Data pubblicazione: 30 dicembre 2011
Delibera 29 dicembre 2011
ARG/elt 209/11
Approvazione delle proposte contrattuali di Terna, di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.5, dell'Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, per l’anno 2012
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2011, ARG/elt 142/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 142/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, ARG/elt 176/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 176/11);
- la comunicazione di TIRRENO POWER S.p.A. in data 13 dicembre 2011 - protocollo Autorità n. 32923 del 16 dicembre 2011 - (di seguito: comunicazione TIRRENO POWER 16 dicembre);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in data 19 dicembre 2011 - protocollo Autorità n. 33288 del 20 dicembre 2011- (di seguito: comunicazione Terna 20 dicembre).
Considerato che:
- gli articoli 63, 64 e 65 della deliberazione n. 111/06 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; e che l'articolo 65.bis della deliberazione n. 111/06 definisce, invece, le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi, cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
- con deliberazione ARG/elt n. 142/11, l'Autorità ha determinato e comunicato, a ciascun utente del dispacciamento interessato, i valori di cui all'art. 65.bis, comma 65bis.3, della deliberazione n. 111/06, validi per l'anno solare 2012 e da applicarsi ai contratti di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2 della medesima deliberazione;
- l'articolo 65bis, comma 65bis.5, della deliberazione n. 111/06, prevede che l'utente del dispacciamento che intenda sottoscrivere il contratto, di cui al comma 65bis.1 o il contratto di cui al comma 65bis.2, della medesima deliberazione, ne comunichi all'Autorità e a Terna la propria intenzione;
- l'articolo 65bis, comma 65bis.7, della deliberazione n. 111/06, prevede che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere i summenzionati contratti anche per quantità parziali;
- le società ERG S.p.A. e IDROENERGIA S.C.R.L. hanno manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno solare 2012, il contratto di cui al comma 65.bis.2 della deliberazione n. 111/06;
- la società TIRRENO POWER S.p.A. ha manifestato, in forma condizionata, l'intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno solare 2012, il contratto di cui al comma 65.bis.2 della deliberazione n. 111/06;
- le società EDISON TRADING S.p.A. e ENEL PRODUZIONE S.p.A. hanno manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno solare 2012, il contratto, di cui al comma 65.bis.2, della deliberazione n. 111/06, per quantità parziali;
- con deliberazione ARG/elt 176/11 l'Autorità:
- ha rideterminato le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante precedentemente determinate con deliberazione ARG/elt 142/11, in particolare per gli utenti del dispacciamento che avevano manifestato la loro intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.2 della deliberazione n. 111/06 per quantità parziali;
- ha previsto l'assoggettamento dell'impianto singolarmente essenziale di TIRRENO POWER alla disciplina di cui agli articoli 63, 64, 65 e 77 della deliberazione n. 111/06 laddove la predetta società non avesse confermato l'intenzione in forma incondizionata di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.2 della deliberazione n. 111/06 entro tre giorni dalla notifica della deliberazione ARG/elt 176/11;
- con comunicazione TIRRENO POWER 16 dicembre, TIRRENO POWER ha confermato l'intenzione incondizionata di sottoscrivere il contratto, di cui al comma 65.bis.2, della deliberazione n. 111/06.
