
- per quanto sopra l'impegno vincolante a rendere disponibili a Terna risorse interrompibili incrementali può essere assolto solo nella misura in cui le risorse interrompibili istantaneamente messe a disposizione di Terna siano almeno pari alla somma di quelle per le quali si richiede e si ha titolo all'assegnazione prioritaria di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 41/10 e di quelle messe a disposizione in esito alle assegnazioni del servizio di interrompibilità avvenute a dicembre 2007 per il triennio 2008-2010;
- al fine di poter tenere conto in misura adeguata delle possibili evoluzioni del contesto di mercato rispetto alle assegnazioni del servizio di interrompibilità avvenute a dicembre 2007 per il triennio 2008-2010, la deliberazione ARG/elt 187/10 prevede che debbano essere considerate come risorse messe a disposizione di Terna ai fini di cui al punto precedente, le risorse effettivamente contrattualizzate in esito alle procedure di assegnazione disciplinate dalla medesima deliberazione per l'intero periodo aprile 2011-dicembre 2013 (di seguito: risorse effettivamente contrattualizzate) aumentate, eventualmente, delle risorse non contrattualizzate ma offerte a Terna a fronte di premi non superiori a quelli mediamente offerti nell'ambito della sessione delle assegnazioni di dicembre 2007 che prevedeva la selezione delle risorse attraverso gara al ribasso;
- con riferimento alle risorse effettivamente contrattualizzate, l'impegno a rendere disponibili le risorse interrompibili a Terna assunto ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10 può considerarsi assolto solo se il titolare di dette risorse sia tenuto a rispettare l'impegno contrattuale assunto almeno per un congruo periodo di tempo; diversamente, infatti, l'impegno assunto sarebbe vuoto;
- per quanto sopra, qualora un cliente interrompibile che ha assunto l'impegno di rendere disponibile a Terna risorse interrompibili incrementali ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10 si avvalesse della possibilità di cedere la potenza contrattuale, in misura totale o parziale, senza oneri o penalità, farebbe di fatto venire meno il suddetto impegno; sempre fatto salvo il caso in cui la cessione abbia luogo dopo che le risorse incrementali siano state effettivamente rese a Terna per un adeguato lasso di tempo.
Ritenuto che:
- sia opportuno, al fine di ridurre l'asimmetria informativa tra i diversi partecipanti alle procedure e, in particolare, alla prima sessione delle procedure relativa all'approvvigionamento delle risorse interrompibili per l'intero triennio 1 gennaio 2011-31 dicembre 2013, che Terna, dopo aver ricevuto le richieste da parte dei partecipanti con l'indicazione della potenza per la quale si chiede l'assegnazione del servizio di interrompibilità istantanea e di emergenza, prima di procedere, se il caso, all'avvio dell'asta al ribasso, renda noto a tutti i partecipanti il valore assunto dalla somma, su tutti questi, della potenza per cui si chiede l'assegnazione del servizio di interrompibilità per l'intero triennio 1 gennaio 2011-31 dicembre 2013;
- sia opportuno che, il Regolamento preveda ulteriori sessioni, da tenersi su base trimestrale, nelle quali Terna proceda ad approvvigionare le risorse interrompibili per l'intero periodo sino al 31 dicembre 2013;
- modificare l'articolo 4, comma 4.4, lettera c), della deliberazione ARG/elt 187/10 al fine di consentire a Terna di procedere ad approvvigionare le risorse interrompibili anche per periodi superiori all'anno purché relative all'intero periodo compreso tra l'inizio del primo mese utile successivo a quello di svoluimento delle procedure e il 31 dicembre 2013;
- integrare la deliberazione ARG/elt 187/10 al fine di prevedere che non sia possibile avvalersi, almeno sino a tutto il mese di marzo 2012, della possibilità di cedere la potenza contrattuale di cui un cliente interrompibile deve risultare aggiudicatario, in esito alla prima sessione di risorse interrompibili istantaneamente, per assolvere l'impegno a rendere disponibili a Terna risorse interrompibili incrementali ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10
Ritenuto che sia opportuno:
- modificare la deliberazione ARG/elt 187/10 coerentemente con quanto sopra ritenuto e considerato;
- approvare il Regolamento e lo standard contrattuale trasmessi da Terna con comunicazione 22 novembre, purché siano adeguatamente modificati per recepire quanto sopra ritenuto e considerato nonché le modifiche apportate, ai sensi del presente provvedimento, alla deliberazione ARG/elt 187/10
DELIBERA
- di modificare e integrare la deliberazione ARG/elt 187/10 nei termini di seguito indicati:
- la lettera c), del comma 4.4 dell'articolo 4, è sostituita dalla seguente:
- "c)l'approvvigionamento delle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza preferibilmente, salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma, per l'intero triennio 2011-2013 o, attraverso sessioni da tenersi trimestralmente, per l'intero periodo compreso tra l'inizio del primo mese utile successivo a quello di svoluimento delle procedure e il 31 dicembre 2013; le quantità eventualmente non approvvigionate attraverso contratti triennali o nelle sessioni trimestrali con contratti di durata sino al 31 dicembre 2013 sono approvvigionate attraverso contratti di durata inferiore;"
- all'articolo 7, dopo il comma 7.1 è aggiunto il seguente comma 7.2:
- "7.2 Il contratto per il servizio di interrompibilità istantanea prevede, inoltre, che non sia possibile avvalersi, almeno sino a tutto il mese di marzo 2012, della possibilità di cedere la potenza contrattuale di cui un cliente interrompibile deve risultare aggiudicatario, in esito alla prima sessione di risorse interrompibili istantaneamente, per assolvere l'impegno a rendere disponibili a Terna risorse interrompibili incrementali ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41/10, come determinata ai sensi dei commi 5.1 e 5.2."
- di approvare, nei termini di cui in motivazione, il Regolamento e lo standard contrattuale trasmessi dalla società Terna S.p.A. con comunicazione 22 novembre;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla società Terna S.p.A.;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità.
30 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis
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