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Data pubblicazione: 15 novembre 2011

Parere 15 settembre 2011

PAS 17/11

Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Ministro dello Sviluppo Economico in merito allo schema di decreto di individuazione delle modalità di rimborso dei costi non recuperabili (c.d. stranded cost) a favore della società IREN S.p.A.

Visti:

  • La direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;
  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: decreto-legge n. 25/2003);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 marzo 2005 (di seguito: decreto 10 marzo 2005);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 238/00 (di seguito: deliberazione n. 238/00);
  • lo schema di decreto di individuazione delle modalità di rimborso dei costi non recuperabili (c.d. stranded cost) a favore della società IREN S.p.A., inviato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 13 giugno 2011, prot. Autorità 16667 del 20 giugno 2011 (di seguito: schema di decreto).

Considerato che:

  • il decreto-legge n. 25/2003 individua gli oneri generali del sistema elettrico a decorrere dall'1 gennaio 2004 e prevede che il Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità, con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 e sue successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, e impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno;
  • il decreto 10 marzo 2005 disciplina la determinazione delle partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto  ministeriale  26 gennaio 2000, relativi ai costi  di  generazione  non  recuperabili, per gli impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, non appartenevano all'Enel Spa;
  • la deliberazione n. 238/00 ha definito la copertura dell'importo destinato al rimborso dei costi non recuperabili nel settore elettrico mediante la componente tariffaria A6 che alimenta il "Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione" (di seguito: Conto oneri stranded cost);
  • lo schema di decreto disciplina le disposizioni ai fini del rimborso, entro il 31 dicembre 2011, delle partite economiche relative agli oneri non recuperabili del settore dell'energia elettrica individuati con il decreto 10 marzo 2005 per la società AEM Torino SpA, oggi IREN Energia SpA e prevede che i medesimi oneri siano coperti utilizzando la disponibilità del Conto oneri stranded cost;
  • lo schema di decreto prevede altresì che alle partite economiche di cui al decreto 10 marzo 2005, qualora non rimborsate entro il termine di cui al punto precedente, si applichi, a decorrere dall'1 gennaio 2012, un tasso di interesse pari all'euribor a 3 mesi, calcolato come media delle quotazioni giornaliere del trimestre precedente.

Ritenuto che:

  • sia opportuno esprimere parere favorevole in relazione allo schema di decreto, in quanto coerente con la metodologia già proposta dall'Autorità

DELIBERA

  1. di esprimere parere favorevole in relazione allo schema di decreto di cui in premessa;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) decorsi 20 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione del corrispondente decreto qualora abbia luogo entro i predetti 20 giorni.


15 settembre 2011                                               

IL PRESIDENTE                                                  
Guido Bortoni


Ufficio responsabile:

DMEG