Data pubblicazione: 02 agosto 2011
Delibera 28 luglio 2011
ARG/gas 109/11
Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 in materia di modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati.
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09.
Considerato che:
- il decreto-legge n. 185/08 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (di seguito richiamata anche come: bonus gas), a far data dall'1 gennaio 2009, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- con deliberazione ARG/gas 88/09, l'Autorità ha fissato le modalità operative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici in condizione di disagio economico;
- i commi 16.1 e 16.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 prevedono che il bonus gas, per i clienti domestici indiretti, sia riconosciuto una tantum, in contanti, attraverso lo strumento del bonifico domiciliato;
- ai sensi dei commi 3.3, 4.3 e 4bis.2 della deliberazione ARG/gas 88/09, le quote retroattive di bonus gas spettanti ai clienti domestici diretti e indiretti vengono erogate tramite bonifico domiciliato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 dell'Allegato A alla medesima deliberazione 88/09;
- il comma 16.3 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 88/09 stabilisce che il bonifico domiciliato:
- a) può essere incassato anche da un soggetto diverso dal beneficiario purché espressamente indicato nell'istanza di ammissione alla compensazione e munito di idoneo documento di identificazione;
- b) deve essere incassato entro la fine del mese successivo a quello di messa in pagamento;
- il comma 16.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, prevede che, nel caso in cui il bonifico domiciliato non venga incassato entro la fine del mese successivo a quello di messa in pagamento, il beneficiario che voglia riscuotere la compensazione debba recarsi in Comune e presentare apposita istanza;
- la standardizzazione delle informazioni necessarie per la richiesta di riemissione del bonifico domiciliato risulta utile al fine di accelerare e garantire una più efficace gestione delle procedure di riemissione medesime;
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 non prevede un apposito modulo di richiesta di remissione del bonifico domiciliato.
Ritenuto opportuno:
- consentire ai beneficiari della compensazione di poter richiedere la riemissione dei bonifici domiciliati non riscossi, ai sensi del comma 16.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, attraverso la compilazione di un apposito modulo standardizzato che preveda anche la possibilità di indicare un soggetto delegato all'incasso diverso da quello indicato nel primo modulo di richiesta di emissione del bonifico
DELIBERA
- Al comma 16.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, dopo la parola "istanza", sono aggiunte le seguenti parole:
"tramite il modulo G GAS di cui al comma 22.4 del presente provvedimento.". - Dopo il comma 22.3 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 88/09, è aggiunto il seguente comma:
"22.4 Ai fini della richiesta di riemissione del bonifico domiciliato di cui al comma 16.4, i clienti domestici di cui all'articolo 1 utilizzano il modulo G GAS allegato al presente provvedimento.". - Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- L'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è pubblicato sul sito internet dell'Autorità con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento.
28 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni