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Avvisi 10 agosto 2016

Errata corrige

Errata corrige

Errata corrige - delibera 463/2016/R/com

A pag. 33 della deliberazione 463/2016/R/com, al punto 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) dopo l'articolo 16 sia aggiunto il seguente:
 

"Articolo 16bis
Obblighi di registrazione e di archiviazione


16bis.1 L'impresa di distribuzione è tenuta a registrare ed archiviare, per un periodo minimo di 5 anni, le misure messe a disposizione ai sensi della presente Sezione, in modalità tale per cui queste possano essere disponibili e riutilizzate a scopi di verifica e controllo.

16bis.2 Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di gruppi di misura non accessibili o con accessibilità parziale, l'impresa di distribuzione è tenuta a registrare ed archiviare, per un periodo minimo di 5 anni, le cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di lettura effettuato ai sensi del precedente articolo 14. A tal fine, sono individuate le seguenti casistiche:
 

  1. assenza del cliente finale o di altra persona che consenta l'accesso al luogo dove il gruppo di misura è installato; in tal caso, l'impresa di distribuzione registra anche la data e l'orario in cui è stato effettuato il tentativo di rilevazione;
  2. malfunzionamento del gruppo di misura o necessità di intervento tecnico;
  3. diniego all'accesso da parte del cliente finale;
  4. altre motivazioni da dettagliare opportunamente a cura dell'impresa di distribuzione.";".

 

10 agosto 2016


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