Data pubblicazione: 23 marzo 2011
Delibera 16 marzo 2011
VIS 42/11
Avvio di istruttoria conoscitiva sull’erogazione del servizio di connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica da parte dei gestori di rete
Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni:
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, l'articolo 2, comma 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010);
- l'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08) e il relativo Allegato A come vigente alla data del 31 dicembre 2010 (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, ARG/elt 179/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive modificato o TICA modificato);
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 125/10;
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/10) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2011, ARG/elt 9/11.
Considerato che:
- l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 prevede, tra l'altro, che il gestore della rete di trasmissione nazionale ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione definite dall'Autorità; e che l'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal medesimo gestore;
- l'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce, tra l'altro, che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;
- il servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione:
- nel caso di richieste di connessione alla rete di media o alta tensione presentate fino al 31 dicembre 2008, è regolato dalla deliberazione n. 281/05;
- nel caso di richieste di connessione alla rete di bassa tensione presentate fino al 31 dicembre 2008, è regolato dalla deliberazione n. 89/07;
- nel caso di richieste di connessione alla rete presentate dall'1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, è regolato dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) e dall'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 125/10, indipendentemente dal livello di tensione a cui sarà erogato il servizio;
- nel caso di richieste di connessione alla rete presentate a decorrere dall'1 gennaio 2011, è regolato dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, come modificato dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 (TICA modificato), indipendentemente dal livello di tensione a cui sarà erogato il servizio;
- l'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10 ha definito, in accordo con quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, nuovi indennizzi nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
- l'articolo 38 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10 ha previsto obblighi informativi in capo ai gestori di rete al fine di monitorare, seppur a livello generale, l'applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di connessioni, nonché la presenza di preventivi accettati a cui non sta facendo seguito l'effettiva realizzazione degli impianti di produzione;
- sono pervenuti all'Autorità esposti e segnalazioni da parte di operatori e di associazioni di categoria che evidenziano possibili criticità nello svolgimento dell'iter di connessione in alcune aree, con particolare riferimento alle connessioni in bassa e media tensione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rendendo necessaria un'analisi più dettagliata in merito alle cause.
Ritenuto opportuno:
- avviare un'istruttoria conoscitiva in ambito nazionale per approfondire, in via generale ed ulteriore rispetto a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 125/10, la situazione relativa alle connessioni alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alle connessioni in bassa e media tensione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- prevedere che, ai fini dell'approfondimento di cui al precedente alinea, vengano acquisite informazioni e dati utili alla predisposizione di eventuali successivi interventi di competenza dell'Autorità
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria conoscitiva finalizzata all'approfondimento della situazione relativa alle connessioni alle reti degli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- di prevedere che, ai fini dell'approfondimento di cui al precedente alinea, vengano acquisite informazioni e dati utili alla predisposizione di eventuali successivi interventi di competenza dell'Autorità;
- di attribuire la responsabilità dell'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Mercati;
- di prevedere che la presente istruttoria conoscitiva venga conclusa entro 120 giorni dal suo avvio, salvo tempi più lunghi che si rendano necessari per le analisi e valutazioni tecniche;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità.
16 marzo 2011
Il Presidente: Guido Bortoni