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Comunicato operatori

Chiarimento sulla regolazione in tema di prescrizione biennale in seguito alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, 29 dicembre 2023, n. 11358/2023 e n. 11360/2023

di cui alle deliberazioni 603/2021/R/com e 604/2021/R/com

1 marzo 2024

Con le sentenze 29 dicembre 2023, n. 11358/2023 e n. 11360/2023, il Consiglio di Stato, Sez. II, ha respinto gli appelli promossi dall’Autorità avverso le sentenze 2 gennaio 2023, n. 35/2023 e 36/2023, con le quali il Tar Lombardia, Sez. I, aveva annullato gli articoli 5 e 6.4 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, n. 603/2021/R/com (di seguito: deliberazione 603/2021), nonché l’articolo 9 della deliberazione 21 dicembre 2021, n. 604/2021/R/com (di seguito: deliberazione 604/2021).

Le disposizioni annullate, come noto, obbligavano il distributore (di energia elettrica e di gas naturale) ad indicare all’utente sua controparte, in occasione di comunicazioni di dati di misura o di rettifica degli stessi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, l’eventuale sussistenza o meno – e, nel caso, i relativi elementi di dettaglio – di cause che consentano di presumere che non sia maturata la prescrizione del diritto di credito ai sensi della normativa primaria.

Con tali obblighi informativi come chiarito più in generale nei due provvedimenti sopra richiamati, l’Autorità aveva inteso instaurare una forma di coordinamento tra distributore e venditore, al fine di consentire un’efficiente applicazione della disciplina della prescrizione biennale rispetto a rapporti contrattuali funzionalmente collegati tra loro, quello tra distributore e venditore, e quello tra venditore e cliente finale. Ciò soprattutto al fine di assicurare un’effettiva operatività a quelle fattispecie, tassativamente previste dal Codice civile, che impediscono la maturazione della prescrizione, in particolare quella dell’art. 2941, n. 8, ai sensi della quale “la prescrizione rimane sospesa […] tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”. Infatti, eventuali condotte compiute dal cliente finale sull’impianto di misura, che possano rilevare ai fini della norma citata, potevano essere agevolmente rilevate non direttamente dal venditore, ma dal distributore in quanto responsabile della rilevazione dei dati di misura.

Con le sentenze 11358/2023 e 11360/2023, il Consiglio di Stato, confermando sul punto il Tar Lombardia, ha ritenuto illegittime le disposizioni in commento, in quanto le norme speciali in tema di prescrizione biennale, introdotte dalla legge 205/2017, non assegnano all’Autorità “il compito di garantire la circolazione, tra le imprese della filiera, delle informazioni essenziali per far valere le loro reciproche pretese, né di prevenire l’insorgere di contenziosi tra quelle imprese, né di presidiare il rispetto nelle loro reciproche relazioni commerciali dei principi di correttezza e buona fede, e per quanto importanti fossero questi obiettivi e conseguentemente apprezzabile l’intenzione alla base delle delibere impugnate, l’intervento legislativo in parola non poteva costituire occasione per adottare misure – vincolanti per i destinatari – non previste e non strettamente funzionali alla cura degli specifici interessi pubblici da quella stessa legge affidati all’Autorità”.

Pertanto, come chiarito anche dalle sentenze 35/2023 e 36/2023 del Tar Lombardia, ai fini dell’applicazione della prescrizione biennale, tra distributore, venditore e cliente finale “si instaurano due distinti rapporti negoziali, quello che lega il venditore al cliente finale e quello che intercorre tra il distributore e il venditore. Non si tratta di un rapporto triangolare […] ma di distinte relazioni, derivanti da titoli negoziali differenti e caratterizzate da una diversa disciplina sicché è all’interno di ciascuna di esse che devono trovare applicazione le norme civilistiche in materia di prescrizione”. Pertanto, conclude il giudice, anche se l’attività di misura svolta dal distributore può assumere rilievo anche per il contratto di fornitura tra venditore e cliente finale, ciò non autorizzava l’Autorità a porre in capo al distributore oneri di rilevazione e qualificazione dei fatti “incidenti sulla prescrizione nel diverso rapporto esistente tra il venditore e il cliente finale”: tali attività “devono gravare sul venditore in quanto creditore nel rapporto col cliente finale”.

A fronte di tali statuizioni del giudice amministrativo, l’Autorità ritiene che non vi sia necessità d’un suo nuovo intervento sulla regolazione contenuta nelle deliberazioni 603/2021 e 604/2021, in quanto si tratta di discipline che risultano autosufficienti e pienamente operative, anche in assenza delle disposizioni annullate dal giudice amministrativo.

Da un lato, infatti, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla 603/2021, circa le informazioni da rendere alla clientela finale ivi indicata, in occasione di fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, con particolare riferimento alla possibilità di ritenere maturata o meno la prescrizione (rispetto alle ipotesi previste dal Codice civile), il venditore dovrà procedere sulla base delle sole informazioni fattuali a sua disposizione, senza più dover attendere ulteriori elementi dal distributore.

Dall’altro lato, inoltre, ai fini dell’ammissione al meccanismo di compensazione di cui alla deliberazione 604/2021, con particolare riferimento all’art. 3.1, lett. b), il venditore potrà partecipare con riferimento a quegli importi per i quali dovrà aver a sua volta eccepito la prescrizione al distributore, senza che quest’ultimo abbia contestato una causa ostativa alla maturazione della stessa ai sensi del Codice civile: ovviamente, sarà onere del distributore provare l’esistenza di tali cause ostative, quali quella dell’art. 2941, n. 8, del Codice civile.

Peraltro, a quest’ultimo riguardo, è appena il caso di ricordare quanto già chiarito dall’Autorità col comunicato del 13 dicembre 2021 (non annullato dal giudice amministrativo), ossia che il distributore non può limitarsi ad allegare, quale causa ostativa al maturarsi della prescrizione del proprio credito verso il suo utente, il solo fatto di aver rispettato la regolazione dell’Autorità in materia di tentativi obbligatori di lettura.

Come noto, infatti, in conseguenza dell’abrogazione del comma 5 dell’art. 1 della legge 205/2017 (che escludeva la prescrizione biennale in caso di “accertata responsabilità del cliente finale”), il termine biennale della prescrizione previsto al comma 4 del medesimo articolo opera senza deroghe ulteriori rispetto alla disciplina generale dell’istituto, quindi anche quando la mancata rilevazione del dato di misura da parte del distributore (pur avvenuta nel rispetto della regolazione dell’Autorità sui tentativi obbligatori di lettura) dipenda da presunte responsabilità del cliente finale (che, ad esempio, non era presente al momento in cui si erano presentati gli incaricati del distributore per effettuare la lettura d’un misuratore inaccessibile e non teleletto). Tale conclusione trova conferma anche nelle sentenze del Tar Lombardia e del Consiglio di Stato sopra richiamate, le quali hanno avuto modo di precisare che il cliente finale non è debitore del distributore, ma del venditore, con la conseguenza che eventuali condotte del cliente finale che impediscano al distributore di rilevare correttamente il dato di misura non possono assumere rilievo ai fini del citato art. 2941, n. 8, del Codice civile, che prende a riferimento il (solo) comportamento del debitore, ossia del venditore (e non quindi del cliente).