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Data pubblicazione: 23 maggio 2011

Delibera 19 maggio 2011

VIS 59/11

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell’energia elettrica in merito ai dati di continuità del servizio comunicati all’Autorità per l’energia elettrica e il gas nell’anno 2011

Visti:

  • la direttiva europea 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2009, VIS 83/09 (di seguito: deliberazione VIS 83/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 151/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2010, ARG/elt 107/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2010, ARG/elt 199/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2010, GOP 82/10 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
  • con comunicazione interna in data 17 maggio 2011 (prot. DCQS/Int./16) la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha trasmesso alla Direzione Vigilanza e Controllo il programma delle verifiche ispettive da eseguire relativamente ai dati di continuità del servizio comunicati dalle imprese distributrici all'Autorità nell'anno 2011;
  • le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione:
    1. degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del TIQE, sia per le imprese di distribuzione già soggette agli obblighi di cui al Titolo 4 del TIQE, sia per le imprese di distribuzione che, in relazione a quanto definito dall'articolo 30, comma 30.2, del TIQE, si trovano soggette a tali obblighi a decorrere dal 2011;
    2. del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2011, di cui al Titolo 3 del TIQE, anche ai fini di quanto previsto, per le imprese di distribuzione già soggette alla regolazione incentivante, dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del Titolo 4 del medesimo TIQE.

Considerato altresì che:

  • il criterio introdotto con la deliberazione VIS 83/09 per valutare l'esito della verifica ispettiva per le imprese distributrici di cui all'articolo 30, comma 30.1, del TIQE, soggette alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni a decorrere dal 2009, si è rivelato efficace ai fini della conformità dell'esito della verifica ispettiva.

Ritenuto che:

  • sia necessario confermare il criterio introdotto con la deliberazione VIS 83/09 per valutare l'esito della verifica ispettiva anche per le imprese distributrici di cui all'articolo 30, comma 30.2, del TIQE, soggette alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni a decorrere dal 2011;
  • sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra

 

DELIBERA

  1. di approvare il programma di n. 10 (dieci) verifiche ispettive, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 ottobre 2011, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'anno 2011: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di confermare il criterio introdotto con la deliberazione VIS 83/09 per valutare l'esito della verifica ispettiva anche per le imprese distributrici di cui all'articolo 30, comma 30.2, del TIQE, soggette alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni a decorrere dal 2011;
  3. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  4. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviati le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 3.;
  6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

19 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


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