Considerato inoltre che:
- con comunicazione Terna 20 dicembre, Terna ha trasmesso all'Autorità, per l'approvazione, le proposte contrattuali, di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.5, della deliberazione n. 111/06, riferite alla tipologia contrattuale, di cui al comma 65.bis.2, della medesima deliberazione;
- le modalità di impegno di offerta alternative, di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.2, della deliberazione n. 111/06, devono essere tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione degli oneri per il sistema, le offerte presentate sul Mercato dei servizi di dispacciamento (di seguito: MSD) dall'utente del dispacciamento nel rispetto dei predetti impegni devono quindi soddisfare le seguenti condizioni:
- la quantità di potenza minima di impegno, determinata dall'Autorità, deve essere resa disponibile a Terna dall'utente del dispacciamento, in modo da risultare pienamente funzionale alle esigenze di sicurezza del sistema elettrico espresse da Terna nella comunicazione notificata al medesimo utente, ai sensi dell'art. 63, comma 63.4, della deliberazione n. 111/06;
- per soddisfare le medesime esigenze di sicurezza, Terna non deve essere posta nella condizione di doversi approvvigionare sul MSD a prezzi superiori al prezzo massimo predefinito dal contratto, di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.2, della deliberazione n. 111/06;
- la clausola, di cui al comma 4.4, delle proposte contrattuali deve pertanto essere interpretata conformemente a quanto precisato nel precedente alinea;
- la quantità di potenza minima di impegno determinata dall'Autorità deve essere resa disponibile a Terna escludendo la presentazione di offerte su MSD di unità non abilitate alla produzione per effetto dei vincoli previsti dalla normativa ambientale di riferimento, a pena della violazione degli impegni assunti dall'utente del dispacciamento con il contratto sottoscritto ai sensi del comma 65.bis.2 della deliberazione n. 111/06;
- il contratto, di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.2, della deliberazione n. 111/06 prevede impegni di offerta esclusivamente sul MSD, la clausola 4.5 della prima proposta di contratto, trasmessa con comunicazione Terna 20 dicembre, deve quindi riferirsi alla presentazione di offerte su MSD di unità che non risultino abilitate alla produzione per effetto dei vincoli previsti dalla normativa ambientale di riferimento;
- l'articolo 6 delle proposte contrattuali, relativo agli inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal contratto, dovrebbe essere integrato con specifiche previsioni afferenti la violazione delle clausole 4.4 e 4.5, come modificate e integrate conformemente agli indirizzi di cui ai precedenti alinea; e che tali previsioni dovrebbero consentire a Terna:
- laddove sia tecnicamente possibile, una rettifica preventiva delle offerte formulate dall'utente del dispacciamento in violazione delle suddette clausole;
- ove non sia tecnicamente possibile, l'applicazione di specifici corrispettivi definiti in misura tale da gravare l'utente del dispacciamento dei maggiori oneri causati a Terna per effetto dei predetti inadempimenti contrattuali;
- le proposte di contratto, trasmesse all'Autorità con comunicazione Terna 20 dicembre, sono coerenti con quanto disposto nelle deliberazioni ARG/elt 142/11 e ARG/elt 176/11, nonché con i principi e le finalità dell'articolo 65.bis, della deliberazione n. 111/06, salvo quanto precisato nei precedenti alinea;
- l'approvazione, da parte dell'Autorità, delle proposte di contratto trasmesse all'Autorità con comunicazione Terna 20 dicembre è urgente e indifferibile, pena la mancata sottoscrizione, in tempo utile, dei relativi contratti da parte di Terna e degli utenti del dispacciamento interessati; posto che i suddetti contratti devono disciplinare il comportamento di offerta degli utenti del dispacciamento interessati nel MSD a partire dalle offerte relative alle prestazioni da erogare il 1 gennaio 2012.
Ritenuto opportuno:
- che le clausole 4.4 delle proposte di contratto, trasmesse con comunicazione Terna 20 dicembre, siano interpretate e modificate nei termini indicati in motivazione;
- che la clausola 4.5 della prima proposta di contratto, trasmessa con comunicazione Terna 20 dicembre, sia modificata nei termini indicati in motivazione e sia inserita anche nella seconda proposta di contratto;
- che l'articolo 6 delle proposte di contratto, trasmesse con comunicazione Terna 20 dicembre, sia modificato nei termini indicati in motivazione;
- approvare le proposte di contratto, trasmesse con comunicazione Terna 20 dicembre, con le modifiche di cui ai precedente alinea, onde procedere celermente alla sottoscrizione dei predetti contratti con gli operatori elencati nella citata comunicazione
DELIBERA
- di approvare, con le modifiche indicate in motivazione, le proposte di contratto trasmesse all'Autorità con comunicazione Terna 20 dicembre;
- di trasmettere il presente provvedimento a Terna, per le finalità di cui all'articolo 65.bis, comma 65.bis.5, della deliberazione n. 111/06 nonché alle società EDISON TRADING S.p.A., ENEL PRODUZIONE S.p.A., ERG S.p.A., IDROENERGIA S.C.R.L e TIRRENO POWER S.p.A.;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
29 dicembre 2011
Il Presidente:
Guido Bortoni