Data pubblicazione: 04 novembre 2011
Delibera 03 novembre 2011
EEN 10/11
Verifica del conseguimento, da parte dei distributori obbligati per l’anno 2010, degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico e disposizioni alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico in materia di erogazione del contributo tariffario ai distributori risultati totalmente o parzialmente adempienti
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 come modificata e integrata dalla deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 (di seguito: deliberazione n. 219/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 come modificata e integrata dalla deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 (di seguito deliberazione n. 98/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008, EEN 35/08, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 2 marzo 2009, EEN 2/09;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2009, EEN 21/09 (di seguito: deliberazione EEN 21/09);
- le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 5, della deliberazione n. 98/06 inviate dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: Direzione DCQS) ai distributori obbligati nell'anno 2009;
- le comunicazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, della deliberazione n. 98/06, inviate dai distributori obbligati nell'anno 2009 e nell'anno 2010 alla Direzione DCQS;
- la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione n. 98/06, inviata dalla Direzione DCQS alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) in data 28 luglio 2011 (prot. Autorità n. 20240) al fine di completare la verifica prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, della deliberazione n. 98/06, inviata dal GME alla Direzione DCQS in data 10 agosto 2011 (prot. Autorità n. 21777 dell'11 agosto 2011).
Considerato che:
- l'articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che l'Autorità verifica che ciascun distributore obbligato possegga titoli di efficienza energetica corrispondenti allo specifico obiettivo annuo di risparmio energetico assegnato dalla medesima Autorità ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto;
- l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 specifica la natura giuridica dei suddetti obblighi di risparmio energetico;
- in data 28 luglio 2011, la Direzione DCQS ha inviato al GME. la citata comunicazione prot. Autorità n. 20240, ai fini della suddetta verifica;
- la comunicazione del GME in data 10 agosto 2011 (prot. Autorità n. 21777 dell'11 agosto 2011) ha consentito di completare la verifica in parola;
- ai sensi della deliberazione EEN 21/09, l'entità del contributo tariffario unitario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento dell'obiettivo specifico aggiornato di risparmio di energia primaria, posto a loro carico per l'anno 2010, è pari a 92,22 euro per tonnellata equivalente di petrolio risparmiata;
- l'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 219/04 prevede che il contributo tariffario unitario, di cui al precedente alinea, viene erogato per ogni titolo di tipo I, di tipo II e di tipo III consegnato dal distributore obbligato, fino all'occorrenza dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al medesimo distributore;
- l'articolo 5, comma 2, della deliberazione n. 219/04 stabilisce che l'erogazione del contributo tariffario totale annuo, spettante a ciascun distributore obbligato, viene effettuata dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, su specifica richiesta dell'Autorità
Ritenuto che sia necessario:
- dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, al pagamento del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato per il conseguimento degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico per l'anno 2010;
- chiedere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di inviare, alla Direzione DCQS dell'Autorità, successivamente alla liquidazione di tutte le partite economiche in attuazione del presente provvedimento, un resoconto relativo ai pagamenti effettuati
DELIBERA
- di dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di effettuare, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il pagamento del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato, risultato totalmente o parzialmente adempiente al proprio obiettivo specifico aggiornato di risparmio energetico per l'anno 2010, secondo quanto indicato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiedere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di inviare alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, entro 30 giorni dalla liquidazione di tutte le partite economiche in attuazione del presente provvedimento, un resoconto relativo ai pagamenti effettuati;
- di notificare il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per i seguiti di competenza ed in particolare per l'attuazione di quanto disposto dalla deliberazione n. 98/06 e dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
3 novembre 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni
Allegati:
Ufficio responsabile:
DCQS